{"id":2031,"date":"2012-03-15T14:53:28","date_gmt":"2012-03-15T13:53:28","guid":{"rendered":"http:\/\/snalsfrosinone.it\/?p=2031"},"modified":"2012-03-19T14:55:21","modified_gmt":"2012-03-19T13:55:21","slug":"trattamenti-pensionistici-e-trattamenti-di-fine-servizio-e-fine-rapporto-per-gli-iscritti-alle-casse-gestite-dallex-inpdap","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/?p=2031","title":{"rendered":"Trattamenti pensionistici e trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall&#8217;ex Inpdap"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019INPS, con la <strong>circolare n. 37 del 14\/3<\/strong> u.s., acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito indicazioni per quanto concerne le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall\u2019ex INPDAP, alla luce delle innovazioni apportate dal D.L. n. 201\/2011, convertito con modificazioni in L. 214\/2011, come ulteriormente modificato dalla legge n. 14\/2012.<\/p>\n<p>Nel rinviare per completezza di informazione al testo completo della stessa che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti di tale disposizione.<!--more--><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Equo indennizzo e pensioni privilegiate (articolo 6)<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019articolo 6 della suddetta norma abroga gli istituti dell&#8217;accertamento della dipendenza\u00a0 dell&#8217;infermit\u00e0\u00a0 da\u00a0 causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell&#8217;equo indennizzo e della pensione privilegiata, demandando, ove previsto, la competenza in materia di tutela delle infermit\u00e0 dipendenti da causa di servizio all\u2019assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (gestita dall\u2019INAIL).<\/p>\n<p>Per esplicita disposizione legislativa, il riconoscimento dell\u2019equo indennizzo e della pensione di privilegio continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201\/2011 (6 dicembre 2011) nei confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all\u2019Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.<\/p>\n<p>La normativa previgente continua, altres\u00ec, ad esplicare i suoi effetti:<\/p>\n<p>1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 per i procedimenti di riconoscimento dell\u2019equo indennizzo e della pensione privilegiata gi\u00e0 avviati\u00a0 alla data del 6 dicembre 2011;<\/p>\n<p>2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 nei casi in cui alla predetta data non siano scaduti i termini per la domanda\u00a0 di prestazione;<\/p>\n<p>3)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 nelle ipotesi di procedimenti avviabili d\u2019ufficio relativi ad eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Certezza dei diritti per i requisiti di accesso e definizione delle prestazioni pensionistiche (articolo 24, comma 3)<\/p>\n<p>I lavoratori che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di et\u00e0 e anzianit\u00e0 contributiva, previsti dalla normativa vigente a tale data, conservano il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa sia ai fini del diritto che ai fini della relativa decorrenza.<\/p>\n<p>Gli iscritti in possesso dei requisiti prescritti per il diritto al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, possono chiedere all\u2019ente previdenziale\u00a0 la certificazione di tale diritto, avente valore meramente dichiarativo, posto che il diritto risulta gi\u00e0 acquisito in virt\u00f9 dei requisiti anagrafici e contributivi posseduti anteriormente al 1\u00b0 gennaio 2012.\u00a0 Nel ribadire che la predetta certificazione deve essere rilasciata solamente a condizione che gli iscritti, al 31 dicembre 2011, siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il diritto alla pensione, per le modalit\u00e0 di rilascio della certificazione in questione si rimanda\u00a0 a quanto illustrato nella circolare INPDAP n. 44 del 13 settembre 2005.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Disapplicazione della c.d. \u201cfinestra mobile\u201d e deroghe (articolo 24, commi 5 e 14)<\/p>\n<p>Nei confronti dei soggetti che acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata dal 1\u00b0 gennaio 2012 in base ai requisiti prescritti dalla legge in argomento, non trovano applicazione le disposizioni di cui all\u2019articolo 12, commi 1 e 2 (finestra mobile rispettivamente per le pensioni di vecchiaia e di anzianit\u00e0) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e quelle di cui all\u2019articolo 1, comma 21, primo periodo del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (finestra di uscita per il personale del comparto Scuola e AFAM).<\/p>\n<p>In conseguenza della disapplicazione\u00a0 effettuata dall\u2019articolo 24, comma 5, della legge 214\/2011, il personale del comparto scuola e AFAM continua ad essere disciplinato dalle disposizioni di cui all\u2019articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento all\u2019anno di maturazione dei requisiti e non gi\u00e0 all\u2019anno successivo, come previsto dal citato articolo 1, comma 21, della legge n. 148\/2011.<\/p>\n<p>A riguardo si evidenzia che la finestra mobile continua a trovare applicazione per:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 le lavoratrici che accedono al pensionamento in virt\u00f9 di quanto disposto dall\u2019articolo 1, comma 9, della legge n. 243\/2004, ossia che conseguono il diritto all\u2019accesso al trattamento pensionistico di anzianit\u00e0, in presenza di un&#8217;anzianit\u00e0 contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un&#8217;et\u00e0 pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015). Nei confronti delle lavoratrici del comparto scuola ed AFAM il regime delle decorrenze \u00e8 quello di cui all\u2019articolo 1, comma 21, del decreto legge n. 138\/2011 che non \u00e8 stato abrogato ma disapplicato con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11, dell\u2019articolo 24, della legge n. 214\/2011. Conseguentemente, per coloro che maturano il diritto ad esempio dal 1\u00b0 gennaio al 31 dicembre 2012 la decorrenza del relativo trattamento pensionistico \u00e8 fissata al 1\u00b0 settembre o novembre 2013 in relazione al comparto di appartenenza (Scuola o AFAM).<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 coloro che conseguono i requisiti minimi per il diritto a pensione in regime di totalizzazione dal 1\u00b0 gennaio 2012, i quali accedono al trattamento pensionistico dall\u2019inizio dell\u2019anno scolastico o accademico (in relazione al comparto di appartenenza Scuola o AFAM) successivo a quello di maturazione dei relativi requisiti. Si precisa che tale particolare regime opera solo qualora l\u2019ultimo periodo di iscrizione previdenziale sia riconducibile ad attivit\u00e0 disciplinata dalla normativa del comparto scuola o AFAM; diversamente la decorrenza del trattamento pensionistico in regime di totalizzazione \u00e8 fissata decorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilit\u00e0 grave ai sensi dell&#8217;articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l&#8217;accesso al pensionamento indipendentemente dall&#8217;et\u00e0 anagrafica di cui all&#8217;articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni (40 anni di anzianit\u00e0 contributiva).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 24, commi 6, 7 ,9 e 20)<\/p>\n<p>Per un&#8217;immediata visualizzazione dei requisiti prescritti a partire dal 1\u00b0 gennaio 2012 per il diritto alla pensione di vecchiaia, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) che contributivo *, si riporta uno schema riepilogativo:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table style=\"width: 100%;\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"125\"><strong>ANNO<\/strong><\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"140\"><strong>ETA&#8217;<\/strong><\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"200\"><strong>ANZIANITA&#8217; CONTRIBUTIVA<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"125\">2012<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"140\">66 anni<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"200\">20 anni<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"125\">2013<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"140\">66 anni e 3 mesi<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"200\">20 anni<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>* Nel sistema di calcolo contributivo, oltre ai sopra riportati requisiti, l&#8217;importo della pensione deve essere non inferiore a 1,5 volte l&#8217;importo dell&#8217;assegno sociale, tranne i casi di accesso al pensionamento con 70 anni et\u00e0 (in questo caso la contribuzione effettiva minima richiesta \u00e8 pari a 5 anni).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per esplicita previsione normativa, i requisiti anagrafici devono essere tali da garantire un&#8217;et\u00e0 minima di accesso al pensionamento non inferiore a 67 anni per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile al pensionamento dall&#8217;anno 2021;\u00a0 qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata l&#8217;et\u00e0 minima di 67 anni, con un decreto direttoriale sono ulteriormente incrementati i predetti requisiti anagrafici.<\/p>\n<p>Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di et\u00e0 gi\u00e0 adottati prima del 6 dicembre 2011, anche se aventi effetto successivamente al 1\u00b0 gennaio 2012.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Requisiti prescritti per il diritto alla pensione anticipata (articolo 24, comma 10)<\/p>\n<p>Per un&#8217;immediata visualizzazione dei requisiti prescritti a partire dal 1\u00b0 gennaio 2012 per il diritto alla pensione anticipata, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) che contributivo, si riporta uno schema riepilogativo gi\u00e0 aggiornato agli attuali valori inerenti l\u2019incremento della speranza di vita:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table style=\"width: 100%;\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"85\"><strong>Anno<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" valign=\"top\" width=\"567\"><strong>Anzianit\u00e0 contributiva<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"85\">\u00a0<strong><\/strong><\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"284\"><strong>Uomini<\/strong><\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"284\"><strong>Donne<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"85\">2012<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"284\">42 anni e 1 mese<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"284\">41 anni e 1 mese<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"85\">2013<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"284\">42 anni e 5 mesi<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"284\">41 anni e 5 mesi<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"85\">2014<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"284\">42 anni e 6 mesi<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"284\">41 anni e 6 mesi<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa alle anzianit\u00e0 contributive maturate antecedentemente al 1\u00b0 gennaio 2012 \u00e8 applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell&#8217;accesso al pensionamento rispetto all&#8217;et\u00e0 di 62 anni; tale riduzione \u00e8 elevata a 2 punti percentuali per ogni anno\u00a0 ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di et\u00e0).<\/p>\n<p>Nel caso in cui l&#8217;et\u00e0 al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale \u00e8 proporzionale al numero dei mesi.<\/p>\n<p>Le riduzioni percentuali di cui sopra non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianit\u00e0 contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianit\u00e0 contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternit\u00e0, per l\u2019assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ulteriore possibilit\u00e0 di accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo (articolo 24, comma 11)<\/p>\n<p>Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1\u00b0 gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata, si consegue, altres\u00ec, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino in possesso di un&#8217;anzianit\u00e0 contributiva effettiva di almeno venti anni e che l&#8217;ammontare della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, quantificato per l&#8217;anno 2012, in misura pari a 2,8 volte l&#8217;importo dell&#8217;assegno sociale.<\/p>\n<p>L&#8217;importo della soglia mensile \u00e8 annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL, appositamente calcolata dall&#8217;ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l&#8217;anno da rivalutare; l&#8217;importo della soglia mensile non pu\u00f2 in ogni caso essere inferiore a 2,8 volte l&#8217;importo mensile dell&#8217;assegno sociale.<\/p>\n<p>Anche per questa tipologia di pensione anticipata, vigente nel solo sistema contributivo, i requisiti anagrafici previsti sono adeguati agli incrementi della speranza di vita.<\/p>\n<p>Si specifica che per \u201ccontribuzione effettiva\u201d deve intendersi solo la contribuzione, sia obbligatoria che volontaria che da riscatto, effettivamente versata e accreditata con esclusione quindi di quella figurativa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita (articolo 24, comma 13)<\/p>\n<p>Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1\u00b0 gennaio 2019 sono\u00a0 aggiornati con cadenza biennale secondo le modalit\u00e0 previste dall&#8217;articolo 12 della legge n. 122\/2010. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, devono riferirsi al biennio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianit\u00e0 (articolo 24, comma 19)<\/p>\n<p>A seguito della soppressione delle parole \u201cdi durata non inferiore a tre anni\u201d contenute all&#8217;articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, la facolt\u00e0 di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti pu\u00f2 essere esercitata indipendentemente dalla anzianit\u00e0 contributiva posseduta in ciascuna gestione assicurativa.<\/p>\n<p>In quanto normativa di carattere speciale non specificamente modificata dall\u2019art. 24 della legge in esame, restano ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia di pensione in regime di totalizzazione, ivi compresi i requisiti anagrafici prescritti (65 anni) ovvero, in caso di accesso indipendentemente dall&#8217;et\u00e0, i quaranta anni di anzianit\u00e0 contributiva nonch\u00e9 il regime delle decorrenze di cui all&#8217;articolo 12, comma 3 (finestra mobile di 18\u00a0 mesi), della legge n. 122\/2010.<\/p>\n<p>Per le prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione trova, in ogni caso, applicazione l\u2019adeguamento alla speranza di vita di cui dell\u2019art. 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>Inabilit\u00e0 a qualsiasi attivit\u00e0 lavorativa ai sensi della legge n. 335\/1995<\/h4>\n<p>La quota di pensione riferita alle anzianit\u00e0 contributive maturate a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2012 \u00e8 calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza, per le pensioni di inabilit\u00e0 in oggetto con decorrenza successiva al 1\u00b0 gennaio 2012, la relativa maggiorazione si calcola secondo le regole del sistema contributivo ossia nei limiti di un\u2019anzianit\u00e0 contributiva complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di et\u00e0 (articolo 1, comma 15, della legge n. 335\/1995).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Termine di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto in relazione a cessazioni dal servizio connesse a pensionamenti con 40 anni di anzianit\u00e0 contributiva e precisazioni sulle deroghe ai nuovi termini previsti dall\u2019art. 1, comma 23, del D.L. n. 138\/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148\/2011.<\/p>\n<p>Dal 1\u00b0 gennaio 2012, venendo meno sia la possibilit\u00e0 di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di anzianit\u00e0 contributiva a prescindere dall\u2019et\u00e0 per chi non ha gi\u00e0 maturato tale requisito al 31.12.2011, sia la nozione di anzianit\u00e0 contributiva massima (40 anni di contribuzione ovvero un minor numero di anni con riferimento ad alcuni regimi speciali), tipica del sistema di calcolo retributivo, alle cessazioni con 40 anni di anzianit\u00e0 contributiva non potr\u00e0 pi\u00f9 essere applicato il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del D.L. 138\/2011) per il pagamento delle prestazioni di fine servizio.<\/p>\n<p>Pertanto, per il\u00a0 personale interessato dalle nuove regole di accesso e calcolo della pensione e che cessa dal servizio senza aver raggiunto i limiti di et\u00e0 previsti dal proprio ordinamento di appartenenza, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto non possono essere messi in pagamento prima di 24 mesi dall\u2019interruzione del rapporto di lavoro.<\/p>\n<p>Resta tuttavia fermo il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del D.L. 138\/2011) per il personale che ha maturato l\u2019anzianit\u00e0 contributiva massima ai fini pensionistici (40 anni ovvero anzianit\u00e0 contributive inferiori con riferimento ai dipendenti appartenenti a regimi pensionistici speciali, per esempio il personale militare) entro il 31 dicembre 2011 anche se cessa successivamente alla predetta data.<\/p>\n<p>Per il personale interessato dalle deroghe di cui all\u2019art. 1, comma 23, del D.L. 138\/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148\/2011, e che, pertanto, ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto 2011 (31 dicembre 2011, se personale della scuola e del comparto AFAM), valgono\u00a0 i vecchi termini di pagamento dei TFS e dei TFR\u00a0 anteriori a quelli introdotti dall\u2019art. 1, comma 22, del D.L. 138\/2011, con la precisazione riportata di seguito sulla scorta delle osservazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali\u00a0 con nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012.<\/p>\n<p>Conseguentemente,\u00a0 le indicazioni contenute nella circolare Inpdap n. 16 del 9 novembre 2011 e nella nota operativa Inpdap n. 41 del 30 novembre 2011, relative ai termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alla gestioni previdenziali ex Inpdap, sono modificate come di seguito indicato e riepilogato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h5>Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione<\/h5>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In caso di cessazione dal servizio per inabilit\u00e0 o per decesso, trova applicazione il termine breve che prevede che la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. Decorsi i 105 giorni, sono dovuti gli interessi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h5>Termine di sei mesi<\/h5>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La prestazione non pu\u00f2 essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa \u00e8 avvenuta per:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 raggiungimento dei limiti di et\u00e0;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 cessazioni dal servizio conseguenti all\u2019estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del\u00a0 termine finale fissato nel contratto stesso (cfr. circolare Inpdap n. 30 del 1\/8\/2002 che ha chiarito che questa casistica \u00e8 equiparata all\u2019ipotesi di cessazione per limiti di servizio);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 cessazione dal servizio connesso ad un pensionamento conseguito con l\u2019anzianit\u00e0 contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 anni per la generalit\u00e0 dei lavoratori dipendenti ovvero anzianit\u00e0 contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimi pensionistici speciali) se maturata entro il 31 dicembre 2011.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In tali casi l\u2019Istituto non pu\u00f2 procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa,\u00a0 prima che siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l\u2019istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h5>Termine di 24 mesi<\/h5>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La prestazione non pu\u00f2 essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa \u00e8 avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell\u2019ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:<\/p>\n<p>&#8211; \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione;<\/p>\n<p>&#8211; \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall\u2019impiego).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In tali casi l\u2019Istituto non pu\u00f2 procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa,\u00a0 prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l\u2019istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h5>Deroghe<\/h5>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Non sono interessate dai termini sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente all\u2019art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:<\/p>\n<p>&#8211; \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianit\u00e0 che di vecchiaia (raggiunti limiti di et\u00e0 o di servizio) prima del 13 agosto 2011;<\/p>\n<p>&#8211; \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all\u2019applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all\u2019art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei\u00a0 propri regolamenti le disposizioni relative all\u2019ordinamento dei docenti della scuola statale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per il personale interessato dalle deroghe sopra indicate, pertanto, i termini rimangono i seguenti:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilit\u00e0, decesso, limiti di et\u00e0 o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di et\u00e0 o raggiungimento della massima anzianit\u00e0 contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e AFAM i cui requisiti devono essere stati maturati entro il 31 dicembre 2011)\u00a0\u00a0 e per le cessazioni dal servizio conseguenti all\u2019estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per\u00a0 raggiungimento del\u00a0 termine finale fissato nel contratto stesso;<\/p>\n<p>2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 non prima che siano decorsi 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutte le altre casistiche.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per i lavoratori che alla data del 12 agosto 2011 abbiano maturato i requisiti congiunti di et\u00e0 ed anzianit\u00e0 contributiva (cosiddetta \u201cquota\u201d) ma non abbiano ancora raggiunto il limite di et\u00e0 previsto dall\u2019ordinamento di appartenenza ovvero l\u2019anzianit\u00e0 contributiva massima, il Tfs\/Tfr \u00e8 erogato dopo sei mesi, anche qualora il lavoratore abbia successivamente raggiunto, al momento della cessazione, i predetti requisiti di accesso per limiti di et\u00e0 ovvero di anzianit\u00e0 contributiva massima (es. 40 anni).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019INPS, con la circolare n. 37 del 14\/3 u.s., acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito indicazioni per quanto concerne le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall\u2019ex INPDAP, alla luce delle innovazioni apportate [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[54,68],"class_list":["post-2031","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-pensioni-cessazioni","tag-cessazioni","tag-comunicati-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2031","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2031"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2031\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2034,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2031\/revisions\/2034"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2031"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2031"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2031"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}