Legge m. 183/2010 art. 24 – Modifiche

Come è noto sulla Gazzetta ufficiale del 9 novembre 2010, n. 262, è stata pubblicata la legge 4 novembre, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.”. La legge è entrata in vigore il 24 novembre 2010.

L’art. 24 della nuova legge riguarda le “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità“. La disposizione innova parzialmente il regime dei permessi per l’assistenza ai soggetti disabili contenuto nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Le novità normative sono state illustrate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 13 del 2010, nel cui ultimo paragrafo viene fatto rinvio a successive istruzioni per la comunicazione delle informazioni da inserire nella banca dati prevista ai commi 4-6 del sopraticato articolo.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con la nuova circolare n. 2 del 10/3 u.s., ha fornito indicazioni circa i tempi e le modalità delle comunicazioni da parte delle amministrazioni al fine di popolare la banca dati e consentire lo sviluppo delle funzionalità.

Riportiamo, qui di seguito, gli aspetti salienti della stessa.

  • Pubbliche amministrazioni destinatarie.

Le amministrazioni tenute alla comunicazione prevista dal comma 4 del citato art. 24 sono tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La comunicazione va effettuata anche qualora presso un’amministrazione non ci siano dipendenti che fruiscono delle agevolazioni previste dalla norma suddetta, sia per se stessi sia per prestare assistenza.

  • La comunicazione dei dati.

Le amministrazioni pubbliche devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi ai dipendenti che fruiscono dei permessi per se stessi e/o per l’assistenza a persone disabili previsti dall’art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le amministrazioni devono indicare anche il grado di parentela o di affinità che lega la persona in situazione di handicap grave al dipendente che fruisce dei permessi; se il rapporto di parentela o di affinità è di terzo grado, occorre indicare le motivazioni che legittimano la fruizione dei permessi.

Nella comunicazione dei dati riguardanti l’assistenza nei confronti del figlio disabile da parte lavoratore padre e della lavoratrice madre, le Amministrazioni devono specificare se la fruizione dei permessi è alternativa con quella dell’altro genitore dipendente o con altro parente o affine, specificando se si tratta di dipendente pubblico.

  • Modalità e termini di comunicazione dei dati.

La comunicazione dei dati riferiti all’anno precedente va effettuata per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno.

Le informazioni relative alla fruizione dei permessi devono essere comunicate attraverso il sito web www.magellanopa.it/permessi104, sul quale è possibile consultare la seguente documentazione di supporto alla procedura per l’inserimento dei dati:

1) Procedura di registrazione;

2) Manuale utente per l’inserimento dei dati;

3) Manuale creazione unità periferiche;

4) Modello di raccolta dati;

5) Manuale comunicazione negativa.

Per l’avvio della procedura, le amministrazioni interessate dovranno procedere all’accreditamento, secondo le istruzioni presenti sul sito suddetto.

  • La conservazione e la divulgazione dei dati

In base alla normativa sul trattamento dei dati, il comma 6 dell’art. 24 della legge suddetta prevede che le amministrazioni, una volta provveduto a comunicare i dati sulla fruizione dei permessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, provvedono alla cancellazione entro trenta giorni dalla comunicazione effettuata, salve specifiche esigenze amministrativo-contabile. Allo stesso modo il Dipartimento della funzione pubblica è autorizzato alla conservazione dei dati di cui al comma 4 del citato articolo, per una durata non superiore ai ventiquattro mesi.