{"id":1310,"date":"2011-10-05T23:11:56","date_gmt":"2011-10-05T21:11:56","guid":{"rendered":"http:\/\/snalsfrosinone.it\/?p=1310"},"modified":"2011-10-05T23:11:56","modified_gmt":"2011-10-05T21:11:56","slug":"rapporto-di-lavoro-a-tempo-parziale-onerosita-visite-fiscali-riordino-normativa-in-materia-di-congedi-aspettative-e-permessi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/?p=1310","title":{"rendered":"Rapporto di lavoro a tempo parziale &#8211; Onerosit\u00e0 visite fiscali &#8211; riordino normativa in materia di congedi, aspettative e permessi"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Il MEF, con la lettera circ. 118884 del 12\/8\/11, ha fornito alcune direttive in relazione alle innovazioni apportate dal D.L. 6\/7\/11 n. 98 convertito con modificazioni con L. 15\/7\/11 n. 111 e dal d.lgs. 18\/7\/11 n. 119.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel rinviare per l\u2019esaustivit\u00e0 dei contenuti al testo della stessa, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare su:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Part time<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con circolare n. 9 del 30 giugno 2011, sono state fornite direttive in ordine alle innovazioni introdotte, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, dall\u2019art. 73 del D.L. n. 112\/2008, convertito, con modificazioni con L. n. 133\/20008 e dall\u2019art. 16 della L. n. 183\/2010.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A riguardo viene precisato che nella materia in questione \u00e8 in corso una revisione del processo informatizzato \u2013 gi\u00e0 attivato in passato \u2013 per introdurre, da un lato, opportune innovazioni nella gestione di alcune tematiche gi\u00e0 presenti nel processo e, dall\u2019altro, alcune novit\u00e0 scaturenti da esigenze e criticit\u00e0 emerse nel periodo di utilizzo del processo stesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Terminata l\u2019attivit\u00e0 in questione, verranno emanate apposite e dettagliate direttive che accompagneranno l\u2019avvio del nuovo processo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Assenza per malattia<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sulle assenze per malattia il recente intervento normativo ha riformulato i principi precedentemente introdotti, finalizzati al contenimento dell\u2019assenteismo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La principale novit\u00e0 \u00e8 costitiuta dalla discrezionalit\u00e0 riconosciuta all\u2019Amministrazione, di disporre o meno la visita di controllo domiciliare nei confronti dei dipendenti assenti per malattia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La scelta discrezionale dell\u2019Amministrazione di attivare il controllo domiciliare dovr\u00e0, tenere conto della condotta complessiva tenuta in servizio dal dipendente interessato, dell\u2019onerosit\u00e0 delle visite stesse e della necessit\u00e0 di contrastare il fenomeno dell\u2019assenteismo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La discrezionalit\u00e0 sopra descritta viene meno in presenza di prognosi mediche decorrenti dal giorno precedente o da quello successivo ad un giorno non lavorativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto concerne le fasce orarie entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime di esenzione della reperibilit\u00e0 il comma 9 dell\u2019art. 16 del D.L. n. 98\/2011 ribadisce la delega al Ministro per la pubblica amministrazione e l\u2019innovazione per la loro regolamentazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019importante novit\u00e0 introdotta dalla normativa in questione \u00e8 rappresentata dalla possibilit\u00e0 di collocare in malattia il dipendente che si assenta per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici anche in presenza di attestazioni rilasciate da Strutture o medici privati. Rimangono ferme le direttive impartite, con le precedenti lettere circolari, in ordine alla fruibilit\u00e0 dell\u2019intera giornata lavorativa in relazione alla durata delle prestazioni stesse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Modifiche apportate al D.Lgs. n. 151\/2001<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel richiamare l\u2019attenzione anche sul contenuto del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, concernente \u201cAttuazione dell\u2019articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi\u201d (G.U. 27 luglio 2011, n. 173) viene precisato quanto segue.<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Nell\u2019art. 16 del D.L.gs. 26 marzo 2001, n. 151, in materia di flessibilit\u00e0 del congedo di maternit\u00e0, \u00e8 stato introdotto, dall\u2019art. 2 del decreto legislativo appena emanato, il comma 1-bis, il quale prevede che, nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180\u00b0 giorno dall\u2019inizio della gestazione, nonch\u00e9 in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternit\u00e0, le lavoratrici hanno facolt\u00e0 di riprendere in qualunque momento l\u2019attivit\u00e0 lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e della tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.<\/li>\n<li>Il comma 1, dell\u2019art. 33, del D.L.gs. 26 marzo 2001, n. 151, viene sostituito dall\u2019art. 3 del D.L.gs. n. 119\/2011, laddove si prevede che per ogni minore con handicap in situazione di gravit\u00e0 accertata ai sensi dell\u2019art. 4, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell\u2019ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all\u2019art. 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Al comma 4, il primo periodo \u00e8 soppresso.<\/li>\n<li>L\u2019art. 4 del D.L.gs. n. 119\/2011 modifica i commi 2 e 5 dell\u2019art. 42 del D.L.gs. 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave. Nel nuovo testo del comma 2 il diritto a fruire dei permessi di cui all\u2019art. 33, comma3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, \u00e8 riconosciuto, in alternativa alle due ore di riposo giornaliero retribuito, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravit\u00e0, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell\u2019ambito del mese. La precedenza in via esclusiva \u00e8 riservata al coniuge convivente. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di quest\u2019ultimo, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi; in caso di decesso o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. Il comma 5-bis, ora introdotto, stabilisce che il congedo fruito ai sensi del comma 5 non pu\u00f2 superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell\u2019arco della vita lavorativa. Il congedo accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della L. n. 104\/92 non possono essere riconosciuti a pi\u00f9 di un lavoratore per l\u2019assistenza alla stessa persona. Per l\u2019assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravit\u00e0, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l\u2019altro genitore non pu\u00f2 fruire dei benefici di cui all\u2019articolo 33, commi 2 e 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del D.L.gs. n. 151\/2001.<\/li>\n<li>L\u2019art. 6 del D.L.gs. n. 119\/2011 ha operato ulteriori modifiche all\u2019art. 33 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave. In particolare al comma 3 del suddetto articolo 33 \u00e8 stato aggiunto un limite di fruibilit\u00e0 dei permessi nei casi in cui il dipendente presti assistenza nei confronti di pi\u00f9 persone in situazione di handicap grave: ci\u00f2 \u00e8 ora consentito \u201ca condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravit\u00e0 abbiano compiuto i 65 anni di et\u00e0 oppure siano anch\u2019essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti\u201d. Inoltre, a norma del comma 3-bis, ora introdotto nell\u2019art. 33, della L. n. 104\/92, il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere un soggetto in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, dovr\u00e0 attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell\u2019assistito. In relazione a ci\u00f2, gli Uffici effettueranno il dovuto controllo per assicurare il corretto utilizzo, da parte dei propri dipendenti, dei permessi in questione.<\/li>\n<li>A seguito delle modifiche apportate all\u2019art. 8, del D.L.gs. n. 119\/11, all\u2019art. 45 del D.L.gs. n. 151\/01, i riposi giornalieri previsti dagli articoli 39,40 e 41 possono essere fruiti dai genitori adottivi o affidatari entro il primo anno dall\u2019ingresso del minore nella famiglia. Inoltre, le disposizioni di cui all\u2019articolo 42-bis, del D.L.gs. n. 151\/01, rubricato \u201cAssegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche\u201d si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entri i primi tre anni dall\u2019ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall\u2019et\u00e0 del minore.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Dottorato di ricerca<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 5, del D.L.gs. n. 119\/11, ha precisato che la ripetizione degli importi corrisposti durante l\u2019aspettativa per opera qualora, dopo il conseguimento del titolo, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volont\u00e0 del dipendente nei due anni successivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Congedo per cure<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 7, del D.L.gs. n. 119\/11, prevede una specifica disciplina per il congedo per cure per gli invalidi, disponendo che i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacit\u00e0 lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire, ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Per la fruizione del beneficio dovr\u00e0 essere presentata, da parte del dipendente, domanda corredata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessit\u00e0 della cura in relazione all\u2019infermit\u00e0 invalidante riconosciuta. L\u2019obbligo di documentazione si estende all\u2019effettiva sottoposizione alle cure, che va dimostrata in maniera idonea. Nel caso in cui il lavoratore si sottoponga a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell\u2019assenza pu\u00f2 essere prodotta anche attestazione cumulativa. Il periodo di assenza in questione, non rientrante nel periodo di comporto, d\u00e0 diritto al dipendente di percepire il trattamento economico calcolato secondo il regime delle assenze per malattia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Pagamento visite fiscali<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto attiene alle richieste di pagamento avanzate dalle Aziende Sanitarie in relazione alle visite fiscali effettuate nei confronti dei dipendenti pubblici, il quadro normativo di riferimento ha subito un profondo mutamento, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 7 giugno 2010, n. 207, che ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 17, comma 23, lettera c), del D.L. 1\u00b0 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, con L. 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui ha aggiunto all\u2019art. 71 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con L. 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In linea con il nuovo quadro ordinamentale, l\u2019art. 2, comma 38, del D.L. 29\/12\/10, n. 225, convertito, con modificazioni, con L. 26\/02\/11, n. 10, ha individuato, in sede di riparto delle risorse del SSN, l\u2019importo di 70 milioni di euro per l\u2019anno 2010, da attribuire alla regioni da parte del Ministero della Salute, per la copertura degli oneri delle visite fiscali, in base a criteri specifici ancora da definire.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per gli esercizi 2011 e 2012, l\u2019art. 17, comma 5, lett. a), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto che il Ministro dell\u2019economia e delle finanze \u00e8 autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilit\u00e0 finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale del 7 giugno 2010, n. 207, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all\u2019art. 26, comma 2, della L. 31\/12\/2009, n. 196, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A decorrere dall\u2019esercizio 2013, la successiva lett. b) ha disposto che con legge di bilancio \u00e8 stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico &#8211; legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalit\u00e0 di cui alla lettera a).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, alla luce del recente intervento normativo, fermo restando il quadro giuridico contabile dei controlli sulle assenze del personale pubblico, delineato dall\u2019art. 55-septies del D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165 e dalla richiamata sentenza della Corte Costituzionale, il MEF diramer\u00e0, non appena acquisite, le soluzioni di carattere operativo \u2013 riguardanti il profilo finanziario della materia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il MEF, con la lettera circ. 118884 del 12\/8\/11, ha fornito alcune direttive in relazione alle innovazioni apportate dal D.L. 6\/7\/11 n. 98 convertito con modificazioni con L. 15\/7\/11 n. 111 e dal d.lgs. 18\/7\/11 n. 119. 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