{"id":1481,"date":"2011-11-10T14:25:51","date_gmt":"2011-11-10T13:25:51","guid":{"rendered":"http:\/\/snalsfrosinone.it\/?p=1481"},"modified":"2011-11-14T14:28:30","modified_gmt":"2011-11-14T13:28:30","slug":"d-l-n-138-convertito-con-modificazioni-dalla-l-n-14811-interventi-in-materia-previdenziale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/?p=1481","title":{"rendered":"D.L n. 138 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148\/11 &#8211; Interventi in materia previdenziale"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Come \u00e8 noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011 \u00e8 stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Inpdap, con la circolare n. 16 del 9\/11 u.s., acquisito l\u2019assenso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali pervenuto con (nota prot. 36\/0003260 del 7.11.2011), ha fornito indicazioni sulle novit\u00e0 introdotte in materia previdenziale dalle disposizioni legislative sopra citate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel rinviare al testo completo della suddetta circolare, si riportano di seguito, gli aspetti salienti della stessa.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici per <\/strong><strong>il personale<\/strong><strong> del comparto scuola e AFAM<\/strong> (art. 1, comma 21)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La disposizione in argomento ha introdotto, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2012, per il personale dei comparti Scuola ed AFAM che matura il diritto a pensione entro il 31 dicembre di ogni anno, la c.d. finestra mobile, prevedendo l\u2019accesso al pensionamento dalla data di inizio dell\u2019anno scolastico o accademico dell\u2019anno successivo a quello in cui si maturano i requisiti per la pensione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per coloro che maturano i requisiti per il diritto a pensione a partire dal 1\u00b0 gennaio 2012, l\u2019accesso al trattamento pensionistico avverr\u00e0 al primo settembre o primo novembre dell\u2019anno successivo alla maturazione dei requisiti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si evidenzia che nel comparto scuola rientra anche il personale dipendente da istituzioni scolastiche pubbliche non statali (per esempio scuole comunali) a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all\u2019ordinamento dei docenti della scuola statale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La medesima disposizione si applica altres\u00ec al personale appartenente al comparto alta formazione e specializzazione artistica e musicale &#8211; AFAM (Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica, Accademia nazionale di danza e Istituti musicali pareggiati). La disposizione in esame non si applica invece al personale delle Universit\u00e0 per il quale vige il regime della finestra mobile valevole per la generalit\u00e0 dei lavoratori dipendenti introdotto dal D.L. 78\/2010, convertito nella L. 122\/2010 (accesso al pensionamento dodici mesi dalla maturazione dei requisiti).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto<\/strong> (art. 1, commi 22 e 23)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per effetto della nuova disposizione, sono previsti tre termini di liquidazione delle prestazioni a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In caso di cessazione dal servizio per inabilit\u00e0 o per decesso, continua a trovare applicazione il termine breve che prevede che la prestazione debba essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si precisa che l\u2019ente datore di lavoro \u00e8 tenuto a trasmettere all\u2019Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; l\u2019Inpdap, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Termine di sei mesi<\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">La prestazione non pu\u00f2 essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa \u00e8 avvenuta per:<\/p>\n<ul>\n<li>raggiungimento dei limiti di et\u00e0 o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (compreso il raggiungimento della massima anzianit\u00e0 contributiva a fini pensionistici ed il collocamento a riposo d\u2019ufficio disposto dall\u2019amministrazione di appartenenza);<\/li>\n<li>cessazioni dal servizio conseguenti all\u2019estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nei casi rientranti in questo termine l\u2019Inpdap non pu\u00f2 procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, Decorso tale termine, l\u2019Inpdap deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Termine di 24 mesi<\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">La prestazione non pu\u00f2 essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa \u00e8 avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell\u2019ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>le dimissioni volontarie;<\/li>\n<li>il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall\u2019impiego etc.).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nei casi rientranti nel termine in esame l\u2019Inpdap non pu\u00f2 procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, durante i 24 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l\u2019istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Nuovi termini e pagamento rateale<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019introduzione dei nuovi termini di pagamento lascia inalterata la modalit\u00e0 di erogazione rateale introdotta dall\u2019art. 12, commi 7-9, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Pertanto, in caso di prestazione di importo superiore a 90.000 euro, il pagamento della seconda rata e della eventuale terza rata avviene a distanza, rispettivamente, di un anno e di due anni dai nuovi termini di liquidazione sopra indicati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Decorrenza dei nuovi termini<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 1, comma 22, del decreto legge prevede che i nuovi termini di liquidazione decorrono con effetto dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del decreto stesso. Sono, pertanto, interessati dai nuovi termini di pagamento tutti coloro che sono cessati o che cesseranno dal servizio successivamente al 12 agosto 2011 e che non sono riguardati dalla disciplina derogatoria riportata di seguito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Deroghe<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non sono interessate dai nuovi termini le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la previgente disciplina:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianit\u00e0 che di vecchiaia (raggiunti limiti di et\u00e0 o di servizio) prima del 13 agosto 2011;<\/li>\n<li>personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all\u2019applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all\u2019art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all\u2019ordinamento dei docenti della scuola statale.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per il personale interessato dalle deroghe, pertanto, i termini rimangono i seguenti:<\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilit\u00e0, decesso, limiti di et\u00e0 o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della massima anzianit\u00e0 contributiva a fini pensionistici ed il collocamento a riposo d\u2019ufficio disposto dall\u2019amministrazione di appartenenza) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all\u2019estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">termine di 6 mesi (+ 3 mesi) per tutte le altre casistiche.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come \u00e8 noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011 \u00e8 stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-1481","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-pensioni-cessazioni"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1481","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1481"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1481\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1482,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1481\/revisions\/1482"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1481"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1481"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1481"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}