{"id":1678,"date":"2011-12-06T14:24:50","date_gmt":"2011-12-06T13:24:50","guid":{"rendered":"http:\/\/snalsfrosinone.it\/?p=1678"},"modified":"2011-12-06T14:24:50","modified_gmt":"2011-12-06T13:24:50","slug":"nuovi-termini-di-pagamento-dei-trattamenti-di-fine-servizio-e-di-fine-rapporto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/?p=1678","title":{"rendered":"Nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019INPDAP, con la nota operativa n. 41 del 30\/11 u.s., ha fornito le precisazioni che seguono sui nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, ai sensi dell\u2019art. 1, commi 22 e 23, DL 13\/8\/2011, n. 138, convertito in legge dall\u2019art. 1, comma 1, della legge 14\/9\/2011, n. 148.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<!--more--><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Termine di ventiquattro mesi dalla cessazione dal servizio<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La regola generale, \u00e8 che i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto possono essere pagati non prima che siano decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione dal servizio e non oltre i successivi 90 giorni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono soggette a tale termine le cessazioni per dimissioni volontarie o avvenute a causa del recesso del datore di lavoro (come ad esempio il licenziamento o la destituzione), intervenute a partire dal 13 agosto 2011, di soggetti che maturano il diritto a pensione successivamente al 12 agosto 2011, ovvero al 31 dicembre 2011 se si tratta di personale della scuola (comprese le scuole comunali) e delle istituzioni dell\u2019alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Termine di sei mesi dalla cessazione dal servizio<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono soggette a tale termine le prestazioni spettanti a coloro che, a partire dal 13 agosto 2011, cessano dal rapporto di lavoro per i seguenti motivi:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; raggiungimento dei limiti di et\u00e0 o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, compreso il raggiungimento della massima anzianit\u00e0 contributiva a fini pensionistici (di norma 40 anni); a questi fini, si considerano pagabili dopo sei mesi anche le prestazioni di fine servizio o di fine rapporto che l\u2019Inpdap eroga a soggetti iscritti a casse pensionistiche diverse da quelle gestite dall\u2019Istituto ovvero a regimi pensionistici particolari e con un\u2019anzianit\u00e0 contributiva massima prevista in misura diversa dai 40 anni;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; collocamento a riposo d\u2019ufficio a causa del raggiungimento dell\u2019anzianit\u00e0 massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell\u2019ente di appartenenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rientrano nell\u2019ambito di applicazione del termine di 6 mesi tutte le cessazioni dal servizio alle quali \u00e8 connessa una pensione liquidata in base all\u2019anzianit\u00e0 contributiva massima prevista dal regime previdenziale (p.e. i 40 anni valevoli per la generalit\u00e0 dei lavoratori) anche nell\u2019ipotesi in cui la predetta anzianit\u00e0 contributiva massima sia stata maturata dopo la richiesta di pensionamento (successiva al raggiungimento dei requisiti di et\u00e0 e di contribuzione della pensione di anzianit\u00e0 con le quote) ed entro la decorrenza della pensione stessa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019anzianit\u00e0 contributiva a fini TFS di 39 anni 6 mesi ed un giorno origina il diritto al pagamento del TFS nel termine di sei mesi se accompagnata dall\u2019anzianit\u00e0 contributiva massima ai fini pensionistici pari a 40 anni (almeno 39 anni 11 mesi e 16 giorni) per la generalit\u00e0 dei lavoratori. Anche le cessazioni dal servizio conseguenti all\u2019estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso osservano i termini di pagamento sopra riportati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Prestazioni da pagare entro 105 giorni dalla data di cessazione dal servizio<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nei casi di cessazione dal servizio per inabilit\u00e0 nonch\u00e9 nei casi di decesso del dipendente, l\u2019amministrazione o l\u2019ente datore di lavoro deve provvedere all\u2019invio della documentazione necessaria entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio e l\u2019Inpdap deve procedere alla corresponsione della prestazione entro i novanta giorni successivi alla ricezione dei documenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Decorrenza dei nuovi termini<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I nuovi termini di liquidazione e pagamento decorrono con effetto dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del decreto stesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono, pertanto, interessati dai nuovi termini di pagamento coloro i quali sono cessati o cesseranno dal servizio successivamente al 12 agosto 2011 e che non sono riguardati dalla disciplina derogatoria di seguito illustrata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, i nuovi termini si applicano alle cessazioni avvenute a partire dal 13 agosto 2011.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Disciplina derogatoria<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli originari termini di pagamento continuano ad essere applicabili alle seguenti tipologie di dipendenti:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianit\u00e0 sia di vecchiaia (raggiunti limiti di et\u00e0 o di servizio) prima del 13 agosto 2011;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; personale della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) interessato all\u2019applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all\u2019art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; questo termine, ai fini dell\u2019applicazione della disciplina derogatoria, vale anche per il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all\u2019ordinamento dei docenti della scuola statale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, per le tipologie di dipendenti sopra richiamate i termini rimangono i seguenti:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilit\u00e0, decesso, limiti di et\u00e0 o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della anzianit\u00e0 contributiva massima a fini pensionistici) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all\u2019estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;\n<ul>\n<li>6 mesi per tutte le altre casistiche.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Pagamento rateale<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Continua ad applicarsi la modalit\u00e0 di pagamento rateale alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto superiori ai 90.000 euro lordi. Le scadenze delle rate successive alla prima sono individuate sulla base della decorrenza del diritto al pagamento della prima rata della prestazione. Pertanto, laddove il diritto al pagamento della prima rata del TFS o del TFR maturi una volta decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione, la seconda rata dovr\u00e0 essere corrisposta dopo dodici mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima rata e la eventuale terza rata dovr\u00e0 essere corrisposta dopo ventiquattro mesi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Indicazioni operative per le amministrazioni e le sedi Inpdap<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In attesa delle modifiche alle procedure applicative che consentano la gestione dei nuovi termini di pagamento, gli operatori delle sedi provinciali e territoriali Inpdap devono porre la massima attenzione nella liquidazione delle prestazioni relative a cessazioni successive al 12 agosto 2011, avendo cura di chiedere alle amministrazioni ed agli enti datori di lavoro la specifica causa di cessazione dei dipendenti, qualora non risultasse chiara, nonch\u00e9 di verificare, in collaborazione con l\u2019area pensioni della propria sede, l\u2019eventuale maturazione dei requisiti per il pensionamento in data anteriore al 13 agosto 2011 o al 1\u00b0 gennaio 2012 ai fini della eventuale applicazione della disciplina derogatoria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non appena saranno operanti le versioni aggiornate degli applicativi Tfr e Tfs (il rilascio in esercizio avverr\u00e0 nelle prossime settimane), tutte le pratiche in evidenza dovranno essere impiantate e lavorate secondo i nuovi termini di pagamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In caso di iscritti all\u2019Inpdap ai soli fini Tfs-Tfr, allo scopo di permettere agli operatori delle sedi di individuare l\u2019applicabilit\u00e0 della disciplina derogatoria, il datore di lavoro deve provvedere a<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">certificare il possesso in capo al dipendente del requisito pensionistico maturato entro il 12 agosto 2011.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019INPDAP, con la nota operativa n. 41 del 30\/11 u.s., ha fornito le precisazioni che seguono sui nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, ai sensi dell\u2019art. 1, commi 22 e 23, DL 13\/8\/2011, n. 138, convertito in legge dall\u2019art. 1, comma 1, della legge 14\/9\/2011, n. 148. \u00a0<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[68,66,73],"class_list":["post-1678","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-previdenza-e-sicurezza","tag-comunicati-2","tag-legge","tag-previdenza"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1678","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1678"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1678\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1679,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1678\/revisions\/1679"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1678"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1678"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1678"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}