{"id":1791,"date":"2012-01-05T17:59:42","date_gmt":"2012-01-05T16:59:42","guid":{"rendered":"http:\/\/snalsfrosinone.it\/?p=1791"},"modified":"2012-01-06T18:01:17","modified_gmt":"2012-01-06T17:01:17","slug":"retribuzione-e-copertura-contributiva-per-periodi-di-congedo-riconosciuti-in-favore-del-familiari-di-portatori-di-handicap","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/?p=1791","title":{"rendered":"Retribuzione e copertura contributiva per periodi di congedo riconosciuti in favore del familiari di portatori di handicap"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019INPDAP con la circolare n. 22 del 28\/12\/2011 ha fornito chiarimenti sui ricorrenti quesiti in merito alla corretta determinazione dell&#8217;indennit\u00e0 economica ed alla relativa copertura contributiva, da riconoscere ai lavoratori dipendenti richiedenti il congedo previsto dal combinato disposto dall&#8217;articolo 4 comma 2, della legge 8 marzo 2000, n.53 e dall&#8217;articolo 42, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, cos\u00ec come sostituito dalla lettera b), del comma 1, dell&#8217;art. 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n.119.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!--more--><\/p>\n<div>\n<p>INPS<\/p>\n<p>Istituto Nazionale<\/p>\n<p>di Previdenza per i Dipendenti<\/p>\n<p>dell&#8217; Amministrazione Pubblica<\/p>\n<p align=\"right\">DIREZIONE CENTRALE ENTRATE<\/p>\n<p align=\"right\">E POSIZIONE ASSICURATIVA<\/p>\n<p align=\"right\">Ufficio 1\u00b0<\/p>\n<p align=\"right\">Normativo, Contenzioso e Gestione del<\/p>\n<p align=\"right\">rapporto contributivo<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Circolare n. 22<\/p>\n<p align=\"right\">Roma,28\/12\/2011<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ai Dirigenti delle Sedi Provinciali e Territoriali e, per il loro tramite:<\/p>\n<p>&#8211; alle Amministrazioni dello Stato<\/p>\n<p>&#8211; agli Enti con personale iscritto alle Casse CPDEL, CPS, CPI<\/p>\n<p>&#8211; alle Corti d&#8217;Appello<\/p>\n<p>Agli Enti di Patronato<\/p>\n<p>Ai Dirigenti Generali Centrali e Regionali<\/p>\n<p>Ai Dirigenti Regionali<\/p>\n<p>e,p.c.,<\/p>\n<p>Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Oggetto: Art.42, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto legislativo 151\/2001 &#8211; Retribuzione e copertura contributiva per periodi di congedo riconosciuti in favore del familiari di portatori di handicap. Chlarlmenti.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>1. Premessa<\/strong><\/p>\n<p>Sono pervenuti a questa Direzione Centrale da parte delle Amministrazioni ed Enti iscritti ricorrenti quesiti in merito alla corretta determinazione dell&#8217;indennit\u00e0 economica ed alla relativa copertura contributiva, da riconoscere ai lavoratori dipendenti richiedenti il congedo previsto dal combinato disposto dall&#8217;articolo 4.<\/p>\n<p>comma 2, della legge 8 marzo 2000, n.53. e dall&#8217;articolo 42, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151 cos\u00ec come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell&#8217;art. 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n.119.<\/p>\n<p>Nel fornire i chiarimenti richiesti si coglie l&#8217;occasione per riassumere, alla luce dei pi\u00f9 recenti interventi legislativi. giurisprudenziali ed amministrativi, la disciplina in questione, che \u00e8 stata peraltro gi\u00e0 esaminata in precedenti circolari e note informative di questo Istituto &#8211; circolare n.2 del 10 gennaio 2002, informativa n.22 del 25 ottobre 2002, informativa n.30 del 21 luglio 2003 e circolare n.31 del 12 maggio 2004 \u2013 le quali devono intendersi modificate nelle parti oggetto di trattazione della presente circolare.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2.Soggetti<\/strong><strong> aventi diritto<\/strong><\/p>\n<p>Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, entrato in vigore il 27 aprile 2001, ha disciplinato all&#8217;articolo 42, comma 5 &#8211; la cui originaria formulazione \u00e8 stata recentemente sostituita con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies dall&#8217;art. 4, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2011, n.119 &#8211; una particolare tutela in favore dei familiari di soggetti portatori di handicap in condizione di gravit\u00e0, riconoscendo al coniuge convivente o, in subordine, ai genitori anche adottivi, ovvero ai figli conviventi o ai fratelli o alle sorelle conviventi il diritto ad un congedo straordinario per un periodo massimo di due anni nella vita lavorativa dei richiedenti, fruibile anche in forma frazionata.<\/p>\n<p>Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti che assistono una persona disabile in situazione di accertata gravit\u00e0, non ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, i sanitari richiedano la presenza del soggetto che presta assistenza. Per ricovero a tempo pieno deve intendersi il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.<\/p>\n<p>Si fomisce, pertanto, di seguito l&#8217;elencazione dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo secondo il preciso ordine di priorit\u00e0 stabilito dall&#8217; articolo 4 del sopra citato decreto legislativo di modifica, il quale, sul punto, ha recepito le diverse sentenze della Corte Costituzionale che hanno ampliato, nel tempo, l&#8217;originario numero dei beneficiari:<\/p>\n<p>1. <strong>coniuge<\/strong> della persona gravemente disabile, qualora convivente con la stessa (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 158 del 18 aprile 2007);<\/p>\n<p>2. <strong>g<\/strong><strong>enitori, naturali o adottivi<\/strong>. Il beneficio spetta in via subordinata in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente alla madre o al padre e non pu\u00f2 essere utilizzato contemporaneamente da entrambi i genitori. E&#8217; possibile usufruire del beneficio anche se l&#8217;altro genitore non lavora, sia in caso di figlio minorenne che maggiorenne. Non \u00e8 richiesta la dichiarazione\/prova di convivenza con il soggetto disabile e non \u00e8 previsto alcun limite di et\u00e0 del soggetto che assiste il disabile;<\/p>\n<p>3. <strong>figlio convivente<\/strong> del soggetto disabile grave. Il diritto \u00e8 riconoscibile, sempre in subordine, e quindi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre della madre, anche adottivi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009);<\/p>\n<p>4. <strong>fratelli e sorelle<\/strong>. Il diritto \u00e8 riconoscibile, con il requisito della convivenza, in via di ulteriore subordine in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi (cfr. lo Corte Costituzionale, sentenza n.233 del 16 giugno 2005).<\/p>\n<p>Nel ribadire che il congedo straordinario non pu\u00f2 essere fruito indifferentemente dai familiari in rassegna, ma solo rispettando i criteri di priorit\u00e0 suesposti. si aggiunge che <span style=\"text-decoration: underline;\">nipoti, cugini, generi o allri familiari pur assistendo, in convivenza, un familiare con handicap grave, non hanno diritto alla concessione del congedo.<\/span><\/p>\n<p>Si evidenzia che, conformemente alle linee generali della normativa vigente, alle pronunce giurisdizionali ed ai conseguenti indirizzi interpretativi dell&#8217;allora Ministero della solidariet\u00e0 sociale, anche per il diritto alla fruizione del congedo straordinario &#8211; conformemente a quanto previsto per i permessi &#8220;ex lege&#8221; n. 104\/1992 &#8211; non \u00e8 pi\u00f9 necessario, per il soggetto richiedente, dimostrare l&#8217;impossibilit\u00e0 di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi aventi pari diritto, stante l&#8217;esclusiva riconducibilit\u00e0 all&#8217;autonomia privata e familiare della scelta su chi. all&#8217;interno della famiglia del portatore di disabilit\u00e0, debba prestare assistenza (cfr. in tal senso si \u00e8 gi\u00e0 espressa la circolare INPS n. 112 del 3 agosto 2007).<\/p>\n<p>In ordine all&#8217;esatta portata del termine convivenza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha evidenziato quanto enunciato dalla stessa Corte Costituzionale nella gi\u00e0 citata sentenza n.19\/2009 circa la necessit\u00e0 primaria di &#8220;assicurare in via prioritaria la continuit\u00e0 nelle cure e nell&#8217;assistenza del disabile che si realizzano in ambito familiare, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psicofisica dello stesso&#8221;. Ne consegue, pertanto, che, alla luce della necessit\u00e0 di prestare un&#8217;assistenza continuativa, per soddisfare il requisito della convivenza, occorre far riferimento in via esclusiva alla residenza ex articolo 43 c.c., e non al domicilio (cfr. &#8220;Art.43. Domicilio e residenza. Il domicilio di una persona \u00e8 nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza \u00e8 nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale&#8221;). A tal fine va precisato che non \u00e8 richiesto il requisito della coabitazione. Sul punto sovviene la lettera circolare 18 febbraio 2010, n.3884, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale, in riferimento al pronunciamento della Corte Costituzionale n.19 \/2009, ha precisato che, in virt\u00f9 del fine perseguito dalla normativa, cio\u00e8 la tutela psico-fisica del disabile, la residenza nel medesimo stabile, ma in interni diversi. non pregiudica l&#8217;effettivit\u00e0 e continuit\u00e0 dell&#8217;assistenza al genitore o fratello disabile.<\/p>\n<p>Pertanto, alla luce delle sopravvenute indicazioni, l&#8217;accertamento del requisito della convivenza, nei casi nei quali esso \u00e8 richiesto, deve essere effettuato sulla base di tali orientamenti, ritenendo quale condizione necessaria e sufficiente la sola residenza nel medesimo stabile e, quindi. lo stesso numero civico ma non anche lo stesso interno.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>3.Congedo<\/strong><strong> e handicap grave<\/strong><\/p>\n<p>Come per l&#8217;accesso ai permessi lavorativi, la condizione indispensabile per la richiesta del congedo \u00e8 che il disabile da assistere sia stato accertato come handicappato in situazione di gravit\u00e0 (articolo 3, comma 3, della legge 104\/1992). A tal fine, si fa presente che \u00e8 ammessa la sola certificazione rilasciata dall&#8217;apposita Commissione medica, di cui all&#8217;articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n.295, presso l&#8217;Azienda USL di competenza.<\/p>\n<p>Ai fini dell&#8217;ammissione al congedo straordinario in esame non \u00e8 pi\u00f9 richiesto il requisito dei 5 anni dall&#8217;avvenuto riconoscimento della situazione di handicap grave, avendo in tal senso disposto l&#8217;articolo 3, comma 106, della legge 24 dicernbre 2003, n.350 (legge finanziaria 2004).<\/p>\n<p>Permane, invece, come gi\u00e0 anticipato, l&#8217;altra condizione e cio\u00e8 che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati, salvo che, se ricoverato, sia richiesta dai sanitari della struttura lo presenza del soggetto che presta assistenza (comma 5- bis, art.42).<\/p>\n<p>Va, infine, precisato che nell&#8217;ipotesi in cui il certificato di handicap grave &#8211; rilasciato a conclusione della procedura di accertamento &#8211; venga revocato nel corso della fruizione del congedo retribuito, il beneficio decade immediatamente. Il congedo non pu\u00f2 essere, inoltre, concesso per un periodo che superi l&#8217;eventuale termine di validit\u00e0 dello stesso certificato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>4.Modalit\u00e0<\/strong><strong> di fruibilit\u00e0 del congedo<\/strong><\/p>\n<p>Premesso che il congedo straordinario di cui trattasi deve essere concesso dal datore di lavoro entro 60 giorni dalla richiesta dell&#8217;interessato, lo stesso &#8220;non pu\u00f2 superare lo durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell&#8217;arco della vita lavorativa&#8221;.<\/p>\n<p>Tenuto conto, quindi, che il limite normativamente sancito \u00e8 il biennio nell&#8217;arco dell&#8217;intera vita lavorativa il lavoratore non pu\u00f2 beneficiare di due o pi\u00f9 periodi biennali in presenza di due o pi\u00f9 familiari in situazione di disabilit\u00e0 grave.<\/p>\n<p>Va opportunamente rammentato, inoltre, che tale beneficio rientra nella pi\u00f9 ampia fattispecie di congedo introdotta dall&#8217;articolo 4 della legge n.53\/2000, che ha previsto il diritto al congedo straordinario biennale non retribuito &#8220;per gravi e documentati motivi familiari&#8221;, i cui criteri di individuazione, oltre che le patologie, sono stati definiti dall&#8217;articolo 2 del decreto ministeriale di attuazione n.278\/2000.<\/p>\n<p>Essendo pertanto il pi\u00f9 ampio congedo di cui all&#8217;articolo 4, comma 2, della legge 53\/2000, complessivamente fruibile nel limite massimo dei due anni, non \u00e8 possibile per lo stesso lavoratore, che ha gi\u00e0 usufruito del congedo biennale retribuito ex articolo 42 decreto 151\/2001, richiedere l&#8217;ulteriore congedo non retribuito, o viceversa.<\/p>\n<p>Il congedo pu\u00f2 essere richiesto anche nel caso in cui l&#8217;assistenza sia rivolta ad un familiare disabile che svolga, nel periodo di godimento del congedo, attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<p>Al riguardo, la Direzione generale per l&#8217;attivit\u00e0 ispettiva del Ministero del lavoro, con nota prot. n.25\/1\/0011633 del 6 luglio 2010 (cfr. risposta a interpello n.30 del 2010), ha sottolineato come, in tal caso, la necessit\u00e0 o meno di assistenza, a giustificazione della richiesta di congedo, vada valutata caso per caso, non essendo conforme allo spirito della normativa che lo prevede porre, a priori un limite alla fruizione del congedo da parte di colui che assiste il familiare disabile.<\/p>\n<p>Il congedo \u00e8 fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore).<\/p>\n<p>Ai fini della frazionabilit\u00e0, tra un periodo e l&#8217;altro di fruizione, \u00e8 necessaria, affinch\u00e9 non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi. i sabati e le domeniche, l&#8217;effettiva ripresa del lavoro. Il requisito della ripresa del lavoro non \u00e8 richiesto nei casi di domanda di congedo dal luned\u00ec al venerd\u00ec (cfr. nell&#8217;ipotesi di settimana corta, il sabato e la domenica antecedenti lo ripresa del lavoro non sono conteggiati, semprech\u00e9 non si presenti una nuova richiesta di congedo dello stesso tipo per il luned\u00ec successivo), n\u00e9 nella fruizione di ferie oppure malattia in prosieguo. In questo caso, cio\u00e8 nell&#8217;ipotesi di giorni di ferie collocate immediatamente dopo il congedo, con una ripresa quindi dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa, le giornate festive ed i sabati (in caso di settimana corta) non vanno computate in conto congedo.<\/p>\n<p>Il citato art. 42, al comma 5-quater, prevede inoltre che i soggetti che usufruiscono del congedo straordinario per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>4.1 Situazioni di incompatibilit\u00e0 e compatibilit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>Incompatibilit\u00e0: il congedo ed i permessi di cui all&#8217;articolo 33, comma 3, della legge n.104 del 1992 non possono essere riconosciuti a pi\u00f9 di un lavoratore per assistenza alla stessa persona. Fa eccezione a tale regola l&#8217;ipotesi di assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravit\u00e0; in tal caso i diritti di cui sopra sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l&#8217;altro genitore non pu\u00f2 fruire dei benefici di cui all&#8217;articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, e 33, comma 1, del decreto n.151\/2001 (cfr. prolungamento congedo parentale fino a tre anni).<\/p>\n<p>Compatibilit\u00e0: il congedo straordinario pu\u00f2 essere concesso ad un genitore nello stesso periodo in cui l&#8217;altro genitore fruisce del congedo di maternit\u00e0 o parentale per il medesimo figlio. Tali benefici sono infatti finalizzati a tutelare situazioni completamente diverse.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>5.Attivit\u00e0<\/strong><strong> lavorativa del richiedente<\/strong><\/p>\n<p>Il congedo non pu\u00f2 essere richiesto nei periodi di sospensione totale dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 4, comma 2, della legge n.53 del 2000, in combinato disposto con il comma 5 del richiamato articolo 42, nel fissare le condizioni e le modalit\u00e0 per la richiesta di congedo, continuativo o frazionato, stabilisce che&#8221; &#8230;.. omissisis .. durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro &#8230;. e non pu\u00f2 svolgere alcun tipo di attivit\u00e0 lavorativa&#8221;.<\/p>\n<p>Dal contenuto delle disposizioni di legge indicate si evince che l&#8217;effettivo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del richiedente il congedo costituisce presupposto indefettibile per ottenerne la fruizione. Va difatti rilevato che la sospensione totale del rapporto di lavoro &#8211; come nell&#8217;ipotesi del part-time verticale, nei periodi per i quali non \u00e8 prevista attivit\u00e0 lavorativa &#8211; consente gi\u00e0 di adempiere alle funzioni di cura e assistenza in questione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>6. Indennit\u00e0 erogabile<\/strong><\/p>\n<p>Per quanto previsto dall&#8217;articolo 42 del decreto legislativo n.151\/2001, come novellato dal citato articolo 4 del decreto legislativo 119\/2011, al comma 5-ter durante i periodi di congedo i richiedenti hanno titolo ad un&#8217;indennit\u00e0 economica corrispondente all&#8217;ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento.<\/p>\n<p>In merito alla quantificazione del trattamento economico la riconducibilit\u00e0 ai criteri di fissit\u00e0 e continuativit\u00e0 delle voci retributive comporta l&#8217;esclusione di qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all&#8217;effettiva prestazione lavorativa ovvero alla produttivit\u00e0 e ai risultati.<\/p>\n<p>L&#8217;indennit\u00e0 al lordo della relativa contribuzione, per esplicita previsione normativa, spetta fino all&#8217;importo complessivo annuo pari a \u20ac 43.5479,06 (cfr. importo riferito all&#8217;anno 2010). Detto importo \u00e8 rivalutato annualmente a decorrere dall&#8217;anno 2011, sulla base della variazione dell&#8217;indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e quindi, per tale anno, ammonta ad \u20ac 44.276,33.<\/p>\n<p>Il suddetto limite &#8211; come gi\u00e0 evidenziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota n.90144\/IV.33 del 24 marzo 2003, a seguito di concordi avvisi del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e del Dipartimento per la funzione pubblica &#8211; \u00e8 applicabile anche agli iscritti ad INPDAP. Si osserva, infatti. che, non sussistendo nel settore pubblico una disposizione pi\u00f9 favorevole relativa allo specifico istituto del &#8220;congedo straordinario&#8221; di due anni disciplinato dalla norma in esame, quest&#8217;ultima debba essere applicata tenendo conto del limite di spesa in essa previsto.<\/p>\n<p>In merito ai criteri applicativi di tal&#8217;ultima disposizione l&#8217;importo di \u20ac 44.276,33 valevole per l&#8217;anno 2011 rappresenta, quindi, il tetto massimo complessivo annuo dell&#8217;indennit\u00e0 erogabile al lordo della contribuzione, riferita sia alla quota a carico dell&#8217;Ente datore di lavoro che quella a carico del lavoratore, dovuta alla Gestione previdenziale di riferimento, come pi\u00f9 dettagliatamente specificato al paragrafo successivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>7.Contribuzione<\/strong><strong> a carico delle Amministrazioni ed Enti iscritti.<\/strong><\/p>\n<p>Sulla base della previsione gi\u00e0 contemplata dal decreto legislativo 151\/2001 nella previgente formulazione e confermata dalla novella introdotta dall&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 119\/2011, per i pubblici dipendenti l&#8217;indennit\u00e0 economica deve essere corrisposta dall&#8217;Amministrazione oppure Ente datore di lavoro, cui peraltro va inoltrata la domanda per ottenere il beneficio.<\/p>\n<p>Ai fini contributivi, trattandosi di congedo retribuito, non \u00e8 previsto l&#8217;accredito figurativo a carico di questa Gestione previdenziale (cfr. circolare INPOAP n. 2 del 10 gennaio 2002) e deve essere pertanto versata, da parte delle Amministrazioni ed Enti datori di lavoro dei soggetti richiedenti, la contribuzione obbligatoria da quantificare sulla base dei trattamenti corrisposti.<\/p>\n<p>Tale contribuzione deve essere versata ai fini del trattamento pensionistico, a secondo della gestione cui risulta iscritto il lavoratore beneficiario, a favore della gestione unitaria delle attivit\u00e0 sociali e creditizie nonch\u00e9 a favore dell&#8217; assicurazione sociale vita.<\/p>\n<p>Detto trattamento non \u00e8 invece assoggettato alla contribuzione TFS\/TFR, in quanto come \u00e8 espressamente previsto al comma 5-quinquies il congedo di cui trattasi non rileva ai fini del trattamento di fine rapporto e, quindi, per gli aventi diritto, ai fini del trattamento di fine servizio.<\/p>\n<p>Si sottolinea, inoltre, in considerazione del previsto limite di spesa complessivo tra indennit\u00e0 da erogare e contribuzione, che non sono valorizzabili ai fini pensionistici, neanche tramite accredito figurativo a carico di questa Gestione, gli importi di retribuzione eccedenti i limiti massimi imposti di cui al precedente paragrafo.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda infine i permessi di cui al comma 5-quater in esame al precedente paragrafo 4 si precisa che gli stessi non essendo retribuiti non sono parimenti assoggettabili a contribuzione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>8. Regime speciale di contribuzione per i dipendenti di Amministrazioni pubbliche privatizzate.<\/strong><\/p>\n<p>Nel merito, occorre richiamare l&#8217;articolo 20 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008, n.133, il quale prevede, tra l&#8217;altro, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2009, per le imprese privatizzate dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali, con personale optante, ai sensi dell&#8217;articolo 5 della legge 274\/91, per il mantenimento dell&#8217;iscrizione ad INPDAP, l&#8217;obbligo del versamento all&#8217;INPS della contribuzione per maternit\u00e0 (cfr. congedi e riposi previsti dal decreto legislativo 151\/2001; permessi legge 104\/1992).<\/p>\n<p>Come precisato da questo Istituto con la nota operativa n.18 del 22 dicembre 2009 e dall&#8217;INPS con la circolare n.114 del 30 dicembre 2008, a decorrere dalla medesima data, lo stesso Istituto di previdenza sociale \u00e8 tenuto ad erogare ai suddetti optanti &#8211; indipendentemente, quindi, dalla Gestione pensionistica di loro appartenenza &#8211; le previste prestazioni economiche di maternit\u00e0 ed a riconoscere la relativa contribuzione figurativa, da valorizzare successivamente in INPDAP tramite la ricongiunzione d&#8217;ufficio prevista dall&#8217;articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n.29.<\/p>\n<p>Tanto premesso, si partecipa che l&#8217;indennit\u00e0 collegata al congedo straordinario ex articolo 42 rientra tra le prestazioni economiche di maternit\u00e0 erogate dall&#8217;INPS e coperte da contribuzione figurativa, cui fa riferimento la nuova previsione del citato articolo 20 (cfr. messaggio INPS n.31250 del 10 dicembre 20 10). Pertanto, per i lavoratori sopra individuati, durante i periodi di congedo straordinario, nessuna contribuzione \u00e8 dovuta ad INPDAP.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>9. Indennit\u00e0, ferie e 13\u02c6 mensilit\u00e0.<\/strong><\/p>\n<p>Il predetto comma 5-quinquies dell&#8217;articolo 42 testualmente prevede tra l&#8217;altro che il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilit\u00e0.<\/p>\n<p>Si ritiene utile evidenziare che al congedo di cui trattasi non viene estesa la medesima disciplina sul trattamento economico dei riposi e permessi riconosciuti per l&#8217;assistenza ai figli con handicap grave, di cui all&#8217;articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 (cfr. questi ultimi, per consolidato orientamento &#8211; parere del Ministero del Lavoro del 5 maggio 2004; circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.208 del 8 marzo 2005 &#8211; non riducono n\u00e9 ferie n\u00e9 tredicesima mensilit\u00e0).<\/p>\n<p>Sul punto, a sostegno del diverso trattamento tra congedo e permessi in materia di ferie e tredicesima mensilit\u00e0, si \u00e8 gi\u00e0 espresso il Consiglio di Stato con il parere n.3389 del 2005, secondo il quale il congedo straordinario retribuito (cfr. in tal modo viene espressamente definito dalla sentenza n.\/58 del 2007 della Corte Costituzionale) previsto dal comma 5 dell&#8217;articolo 42 ed i permessi della legge 104, pur tutelando una comune finalit\u00e0 sociale, hanno natura diversa in quanto &#8220;il congedo parentale \u00e8 costituito dalla censura totale della prestazione lavorativa, per periodi pi\u00f9 o meno lunghi, frazionati o continuativi. L&#8217;astensione determina uno stato di parziale quiescenza del rapporto, con una sua piena reviviscenza una volta spirato il termine del congedo. I permessi sono assenze temporalmente assai limitate e brevi. Esse si collocano nell&#8217;ambito di una sostanziale continuit\u00e0. &#8220;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">IL DIRETTORE GENERALE<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019INPDAP con la circolare n. 22 del 28\/12\/2011 ha fornito chiarimenti sui ricorrenti quesiti in merito alla corretta determinazione dell&#8217;indennit\u00e0 economica ed alla relativa copertura contributiva, da riconoscere ai lavoratori dipendenti richiedenti il congedo previsto dal combinato disposto dall&#8217;articolo 4 comma 2, della legge 8 marzo 2000, n.53 e dall&#8217;articolo 42, commi da 5 a [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[],"class_list":["post-1791","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-previdenza-e-sicurezza"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1791","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1791"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1791\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1792,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1791\/revisions\/1792"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1791"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1791"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1791"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}