{"id":1826,"date":"2012-01-17T14:38:07","date_gmt":"2012-01-17T13:38:07","guid":{"rendered":"http:\/\/snalsfrosinone.it\/?p=1826"},"modified":"2012-01-18T14:40:11","modified_gmt":"2012-01-18T13:40:11","slug":"personale-a-t-a-transitato-dagli-ee-ll-allo-stato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/?p=1826","title":{"rendered":"Personale A.T.A. transitato dagli EE.LL. allo Stato"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La nostra locale Segreteria Provinciale ci ha comunicato che il <strong>13 gennaio u.s. il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso<\/strong> si \u00e8 espresso sulla questione relativa al riconoscimento dell\u2019anzianit\u00e0 maturata dal personale ATA proveniente dagli Enti Locali disapplicando la legge finanziaria per il 2006, in quanto ha ritenuto che l\u2019art. 1 della Legge n\u00b0 266\/2005 si ponga in contrasto con il principio dell\u2019equo processo, sancito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell\u2019Uomo, dichiarata immediatamente operante nell\u2019ordinamento interno in forza del recepimento operato dagli artt. 47 e 52 della \u201cCarta di Nizza\u201d, avente diretta efficacia nell\u2019ordinamento interno per effetto della sua parificazione ai Trattati da parte dell\u2019art. 6, par. 1, del trattato sull\u2019Unione Europea.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Tribunale ha infatti accolto la tesi, sostenuta dallo SNALS-CONFSAL, secondo cui l\u2019art. 6 della CEDU. e l&#8217;articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione Europea vietano l\u2019adozione da parte del potere legislativo di leggi interpretative per porre rimedio alle azioni giudiziarie intraprese nei propri confronti, poich\u00e9 i principi dell\u2019indipendenza della magistratura e il principio della parit\u00e0 delle armi (il quale comporta l&#8217;obbligo di offrire ad ogni parte una ragionevole possibilit\u00e0 di presentare il suo caso, in condizioni che non comportino un sostanziale svantaggio rispetto alla controparte) non tollerano alcuna ingerenza del potere legislativo sull\u2019amministrazione della giustizia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Considerato, inoltre, che l\u2019art. 52 della Carta di Nizza stabilisce che tutti i diritti contemplati dalla CEDU. che trovano corrispondenza in quelli tutelati dalla Carta di Nizza debbono assumere significato e portata uguali a questi ultimi, potendo essere garantita dall\u2019ordinamento dell\u2019Unione solo una protezione pi\u00f9 estesa, il dr. Galli del Tribunale di Treviso ha ritenuto che al principio dell\u2019equo processo previsto dall\u2019art. 47 della Carta di Nizza non possa essere riconosciuta minore valenza dell\u2019analogo principio previsto nell\u2019art. 6 della CEDU.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Tribunale ha pertanto sancito che l\u2019interpretazione dell\u2019art. 8 della L. n. 124\/99, introdotta dalla legge finanziaria dopo ben 5 anni dal trasferimento del personale, quando la Cassazione aveva gi\u00e0 riconosciuto i diritti del personale ata. Connessi all\u2019anzianit\u00e0 maturata alle dipendenze degli Enti locali, deve essere disapplicata in quanto finalizzata ad espropriare i lavoratori ata. del loro diritto al mantenimento dell\u2019anzianit\u00e0 maturata, in aperta e ricercata violazione delle garanzie di un equo processo e di legalit\u00e0, sancite dall\u2019art. 6 della CEDU. e recepite dall\u2019art. 47 della Carta di Nizza. Come evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell\u2019uomo nella sentenza Agrati del 7 giugno 2011, infatti, il legislatore italiano, con la legge finanziaria per il 2006, si \u00e8 ingerito nell&#8217;amministrazione della giustizia con l\u2019adozione di una legge falsamente interpretativa, per preservare mere esigenze finanziarie dello Stato.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Del resto anche la Grande Sezione della Corte di giustizia dell\u2019Unione Europea il 6 settembre 2011 aveva censurato il comportamento dello stato italiano sotto il profilo della violazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77\/187\/CEE, la quale vieta agli Stati di peggiorare il trattamento retributivo dei propri dipendenti trasferendo il personale senza riconoscere l\u2019anzianit\u00e0 maturata presso l\u2019Amministrazione cedente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte di Lussemburgo aveva infatti rimarcato che l&#8217;assoluta equivalenza tra compiti svolti dal personale Ata degli enti locali e quelli del personale Ata in forza al MIUR. consentiva alla Stato italiano di qualificare l\u2019anzianit\u00e0 maturata presso il cedente da un membro del personale trasferito come equivalente a quella maturata da un membro del personale ATA in possesso del medesimo profilo e alle dipendenze, prima del trasferimento, del Ministero.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Tribunale di Treviso, con la sentenza del 13 gennaio, ha pertanto riconosciuto il diritto del personale ATA transito nei ruoli ministeriale al pieno riconoscimento dei diritti discendenti dall\u2019anzianit\u00e0 maturata prima del trasferimento dagli Enti locali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentenza riveste particolare importanza in quanto rappresenta la prima pronuncia che recepisce le citate sentenze della Corte di Strasburgo e della Corte di Lussemburgo dando diretta attuazione ai principi di \u201cparit\u00e0 delle armi\u201d, di legalit\u00e0, nonch\u00e9 pi\u00f9 in generale ad un \u201cequo processo\u201d, sanciti dall\u2019art. 6 della CEDU, sancendo il divieto dello Stato italiano di intervenire con leggi interpretative nelle cause in cui egli stesso \u00e8 parte, per porre rimedio alle azioni giudiziarie intraprese con successo nei propri confronti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La nostra locale Segreteria Provinciale ci ha comunicato che il 13 gennaio u.s. il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso si \u00e8 espresso sulla questione relativa al riconoscimento dell\u2019anzianit\u00e0 maturata dal personale ATA proveniente dagli Enti Locali disapplicando la legge finanziaria per il 2006, in quanto ha ritenuto che l\u2019art. 1 della Legge n\u00b0 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[66,52],"class_list":["post-1826","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-personale-a-t-a","tag-legge","tag-personale-ata"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1826","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1826"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1826\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1828,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1826\/revisions\/1828"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1826"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1826"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1826"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}