{"id":1092,"date":"2011-07-26T23:26:38","date_gmt":"2011-07-26T21:26:38","guid":{"rendered":"http:\/\/snalsfrosinone.it\/?p=1092"},"modified":"2011-07-28T22:29:41","modified_gmt":"2011-07-28T20:29:41","slug":"legge-n-1112011-conversione-in-legge-con-modificazioni-del-d-l-n-982011-interventi-aventi-riflessi-sui-trattamenti-pensionistici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/?p=1092","title":{"rendered":"Legge n. 111\/2011 &#8211; Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 98\/2011- Interventi aventi riflessi sui trattamenti pensionistici"},"content":{"rendered":"<div style=\"text-align: justify;\">\n<p>Come \u00e8 noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011 \u00e8 stata pubblicata la legge 15 luglio 2011, n. 111 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98. La legge \u00e8 entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (17 luglio 2011).<\/p>\n<p>L\u2019INPDAP con la nota operativa n. 27 del 21\/7 u.s. ha illustrato le innovazioni introdotte in materia previdenziale dalla disposizione legislativa suddetta ed aventi effetto sulle prestazioni erogate dalla stessa.<\/p>\n<p>Nel rinviare al testo completo della nota suddetta che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, si riportano di seguito gli aspetti salienti della stessa.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<!--more--><\/strong><\/p>\n<p><strong>Interpretazione autentica in merito alle variazioni dell\u2019indennit\u00e0 integrativa speciale al raggiungimento dell\u2019et\u00e0 pensionabile (art. 18, commi 6-9).<\/strong><\/p>\n<p>Il legislatore ha fornito l\u2019interpretazione autentica dell\u2019articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 chiarendo che le percentuali di incremento della indennit\u00e0 integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nell\u2019aliquota massima, calcolata sulla quota della indennit\u00e0 medesima effettivamente spettante in proporzione alla anzianit\u00e0 conseguita alla data di cessazione dal servizio.<\/p>\n<p>Sono in ogni caso fatti salvi i trattamenti pensionistici pi\u00f9 favorevoli in godimento alla data del 6 luglio 2011, gi\u00e0 definiti con sentenza passata in autorit\u00e0 di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell\u2019Inpdap, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Contributo di perequazione (art. 18, comma 22-bis)<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 introdotto, a decorrere dal 1\u00b0 agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, un contributo di perequazione da applicarsi a tutte le tipologie di trattamenti pensionistici i cui importi complessivi (ivi compresi, quindi, quelli derivanti dal cumulo di pi\u00f9 pensioni corrisposte a diverso titolo e quelli a prestazione definita erogati da forme pensionistiche in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio).<\/p>\n<p>La trattenuta da effettuarsi sui trattamenti sopra indicati \u00e8 pari al 5% della parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro; in ogni caso il trattamento pensionistico complessivo a seguito della predetta riduzione non pu\u00f2 essere inferiore a 90.000 euro.<\/p>\n<p>L\u2019INPDAP attuer\u00e0 la sopracitata disposizione a partire dalla rata di agosto, comunicando agli interessati l\u2019avvenuta trattenuta ed il relativo importo mediante invio di uno specifico cedolino con l\u2019evidenziazione della voce relativa.<\/p>\n<p>Per il computo del contributo di perequazione \u00e8 preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l\u2019anno considerato e la trattenuta \u00e8 applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell\u2019anno di riferimento, all\u2019atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.<\/p>\n<p>In caso di titolarit\u00e0 di pi\u00f9 pensioni erogate da enti diversi, la trattenuta \u00e8 effettuata sulla base degli elementi risultanti dal casellario centrale dei pensionati gestito dall\u2019INPS, secondo modalit\u00e0 proporzionali ai trattamenti erogati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Modifica al sistema di rivalutazione automatica delle pensioni (art. 18, comma 3).<\/strong><\/p>\n<p>Per gli anni 2012 e 2013, \u00e8 modificata la perequazione delle pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps per le quali essa \u00e8 concessa solo per la fascia di importo inferiore a tre volte il predetto minimo Inps e nella misura del 70 per cento.<\/p>\n<p>E\u2019 previsto un correttivo in base al quale sulle pensioni anzidette, il cui ammontare sia inferiore al limite costituito dall\u2019importo corrispondente a cinque volte il trattamento minimo Inps incrementato della quota di perequazione, l\u2019aumento \u00e8 attribuito fino a concorrenza di tale limite perequato.<\/p>\n<p>Per il resto, nulla \u00e8 innovato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Adeguamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione (art. 18, comma 4).<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019adeguamento automatico dell\u2019et\u00e0 pensionabile alla speranza di vita individuata dall\u2019Istat, gi\u00e0 programmato dal 1\u00b0 gennaio 2015, viene anticipato al 1\u00b0 gennaio 2013 ed il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita viene fornito dall\u2019Istat a partire dall\u2019anno 2011 e reso disponibile entro il 31 dicembre dello stesso anno. Di conseguenza, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2013 i requisiti anagrafici prescritti per i pensionamenti di vecchiaia ovvero i requisiti di et\u00e0 e i valori di somma di et\u00e0 anagrafica e di anzianit\u00e0 contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i. (c.d. sistema delle quote) sono incrementati di 3 mesi.<\/p>\n<p>Il seguente schema offre un\u2019immediata visualizzazione di quanto sopra riportato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div align=\"center\">\n<table style=\"width: 100%;\" border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"33%\">\n<p align=\"center\"><strong>ANNO<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"33%\">\n<p align=\"center\"><strong>REQUISITO ANAGRAFICO PENSIONE DI VECCHIAIA<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"33%\">\n<p align=\"center\"><strong>REQUISITI PENSIONE DI ANZIANITA\u2019 (QUOTE)<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"33%\">&nbsp;<\/p>\n<p>2013<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"33%\">&nbsp;<\/p>\n<p>65 anni e 3 mesi<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"33%\">&#8211; 61 anni e 3 mesi di et\u00e0 + 36 anni di contribuzione- 62 anni e 3 mesi di et\u00e0 + 35 anni di contribuzione<\/p>\n<p>(quota 97 e 3)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Pensioni di reversibilit\u00e0 (art. 18, comma 5).<\/strong><\/p>\n<p>Le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1\u00b0 gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell\u2019aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un\u2019et\u00e0 del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di et\u00e0 tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni.<\/p>\n<p>In tal caso la riduzione dell\u2019aliquota di riversibilit\u00e0 \u00e8 pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale \u00e8 proporzionalmente rideterminata.<\/p>\n<p>La riduzione non si applica nei casi di presenza di figli di minore et\u00e0, studenti, ovvero inabili.<\/p>\n<p>Resta in ogni caso confermato il regime di cumulabilit\u00e0 di cui all\u2019articolo 1, comma 41, della legge n. 335\/1995 (tabella F), ove applicabile secondo le regole generali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Accesso al trattamento pensionistico con il possesso del solo requisito della massima anzianit\u00e0 contributiva (art. 18, comma 22-ter, 22-quater, 22-quinquies).<\/strong><\/p>\n<p>Chi matura, nel 2012, il diritto a pensione con il solo requisito della massima anzianit\u00e0 contributiva, indipendentemente dall\u2019et\u00e0 anagrafica (40 anni di anzianit\u00e0 contributiva), potr\u00e0 accedere al pensionamento decorsi 13 mesi dal raggiungimento del predetto requisito (12 mesi per la c.d. \u201cfinestra mobile\u201d, gi\u00e0 prevista dalla legge n. 122\/2010, pi\u00f9 un mese di ulteriore posticipo).<\/p>\n<p>Chi matura il diritto nel 2013 potr\u00e0 accedere al pensionamento decorsi 14 mesi dal raggiungimento del requisito della massima anzianit\u00e0 contributiva mentre chi matura il diritto a partire dal 2014 potr\u00e0 accedere al pensionamento decorsi 15 mesi dal raggiungimento del citato requisito.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Detta disposizione non si applica nei confronti del personale del comparto scuola per il quale restano confermate le disposizioni di cui al comma 9, dell\u2019articolo 59 della legge n. 449\/1997.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come \u00e8 noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011 \u00e8 stata pubblicata la legge 15 luglio 2011, n. 111 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98. 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