{"id":2046,"date":"2012-03-16T14:34:46","date_gmt":"2012-03-16T13:34:46","guid":{"rendered":"http:\/\/snalsfrosinone.it\/?p=2046"},"modified":"2012-03-20T14:36:47","modified_gmt":"2012-03-20T13:36:47","slug":"maturazione-requisiti-contributivi-per-il-diritto-allindennita-di-disoccupazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/?p=2046","title":{"rendered":"Maturazione requisiti contributivi per il diritto all&#8217;indennit\u00e0 di disoccupazione"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Il Ministero del Lavoro &#8211; Direzione generale per l\u2019Attivit\u00e0 Ispettiva \u2013 con Interpello n. 8\/2012 prot. 37\/0005169, ha fornito precisazioni in merito ai requisiti di natura contributiva necessari per l\u2019ottenimento dell\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione ordinaria non agricola.<!--more--><\/p>\n<p><em>MINISTERO DEL LAVORO \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em>INTERPELLO N. 8\/2012<\/p>\n<p><em>E DELLE POLITICHE SOCIALI<\/em><\/p>\n<p>Direzione generale per l\u2019Attivit\u00e0 Ispettiva<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"right\">Roma, 14 marzo 2012<\/p>\n<p>Prot. 37\/0005169<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"right\">Al Consiglio nazionale dell\u2019Ordine dei<\/p>\n<p align=\"right\">Consulenti del lavoro<\/p>\n<p align=\"right\">Via Cristoforo Colombo 456<\/p>\n<p align=\"right\">00145 Roma<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124\/2004 \u2013 maturazione requisiti contributivi per il diritto<\/p>\n<p>all\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Consiglio nazionale dell\u2019Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello a questa Direzione generale per avere precisazioni in merito ai requisiti di natura contributiva necessari per l\u2019ottenimento dell\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione ordinaria non agricola.<\/p>\n<p>In particolare l\u2019istante chiede se, ai fini del rispetto del requisito contributivo richiesto per l\u2019erogazione della suddetta indennit\u00e0, possa considerarsi \u201cperiodo neutro\u201d quello fruito dal figlio convivente per prestare assistenza al genitore affetto da grave disabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive per il Lavoro, si rappresenta quanto segue.<\/p>\n<p>In via preliminare, occorre ricordare che l\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione ordinaria non agricola costituisce una forma di sostegno al reddito, corrisposta dall\u2019INPS ai lavoratori dipendenti assicurati contro la disoccupazione involontaria.<\/p>\n<p>Nello specifico, l\u2019indennit\u00e0 viene riconosciuta nelle ipotesi il cui rapporto di lavoro sia cessato per cause non imputabili alla volont\u00e0 degli interessati, ossia qualora gli stessi siano stati licenziati, ovvero nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo determinato sia venuto meno per scadenza del termine.<\/p>\n<p>Riguardo ai requisiti necessari per poter fruire dell\u2019indennit\u00e0 in esame, l\u2019art. 19, R.D.L. n. 636\/1939 stabilisce che \u201cin caso di disoccupazione involontaria, per mancanza di lavoro, l\u2019assicurato, qualora possa far valere <strong><em>almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente<\/em><\/strong> l\u2019inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto ad un\u2019indennit\u00e0 giornaliera\u2026\u201d.<\/p>\n<p>In altri termini, il disposto normativo di cui sopra contempla due presupposti, entrambi indispensabili ai fini del riconoscimento del predetto beneficio:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019anzianit\u00e0 contributiva, nella misura in cui si richiede che il lavoratore possa far valere, ai fini della disoccupazione involontaria, un <strong>contributo versato almeno due anni prima<\/strong> della cessazione dell\u2019ultimo rapporto di lavoro;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il requisito contributivo fissato in un numero pari ad almeno <strong>52 contributi utili settimanali,<\/strong> nei due anni immediatamente precedenti la data di fine del rapporto.<\/p>\n<p>Si sottolinea, al riguardo, che con l\u2019espressione contribuzione utile, debba intendersi anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticit\u00e0 delle prestazioni; ci\u00f2 a prescindere dalla circostanza che sia possibile o meno recuperare i versamenti contributivi omessi.<\/p>\n<p>Ai fini del perfezionamento del secondo requisito richiesto dalla norma, tra gli altri, si considerano utili i contributi figurativi disposti, ad esempio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria per maternit\u00e0.<\/p>\n<p>Diversamente, sebbene coperti da contribuzione figurativa, non sono considerati utili, ai fini dei presupposti per la disoccupazione, i periodi di malattia ed infortunio sul lavoro, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria con sospensione dell\u2019attivit\u00e0 a zero ore, nonch\u00e9, ex art. 42, D.Lgs. n. 151\/2001, le assenze per la fruizione di permessi e congedi per motivi di assistenza a figli con handicap grave.<\/p>\n<p>In queste ultime fattispecie, interviene infatti il c.d. <strong>meccanismo della neutralizzazione<\/strong>, in forza del quale, a fronte del verificarsi di particolari evenienze, risulta possibile effettuare la retrodatazione del biennio, e dunque un suo ampliamento, per un tempo pari all\u2019evento occorso.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso, in risposta al quesito avanzato, si sottolinea che nell\u2019ambito dei periodi neutri costituiti dai congedi di cui all\u2019art. 42 citato, pu\u00f2 essere annoverato altres\u00ec quello fruito dal figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersi cura della persona affetta da disabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Si ricorda infatti che, ancor prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 119\/2011, la Corte costituzionale con sentenza additiva n. 19\/2009, nell\u2019esaminare la questione di legittimit\u00e0 afferente ai possibili soggetti fruitori dei congedi previsti dall\u2019art. 42, comma 5, ha dichiarato l\u2019incostituzionalit\u00e0 della predetta disposizione, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost., in quanto la stessa, nella sua originaria formulazione, non contemplava nel novero di detti soggetti il figlio convivente determinando, in tal modo, \u201cun ingiustificato trattamento deteriore di un soggetto, (\u2026) tenuto comunque ai medesimi obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del disabile\u201d.<\/p>\n<p>Per analoghe ragioni, in linea con le argomentazioni sostenute dalla Corte, \u00e8 possibile<\/p>\n<p>considerare periodo neutro anche quello di congedo fruito dal figlio per assistere il genitore con grave disabilit\u00e0, con l\u2019effetto di retrodatare il biennio di riferimento, ai fini del computo del requisito contributivo, come sopra indicato, salvo il rispetto degli altri presupposti fissati dalla leggi vigenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">IL DIRETTORE GENERALE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">(f.to Paolo Pennesi)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Ministero del Lavoro &#8211; 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