{"id":1381,"date":"2011-10-19T14:42:49","date_gmt":"2011-10-19T12:42:49","guid":{"rendered":"http:\/\/snalsfrosinone.it\/?p=1381"},"modified":"2011-10-20T14:43:48","modified_gmt":"2011-10-20T12:43:48","slug":"la-formazione-di-livello-universitario-nelle-pubbliche-amministrazioni-permessi-per-diritto-allo-studio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/?p=1381","title":{"rendered":"La formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni &#8211; permessi per diritto allo studio"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Il Dipartimento della funzione pubblica, a seguito di numerose richieste di chiarimento in materia di permessi e congedi per diritto allo studio, soprattutto a seguito della sempre pi\u00f9 ampia diffusione di corsi organizzati dalle universit\u00e0 telematiche, con la circolare n. 12, del 7\/10 u.s. ha fornito alcuni chiarimenti sull&#8217;argomento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel rinviare per l\u2019esaustivit\u00e0 degli stesso, al testo completo della suddetta circolare, si riportano di seguito i suoi aspetti salienti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>La rilevanza della formazione universitaria nelle pubbliche amministrazioni<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un indubbio strumento da valorizzare per coloro che lavorano nell&#8217;amministrazione pubblica \u00e8 costituito dalla formazione universitaria. Il possesso di titoli accademici \u00e8 rilevante sia per l&#8217;accesso dall&#8217;esterno nella pubblica amministrazione sia per lo sviluppo professionale al suo interno. Quindi, soprattutto in un momento caratterizzato dal contenimento dei costi e dall&#8217;imposizione di rigidi tetti anche all&#8217;ammontare della spesa per formazione, \u00e8 importante che &#8211; nei limiti del buon andamento e dell&#8217;efficienza dell&#8217;organizzazione \u2013 i dipendenti interessati siano messi nelle condizioni di seguire i corsi e di fruire delle agevolazioni che l&#8217;ordinamento prevede allo scopo. L&#8217;Unione europea, nell\u2019ultimo decennio, ha incoraggiato gli Stati membri a sperimentare nuovi metodi e approcci di apprendimento, che favorissero l&#8217;utilizzo delle tecnologie dell&#8217;informazione e delle comunicazioni nei sistemi di istruzione e formazione. In particolare, gli sforzi, anche di finanziamento, dell&#8217;UE sono stati rivolti a supportare, nell&#8217;ambito delle iniziative di formazione a distanza, il settore universitario. In questo contesto, gi\u00e0 da tempo le &#8220;universit\u00e0 telematiche&#8221; sono state regolamentate anche nell&#8217;ordinamento italiano, accordando alle istituzioni che rispondono a determinati requisiti l&#8217;abilitazione a rilasciare titoli accademici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Le agevolazioni per i pubblici dipendenti in relazione al diritto allo studio<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tra gli istituti utilizzabili allo scopo si rammentano:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>i congedi per la formazione, previsti dall&#8217;art. 5 della L. n. 53 del 2000 e nei CCNL, utilizzabili anche per il conseguimento di titoli universitari o per la partecipazione ad attivit\u00e0 formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro, che possono essere accordati secondo le condizioni stabilite nei CCNL e negli accordi collettivi ai lavoratori con anzianit\u00e0 di servizio di almeno 5 anni per un massimo di undici mesi nell&#8217;arco della vita lavorativa; durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione;<\/li>\n<li>150 ore di permessi retribuiti all&#8217;anno riconosciuti secondo le previsioni dei CCNL &#8211; nel limite del 3% del personale in servizio ciascun anno nell&#8217;amministrazione &#8211; per la partecipazione ai corsi anche universitari e post-universitari che si svolgono durante l&#8217;orario di lavoro;<\/li>\n<li>agevolazioni relative all&#8217;orario di lavoro, secondo la disciplina contenuta nel CCNL, in quanto il personale interessato ai corsi ha diritto all&#8217;assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non pu\u00f2 essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario n\u00e9 al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale;<\/li>\n<li>8 giorni l&#8217;anno di permesso retribuito per la partecipazione agli esami, previsti dai CCNL di comparto;<\/li>\n<li>l&#8217;aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca, accordata secondo la disciplina contenuta nell&#8217;art. 2 della I. n. 476 del 1984, come modificata dalla L. n. 240 del 2010 e dal d.lgs. n. 119 del 2011.<!--more--><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto riguarda quest&#8217;ultimo congedo, la disciplina \u00e8 stata modificata ad opera di due recenti provvedimenti normativi. In particolare, con la L. n. 240 del 2010 (c.d. legge Gelmini) \u00e8 stato previsto in maniera innovativa che il collocamento in aspettativa del dipendente avviene &#8220;compatibilmente con le esigenze dell&#8217;amministrazione&#8221;, accordando cos\u00ec all&#8217;interessato una posizione giuridica soggettiva condizionata, la cui realizzazione \u00e8 subordinata alle esigenze di buon andamento. Inoltre, il diritto al congedo non \u00e8 riconosciuto a coloro che hanno gi\u00e0 conseguito il titolo di dottore di ricerca e a coloro che sono stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo senza aver poi conseguito il titolo. Con l&#8217;art. 5 del d.lgs. n. 119 del 2011 (attuativo della delega conferita al Governo con l&#8217;art. 23 della L. n. 183 del 2010 per il riordino della normativa in materia di congedi aspettative e permessi), \u00e8 stato poi chiarito che la ripetizione degli importi corrisposti al dipendente in aspettativa retribuita (nel caso in cui vi sia stata questa opzione da parte dell&#8217;interessato) \u00e8 dovuta solo se il dipendente cessa da qualsiasi rapporto di lavoro o di impiego con l&#8217;amministrazione pubblica, mentre nessuna ripetizione \u00e8 prevista nel caso di passaggio per mobilit\u00e0 o vincita di concorso presso altra amministrazione. Lo stesso d.lgs. n. 119 ha poi chiarito esplicitamente che il nuovo regime dell&#8217;aspettativa per dottorato di ricerca riguarda anche il personale soggetto all&#8217;ambito applicativo del d.lgs. n. 165 del 2001, per il quale era intervenuta la disciplina da parte dei CCNL di comparto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto attiene la disciplina dei permessi retribuiti di 150 ore, il relativo regime \u00e8 contenuto nei CCNL e negli accordi collettivi (es.: art. 13 CCNL 16 maggio 2001 compatto ministeri, art. 9 CCNL 14 febbraio 2001 comparto enti pubblici non economici, art. 15 CCNL 14 settembre 2000 compatto regioni ed autonomie locali, art. 78 d.P.R. n. 782 del 1985 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare), che stabiliscono la tipologia di corsi per i quali i permessi possono essere fruiti, le condizioni per la concessione e il contingente massimo di personale che pu\u00f2 fruirne, con l&#8217;individuazione dei criteri di priorit\u00e0 per il caso di domande eccedenti rispetto alla disponibilit\u00e0 del contingente. In base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attivit\u00e0 didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l&#8217;orario di lavoro, mentre non spettano per l&#8217;attivit\u00e0 di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, \u00e8 confermato dall&#8217;orientamento della giurisprudenza di legittimit\u00e0 (Cass., Sez. lav. n. 10344\/ 2008) e dell&#8217;ARAN. Un aspetto particolarmente discusso \u00e8 quello relativo alla possibilit\u00e0 di fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle universit\u00e0 telematiche. In proposito, anche alla luce di quanto precisato dall&#8217;ARAN in pi\u00f9 di un&#8217;occasione, si sottolinea che le clausole nel disciplinare le agevolazioni non contengono specifiche previsioni sui corsi tenuti dalle universit\u00e0 telematiche e, pertanto, la relativa disciplina deve intendersi di carattere generale, non rinvenendosi in astratto preclusioni alla fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle universit\u00e0 telematiche. In ogni caso tale fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole medesime, per cui essa risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all&#8217;iscrizione e agli esami sostenuti, nonch\u00e9 all&#8217;attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest&#8217;ultimo caso i dipendenti iscritti alle universit\u00e0 telematiche dovranno certificare l&#8217;avvenuto collegamento all&#8217;universit\u00e0 telematica durante l&#8217;orario di lavoro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Dipartimento della funzione pubblica, a seguito di numerose richieste di chiarimento in materia di permessi e congedi per diritto allo studio, soprattutto a seguito della sempre pi\u00f9 ampia diffusione di corsi organizzati dalle universit\u00e0 telematiche, con la circolare n. 12, del 7\/10 u.s. ha fornito alcuni chiarimenti sull&#8217;argomento. 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