{"id":2287,"date":"2012-07-04T14:55:30","date_gmt":"2012-07-04T12:55:30","guid":{"rendered":"http:\/\/snalsfrosinone.it\/?p=2287"},"modified":"2012-07-05T14:57:38","modified_gmt":"2012-07-05T12:57:38","slug":"contrasto-alluso-del-contante-riguardo-al-pagamento-delle-prestazioni-a-sostegno-del-reddito-messaggio-inps","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/?p=2287","title":{"rendered":"Contrasto all&#8217;uso del contante riguardo al pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito. Messaggio INPS"},"content":{"rendered":"<p>Come \u00e8 noto, all\u2019art. 12, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, prevede, tra l\u2019altro, che i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni o comunque ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all\u2019 articolo 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.<br \/>\nCon successivo intervento normativo, art.3, comma 3, D.L. 2 marzo 2012 n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44, \u00e8 stata differita al 1\u00b0 luglio 2012 l\u2019entrata in vigore del divieto in capo alle pubbliche amministrazioni di pagamento di emolumenti in contanti o con assegno circolare per importi superiori a 1.000 euro.<\/p>\n<p>L\u2019INPS, con il <strong>messaggio n. 10995 del 2\/7\/2012<\/strong>, a riguardo ha fornito le precisazioni seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">la fase di avvio delle nuove modalit\u00e0 di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2012, avverr\u00e0 cose segue:<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">se il beneficiario della prestazione \u00e8 gi\u00e0 titolare di conto corrente postale o di libretto postale nominativo ordinario o INPS Card, potr\u00e0 richiedere, direttamente allo sportello, il contestuale versamento dell\u2019intero importo spettante sul rapporto di conto in essere;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">se il beneficiario della prestazione non \u00e8 titolare di alcun rapporto di conto corrente o di libretto postale nominativo ordinario o INPS CARD, l\u2019addetto allo sportello postale proporr\u00e0 l\u2019apertura di un libretto postale nominativo ordinario e l\u2019accreditamento sul medesimo della somma spettante;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">se il beneficiario accetta la proposta e sottoscrive la modulistica per la richiesta di accredito e l\u2019apertura del libretto, l\u2019Ufficio postale proceder\u00e0 contestualmente al pagamento in suo favore;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">se invece il beneficiario non aderisce alla proposta offerta, l\u2019addetto allo sportello postale informer\u00e0 l\u2019interessato che non potr\u00e0 ottenere immediatamente il pagamento e che dovr\u00e0 recarsi presso la Sede INPS territorialmente competente per comunicare le coordinate IBAN del rapporto di conto prescelto sul quale le somme riaccreditate devono essere riemesse in pagamento;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">per tutte le prestazioni temporanee, ad eccezione del TFR, qualora dalla lavorazione emergano pagamenti superiori a 1.000 euro, la Sede Inps deve necessariamente scegliere il canale Banca d\u2019Italia\/Poste per evitare la mancata finalizzazione dei pagamenti a seguito di filtro bloccante introdotto dai centri applicativi delle banche;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">nel periodo di avvio dell\u2019operazione (luglio-settembre 2012), laddove possano essere rilevate significative concentrazioni di pagamenti presso alcuni CAP di Uffici postali da gestire con le modalit\u00e0 concordate, in considerazione dei tempi prospettati da Poste italiane per l\u2019apertura del libretto postale ed erogazione del trattamento al singolo beneficiario, in presenza di evidenti cause di forza maggiore collegate a dette circostanze, al fine di evitare il gravissimo disagio di rinvii di riscossioni per i beneficiari disoccupati o sospesi, l\u2019Ufficio postale provveder\u00e0 ad assicurare, comunque, il pagamento allo sportello con le consuete modalit\u00e0, rinviando ad un secondo momento il completamento della formalizzazione delle operazioni di domiciliazione.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">per agevolare l\u2019attivit\u00e0 delle Poste, l\u2019Inps si \u00e8 impegnato, per tutti i pagamenti PSR per i quali i beneficiari non hanno comunicato una domiciliazione, ad inviare, a livello centrale, giornalmente a Poste italiane, insieme con il flusso di pagamento veicolato mediante Banca d\u2019Italia, un report con la distribuzione territoriale di tutti gli importi superiori a 1.000 euro, divisa per Codice di avviamento postale, consentendo una migliore pianificazione organizzativa necessaria per far fronte agli eventuali picchi di lavoro.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">nelle ipotesi di pagamenti del TFR Fondo di garanzia e crediti diversi, la banca di riferimento comunicher\u00e0 al beneficiario lo sportello bancario presso cui sar\u00e0 accreditato l\u2019importo; qualora gli importi siano superiori a 1.000 euro, per la riscossione del TFR sar\u00e0 necessario, come per le altre prestazioni, aprire un conto corrente o libretto nominativo. Entro il 60\u00b0 giorno di calendario dalla data di invio dell\u2019avviso al beneficiario da parte della banca ovvero a richiesta della sede Inps, la banca dovr\u00e0 riaccreditare con valuta compensata le somme non riscosse;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">restano ferme le consuete modalit\u00e0 di trasmissione delle quietanze da parte delle Banche convenzionate al fine del tempestivo esercizio dell\u2019azione di surroga.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come \u00e8 noto, all\u2019art. 12, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, prevede, tra l\u2019altro, che i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni o comunque ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[68,72,66],"class_list":["post-2287","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-ultime-notizie","tag-comunicati-2","tag-economia","tag-legge"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2287","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2287"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2287\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2288,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2287\/revisions\/2288"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2287"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2287"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2287"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}