{"id":1969,"date":"2012-02-29T23:13:11","date_gmt":"2012-02-29T22:13:11","guid":{"rendered":"http:\/\/snalsfrosinone.it\/?p=1969"},"modified":"2012-03-02T23:16:45","modified_gmt":"2012-03-02T22:16:45","slug":"mobilita-personale-docente-educativo-ed-a-t-a-a-s-201213","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/?p=1969","title":{"rendered":"Mobilit\u00e0 personale docente educativo ed A.T.A. a.s. 2012\/13"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Nella mattinata del 29\/02\/2012, si \u00e8 proceduto, presso il MIUR, alla <strong>sottoscrizione definitiva del CCNI concernente la mobilit\u00e0 del personale docente educativo ed ATA per l\u2019a.s. 2012\/2013.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vi ricordiamo che l\u2019ipotesi di contratto era stata sottoscritta in data 15\/12\/2011 e, come previsto dall\u2019art. 40 bis del D.L. 165\/01, cos\u00ec come sostituito dall\u2019art. 55 del D.Lvo n. 150\/2009 (Decreto Brunetta), era stata inviata alla presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento Funzione Pubblica e al MEF per la prevista verifica della compatibilit\u00e0 economico finanziaria, espressa con nota del 27\/02\/2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel rinviarvi ad una attenta lettura del testo del contratto sottoscritto in data odierna, (congiuntamente al <strong>verbale di stipula<\/strong> e alla <strong>certificazione pervenuta del 27\/02 dalla presidenza del Consiglio dei Ministri \u2013 Dipartimento della Funzione pubblica<\/strong>) vi precisiamo che il contratto \u00e8 identico a quello sottoscritto in ipotesi il 15\/12\/2011, tranne ovviamente la data di sottoscrizione.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vi precisiamo, altres\u00ec, che le modifiche apportate rispetto al testo del precedente CCNI, (CCNI 22\/02\/2011, relativo all\u2019a.s. 2011\/12) sono riportati in carattere grassetto per facilitarne la lettura. Ve ne segnaliamo alcune, omettendo quelle ovvie, quali ad esempio quelle relative agli aggiornamenti di data, da a.s. 2011\/12 ad a.s. 2012\/13.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019art. 1 \u2013 (CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO) \u2013 al punto 4 \u00e8 stata prevista la riapertura del confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, sia a seguito della definizione degli organici per l\u2019a.s. 2012\/13, sia in attuazione del nuovo dimensionamento della rete scolastica previsto dall\u2019art. 19 del D.L. N. 98 del 6 luglio 2011 convertito in L. 15\/7\/2011 n. 111.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sar\u00e0, inoltre, riaperto il confronto negoziale per definire la mobilit\u00e0 del personale docente inidoneo che fa richiesta di transitare nei ruoli di personale ATA ai sensi della citata legge 111\/2011.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019art. 2 \u2013 (MOBILIT\u00c0 TERRITORIALE A DOMANDA ED UFFICIO \u2013 DESTINATARI) \u2013 \u00e8 stato precisato, al comma 2 che il blocco triennale dei trasferimenti interprovinciali, previsto dalla legge 124\/99 si applica al personale docente ed educativo assunto fino all\u20191\/9\/2010 (anche con decorrenza giuridica); sempre al comma 2 \u00e8 stato chiarito che, in applicazione dell\u2019art. 9 comma 21 della legge 106\/2011, il personale docente, assunto a tempo indeterminato dopo l\u2019entrata in vigore della legge, nell\u2019a.s. 2011\/2012 o successivi, non pu\u00f2 partecipare ai trasferimenti interprovinciali per un quinquennio, computato dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 stato altres\u00ec chiarito, in maniera esplicita, anche su richiesta della nostra Delegazione, che il blocco quinquennale non si applica ai docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010\/2011.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 stata , espressamente precisata la non applicazione di tale normativa al personale docente ed educativo beneficiario delle precedenze di cui all\u2019art. 7 comma 1, punti I, III e V del contratto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al comma 4 \u00e8 stata contemplata, su nostra esplicita richiesta, per il personale nominato a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilit\u00e0, la riammissione nei termini entro 5 giorni dalla nomina.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019art. 6 \u2013 (SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI MOBILIT\u00c0) \u2013 \u00e8 stato inserito il punto 1 c, in cui si chiarisce che non sono disponibili per le operazioni di mobilit\u00e0, finch\u00e9 non saranno definiti i titoli di accesso, i posti relativi agli insegnamenti di nuova istituzione nei licei musicali e coreutici, fino alla definizione dei titoli di accesso agli stessi. L\u2019elenco di tali discipline \u00e8 stato inserito nella nota 2 all\u2019art. 6.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019art. 7 \u2013 (SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONI DALLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO) \u2013 vi segnaliamo le modifiche appresso riportate:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00d8\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 al punto II (<em>personale trasferito d\u2019ufficio negli ultimi 8 anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarit\u00e0), <\/em>\u00e8 stato sostituito il termine \u201csettennio\u201d con \u201cottennio\u201d. \u00c8 stato, altres\u00ec, precisato che la precedenza contemplata in tale punto non trova applicazione nei casi di modifica della provincia di titolarit\u00e0 (sia per mobilit\u00e0 professionale che per mobilit\u00e0 territoriale interprovinciale). Sono state fatte, inoltre, delle precisazioni ai fini della valutazione del punteggio della continuit\u00e0 del servizio, per il personale che non abbia ottenuto (pur avendolo richiesto in ogni anno dell\u2019ottennio) il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarit\u00e0. Per tale personale al termine dell\u2019ottennio, il punteggio della continuit\u00e0 sar\u00e0 riferito, esclusivamente, al servizio maturato nella scuola o istituto di attuale titolarit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00d8\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Al punto III \u2013 (<em>personale con disabilit\u00e0 e personale che ha bisogno di particolari cure continuative), <\/em>al punto 2), relativo al personale che ha bisogno di cure a carattere continuativo, \u00e8 stato precisato \u201cnon necessariamente disabile\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00d8\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Al punto IV \u2013 (<em>personale trasferito d\u2019ufficio negli ultimi 8 anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarit\u00e0), <\/em>\u00e8 stato sostituito il termine \u201csettennio\u201d con \u201cottennio\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00d8\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Al punto V \u2013 (<em>assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilit\u00e0, ovvero assistenza del figlio unico al genitore con disabilit\u00e0), <\/em>sono state apportate alcune modifiche sostituendo, ai fini della procedura dei trasferimenti con precedenza prevista dall\u2019art. 33 commi 5 e 7 della legge n. 104\/92, la terminologia \u201cassistenza continuativa\u201d, aggiornandolo con la nuova normativa che prevede l\u2019individuazione del \u201creferente unico che presta assistenza\u2026.\u201d Nel caso di figlio che assiste un genitore, in qualit\u00e0 di referente unico, la precedenza (prevista solo nella mobilit\u00e0 provinciale), viene riconosciuta soltanto se il richiedente documenta le sottoelencate condizioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 impossibilit\u00e0 del coniuge di provvedere a tale assistenza per motivi oggettivi;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 impossibilit\u00e0 da parte degli altri figli, (documentata con autodichiarazione) di non poter provvedere alla effettiva assistenza nel corso dell\u2019a.s.; tale autodichiarazione degli altri figli, non \u00e8 necessaria nel caso in cui il richiedente la precedenza quale referente unico sia l\u2019unico convivente con il genitore;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 di essere l\u2019unico figlio che ha chiesto di fruire, per l\u2019intero a.s. in cui si presenta la domanda di mobilit\u00e0, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l\u2019assistenza o del congedo straordinario previsto dall\u2019art. 42 comma 5 del D.lvo n. 151\/01.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 In mancanza anche di una sola delle condizioni previste la precedenza, ai fini della mobilit\u00e0 provinciale, potr\u00e0 essere usufruita solo nella mobilit\u00e0 annuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al comma II \u2013 (<em>esclusione dalla graduatoria di istituto dei perdenti posto), <\/em>sono state apportate alcune modifiche, prevedendo espressamente, per il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti V) e VII), non inserito in graduatoria di istituto per i perdenti posto, l\u2019obbligo di dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all\u2019esclusione dalla graduatoria; in tali casi il Dirigente Scolastico riformuler\u00e0 la graduatoria di istituto e rideterminer\u00e0 le nuove posizioni di soprannumero.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019art. 9 \u2013 (DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI) \u2013 al punto a) (<em>certificazioni mediche),<\/em> \u00e8 stata contemplata, solo per le patologie oncologiche, la possibilit\u00e0 di documentazione in via provvisoria nel caso in cui le commissioni mediche non si pronuncino entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dei richiedenti. Inoltre, sempre all\u2019art. 9, sono state modificate alcune terminologie per renderle coerenti a quelle gi\u00e0 utilizzate, nell\u2019art. 7 punto V in relazione al \u201creferente unico\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019art. 20 \u2013 (INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA) \u2013 \u00e8 stato aggiunto un comma 2 \u2013 (<em>costituzione di nuovi percorsi conseguenti al riordino della scuola secondaria di secondo grado<\/em>), relativo ai casi in cui in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, dotati di un unico organico, si costituiscano organici distinti per effetto della trasformazione di precedenti corsi in nuovi percorsi di studio. L\u2019Ufficio territoriale provveder\u00e0, a domanda, e in base alla preferenza espressa e alla graduatoria, all\u2019assegnazione dei docenti del preesistente istituto sull\u2019organico del nuovo percorso. I docenti titolari nell\u2019istituto originario, risultati soprannumerari dopo l\u2019effettuazione dell\u2019operazione sopra riportata, hanno titolo ad usufruire del rientro con precedenza in uno dei percorsi di studio derivante dalla separazione degli organici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 stato inoltre aggiunto un comma 4 \u2013 (<em>Disposizioni comuni)<\/em> \u2013 in cui si chiarisce che tutti i docenti che abbiano acquisito la titolarit\u00e0 nella nuova istituzione scolastica, ai sensi dell\u2019art. 20, possono produrre domanda di trasferimento nei termini previsti per i perdenti posto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019art. 21 \u2013 (INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL\u2019INFANZIA E PRIMARIA) \u2013 sono state effettuate alcune precisazioni al comma 9, in relazione agli insegnanti da considerare in soprannumero ai fini del trasferimento d\u2019ufficio, precisando che i docenti individuati al primo punto sono quelli entrati a far parte dell\u2019organico con decorrenza dal precedente 1\u00b0 settembre con mobilit\u00e0 a domanda <strong>volontaria<\/strong> e che al secondo punto sono compresi i docenti entrati a far parte dell\u2019organico anche dal precedente 1\u00b0 settembre per mobilit\u00e0 d\u2019ufficio o a domanda condizionata, ancorch\u00e9 soddisfatti <strong>in una delle preferenze espresse<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019art. 23 \u2013 (INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO) \u2013 al comma 11 sono state apportate modifiche analoghe a quelle previste nell\u2019art. 21 comma 9 per gli insegnanti della scuola primaria e dell\u2019infanzia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019art. 37 bis \u2013 (MOBILITA\u2019 INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA) \u2013 al comma 1 \u00e8 stato precisato che gli insegnanti di religione cattolica partecipano alle operazioni di mobilit\u00e0 territoriali a domanda <strong>volontaria. <\/strong>Inoltre al comma 7, ai fini dell\u2019individuazione della posizione di soprannumero degli insegnanti di religione cattolica \u00e8 stato precisato che la graduatoria \u00e8 \u201cper ambiti territoriali diocesani e predisposta dall\u2019ufficio scolastico competente\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019art. 48 \u2013 (DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E INDIVIDUAZIONE DEL RESTANTE PERSONALE SOPRANNUMERARIO) \u2013 (<em>individuazione del personale ATA perdente posto) <\/em>\u2013 al comma 5, ai fini della individuazione dei soprannumerari sono state apportate per il personale ATA modifiche analoghe a quelle apportate agli art. 21 comma 9 e art. 23 comma 11 per l\u2019individuazione dei perdenti posto del personale docente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<h4 style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><em>Presentazione delle domande<\/em><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto attiene la presentazione delle domande, vi precisiamo che i termini iniziali e finali per la presentazione delle stesse, oltre ad alcune specifiche modalit\u00e0, saranno fissate con specifica Ordinanza Ministeriale, gi\u00e0 sottoposta in bozza quale informativa alle OO.SS. e che provvediamo ad <strong>inserire soltanto in area riservata per uso interno<\/strong>, in quanto non ancora ufficiale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vi comunichiamo che tale bozza di ordinanza \u00e8 gi\u00e0 stata inviata alla firma del Ministro che si prevede possa firmare in tempi brevissi, forse domani. Come potrete constatare \u00e8 stata prevista dal MIUR un&#8217;unica data di scadenza delle domande che saranno effettuate entro il termine ultimo del 30\/03 p.v..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Vi ricordiamo che la presentazione delle domande di mobilit\u00e0 per l\u2019a.s. 2012\/13, avverr\u00e0 via web, tramite procedura POLIS, per i docenti della scuola dell\u2019infanzia, della scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado. Il personale educativo e il personale ATA, presenteranno, invece, le domande in cartaceo.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vi comunichiamo, inoltre, che nella prossima settimana \u00e8 prevista una riapertura della contrattazione in relazione alla mobilit\u00e0 del personale docente inidoneo che abbia prodotto domanda per transitare nei ruoli del personale ATA.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nella mattinata del 29\/02\/2012, si \u00e8 proceduto, presso il MIUR, alla sottoscrizione definitiva del CCNI concernente la mobilit\u00e0 del personale docente educativo ed ATA per l\u2019a.s. 2012\/2013. Vi ricordiamo che l\u2019ipotesi di contratto era stata sottoscritta in data 15\/12\/2011 e, come previsto dall\u2019art. 40 bis del D.L. 165\/01, cos\u00ec come sostituito dall\u2019art. 55 del D.Lvo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[56,49,52,50],"class_list":["post-1969","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mobilita-e-utilizzazioni","tag-miur","tag-mobilita","tag-personale-ata","tag-personale-docente-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1969","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1969"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1969\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1970,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1969\/revisions\/1970"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1969"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1969"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1969"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}