{"id":1379,"date":"2011-10-19T14:41:07","date_gmt":"2011-10-19T12:41:07","guid":{"rendered":"http:\/\/snalsfrosinone.it\/?p=1379"},"modified":"2011-10-20T14:42:12","modified_gmt":"2011-10-20T12:42:12","slug":"riposi-giornalieri-del-padre-art-40-del-d-lgs-1512001-sentenza-del-consiglio-di-stato-n-4293-del-200","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/?p=1379","title":{"rendered":"Riposi giornalieri del padre (art. 40 del D.Lgs. 151\/2001). Sentenza del Consiglio di Stato n.4293 del 200"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Come \u00e8 noto, l&#8217;articolo 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede, tra l&#8217;altro, alla lettera c) che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri nel caso in cui lo madre non sia lavoratrice dipendente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tali riposi giornalieri sono quelli previsti nel precedente articolo 39 dello stesso decreto, il quale contempla fino a due periodi di riposo, anche cumulabili, di un&#8217;ora ciascuno, nell&#8217;arco della giornata lavorativa del richiedente, durante il primo anno d i vita del bambino. Inoltre, l&#8217;articolo 40 prevede la fruizione di tali riposi orari da parte del padre lavoratore anche nei casi: a) in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in cui la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga; d) di morte o di grave infermit\u00e0 della madre.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In sede di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera c), la &#8220;lavoratrice non dipendente&#8221; \u00e8 stata intesa nel senso di madre lavoratrice autonoma (cfr. cio\u00e8: artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternit\u00e0 a carico dell&#8217;lNPS o di altro Ente previdenziale e non anche la madre casalinga, con conseguente esclusione, in tal\u2019ultima ipotesi, del diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri salvi, ovviamente, i casi di morte o grave infermit\u00e0 della madre.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A riguardo l\u2019INPDAP, con la nota operativa n. 23 del 13\/10 u.s. ha precisato che:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato ha dedotto in via estensiva che la &#8216;ratio &#8216; della norma, &#8220;rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternit\u00e0 in attuazione delle finalit\u00e0 generali scolpite dall&#8217;articolo 31 della Costituzione&#8221;, induce a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre, oltre che nell&#8217;ipotesi di madre lavoratrice autonoma, anche nel caso di madre casalinga . In buona sostanza, la madre casalinga impegnata in attivit\u00e0 che la distolgono dalla cura del neonato deve essere considerata, secondo l&#8217;alto parere, alla stessa stregua della lavoratrice non dipendente cui la norma fa esplicito richiamo;<\/li>\n<li>anche il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con lettera circolare n. 8494 del 12 maggio 2009, nell&#8217;intento di fare definitiva chiarezza, si \u00e8 espresso in senso favorevole al riconoscimento &#8220;de quo&#8221;, richiamando il gi\u00e0 citato orientamento giurisdizionale del Consiglio di Stato, nonch\u00e9 lo sentenza della Corte di Cassazione n. 20324 del 20 ottobre 2005;<\/li>\n<li>l&#8217;interpretazione estensiva scaturente dagli indirizzi giurisprudenziali sopracitati consente di riconoscere al lavoratore padre il diritto a fruire dei permessi previsti dall&#8217;articolo 40, lettera c), del D.Lgs. n.151 \/2001, anche nell&#8217; ipotesi in cui lo madre svolga lavoro casalingo. Pertanto, in presenza di determinate condizioni, opportunamente documentate (cfr. madre casalinga impossibilitata a prendersi cura del neonato perch\u00e9 impegnata in altre attivit\u00e0, quali ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili), il padre dipendente pu\u00f2 fruire dei riposi giornalieri nei limiti di due ore o di un&#8217; ora al giorno a seconda dell&#8217;orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall&#8217;ingresso in famiglia del minore adottato o affidato;<\/li>\n<li>analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma, anche nell&#8217;ipotesi di madre casalinga il padre dipendente pu\u00f2 utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto (ovvero a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternit\u00e0 riconosciuto per legge);<\/li>\n<li>in caso di parto plurimo, anche nell&#8217; ipotesi di madre casalinga il padre dipendente pu\u00f2 fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i tre mesi dopo il parto;<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 non \u00e8 consentito in alcun modo il recupero delle ore di permesso eventualmente non godute.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come \u00e8 noto, l&#8217;articolo 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede, tra l&#8217;altro, alla lettera c) che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri nel caso in cui lo madre non sia lavoratrice dipendente. 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