{"id":1338,"date":"2011-10-06T17:38:24","date_gmt":"2011-10-06T15:38:24","guid":{"rendered":"http:\/\/snalsfrosinone.it\/?p=1338"},"modified":"2011-10-09T17:39:22","modified_gmt":"2011-10-09T15:39:22","slug":"rivalutazione-e-conferimento-delle-posizioni-figurative-maturate-in-continuita-del-rapporto-di-lavoro-ovvero-del-rapporto-previdenziale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/?p=1338","title":{"rendered":"Rivalutazione e conferimento delle posizioni figurative maturate in continuit\u00e0 del rapporto di lavoro ovvero del rapporto previdenziale"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Come \u00e8 noto l\u2019art. 2, comma 5, del Dpcm 20 dicembre 1999, come successivamente modificato, prevede che alla cessazione del rapporto di lavoro l\u2019Inpdap provvede a conferire al fondo pensione il montante delle quote di Tfr (nonch\u00e9 delle quote pari all\u20191,5% su base utile Tfs previste per il personale assunto a tempo indeterminato prima del 1\u00b0 gennaio 2001 e che aderendo ad un fondo pensione ha optato per la trasformazione del proprio Tfs in Tfr) accantonate figurativamente e rivalutate, in una prima fase, in base ad un tasso pari alla media dei rendimenti di un paniere di fondi pensione individuato con decreto del Ministro dell\u2019economia e delle finanze (DM 23 dicembre 2005) e, una volta consolidata la struttura finanziaria dei fondi, in base ai rendimenti dei fondi stessi.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019INPDAP con la <strong>circolare n. 14 del 15\/9<\/strong> u.s. a riguardo ha fornito le precisazioni che seguono.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Riscatto e trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo ma in permanenza di continuit\u00e0 iscrittiva alle gestioni del Tfs-Tfr dell\u2019Inpdap<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I lavoratori iscritti ad un fondo pensione negoziale di dipendenti pubblici possono riscattare o trasferire ad altro fondo la posizione quando perdono i requisiti di partecipazione al fondo di provenienza (es. cessazione del rapporto di lavoro eventualmente seguita da un nuovo rapporto di lavoro in un comparto contrattuale diverso da quello precedente cui si riferisce il fondo).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Qualora il trasferimento tra fondi pensione negoziali (per esempio tra Espero e Laborfonds o tra Espero e Perseo) avviene in continuit\u00e0 iscrittiva presso Inpdap, l\u2019Istituto continua a contabilizzare il montante virtuale, maturato presso il fondo di provenienza, incrementandolo con i nuovi accantonamenti di Tfr (ed eventualmente di Tfs) e rivalutandolo in base ai tassi di rendimento riferibili al nuovo fondo pensione negoziale di destinazione (quelli del paniere o del fondo stesso, a seconda dei casi).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Diversamente per di quei lavoratori che chiedono (ed ottengono) il riscatto della posizione maturata presso il fondo negoziale a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione perch\u00e9 assunti in un nuovo comparto di contrattazione diverso da quello di riferimento del fondo di prima iscrizione senza, peraltro, che al nuovo rapporto di lavoro sia associata l\u2019adesione al fondo pensione negoziale di riferimento del settore, l\u2019istituto non opera il conferimento e continua a rivalutare il montante figurativo applicando il tasso di rivalutazione pari alla media dei rendimenti del paniere dei fondi di cui all\u2019art. 2, comma 5, del Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche e non gi\u00e0 quello del fondo pensione di provenienza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla cessazione del rapporto di lavoro, che comporta anche l\u2019interruzione del rapporto previdenziale, l\u2019Inpdap conferisce il montante figurativo al fondo di provenienza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Trasferimento ad altra forma pensionistica individuale in costanza di rapporto di lavoro<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il lavoratore pubblico iscritto ad un fondo negoziale pu\u00f2 trasferire la posizione ad una forma pensionistica complementare individuale, in costanza di rapporto di lavoro, dopo un periodo minimo di partecipazione al fondo di provenienza (dopo i primi cinque anni di vita del fondo e, successivamente, dopo 3 anni). Il trasferimento riguarda il montante accumulato presso il fondo a cui potr\u00e0 aggiungersi quello contabilizzato e rivalutato da Inpdap solo alla cessazione del rapporto di lavoro, non seguito immediatamente da un successivo rapporto di lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche in questo caso l\u2019Istituto continua a rivalutare il montante figurativo applicando il tasso di rivalutazione pari alla media dei rendimenti del paniere dei fondi di cui all\u2019art. 2, comma 5, del Dpcm 20 dicembre 1999. Resta fermo che, a partire dalla data di trasferimento alla forma pensionistica individuale, il montante figurativo di previdenza complementare contabilizzato dall\u2019Inpdap non pu\u00f2 essere pi\u00f9 alimentato dalle quote maturande di Tfr, considerato il vincolo di destinazione del Tfr ai soli fondi pensione negoziali previsto dalla normativa vigente per i dipendenti pubblici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Inpdap conferisce il montante figurativo maturato fino al trasferimento, comprensivo delle successive rivalutazioni, alla forma pensionistica complementare che detiene la posizione del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro e della quale abbia ricevuto notizia. In assenza di notizie, l\u2019Inpdap trasferisce il montante maturato al fondo pensione negoziale di provenienza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Pensionamento di vecchiaia presso il fondo avvenuto in mancanza di cessazione del rapporto di lavoro<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A norma all\u2019art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n 124, la pensione complementare di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell\u2019et\u00e0 pensionabile e di un requisito minimo di partecipazione al fondo. Non costituisce requisito di accesso alla prestazione del fondo, pertanto, la cessazione del rapporto di lavoro. Ne consegue che la prestazione pu\u00f2 essere ottenuta anche prima della conclusione della carriera lavorativa. Peraltro il numero delle richieste di pensioni complementari prima della cessazione del rapporto di lavoro potrebbe crescere dopo l\u2019introduzione della finestra mobile di decorrenza della pensione obbligatoria di vecchiaia (di cui all\u2019art. 12, commi 1 e 2, del decreto legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122) posticipata di un anno rispetto alla maturazione del diritto all\u2019accesso alla pensione stessa tenuto conto che la Covip ha precisato che il diritto alla prestazione pensionistica nel fondo pensione \u00e8 connesso alla maturazione del diritto all\u2019accesso e non del (successivo) diritto alla decorrenza della pensione obbligatoria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche in questi casi, in ossequio al principio della continuit\u00e0 iscrittiva l\u2019Inpdap, non pu\u00f2 trasferire il montante figurativo relativo alle quote di Tfr, accantonate e rivalutate, se non al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il fondo ha gi\u00e0 provveduto alla liquidazione della prestazione sulla base della posizione detenuta direttamente. In tal caso, all\u2019atto dell\u2019acquisizione del montante figurativo trasferito dall\u2019Inpdap, il fondo provveder\u00e0 ad una riliquidazione della prestazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come \u00e8 noto l\u2019art. 2, comma 5, del Dpcm 20 dicembre 1999, come successivamente modificato, prevede che alla cessazione del rapporto di lavoro l\u2019Inpdap provvede a conferire al fondo pensione il montante delle quote di Tfr (nonch\u00e9 delle quote pari all\u20191,5% su base utile Tfs previste per il personale assunto a tempo indeterminato prima del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-1338","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-pensioni-cessazioni"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1338","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1338"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1338\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1339,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1338\/revisions\/1339"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1338"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1338"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1338"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}