{"id":2709,"date":"2013-02-20T22:58:53","date_gmt":"2013-02-20T21:58:53","guid":{"rendered":"http:\/\/snalsfrosinone.it\/?p=2709"},"modified":"2013-03-04T23:02:12","modified_gmt":"2013-03-04T22:02:12","slug":"introduzione-in-via-sperimentale-per-gli-anni-2013-2015-del-congedo-obbligatorio-e-del-congedo-facoltativo-del-padre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/?p=2709","title":{"rendered":"Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Come \u00e8 noto, la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante &#8220;<i>Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita<\/i>&#8220;, all&#8217;art. 4, commi 24 e segg., definisce misure sperimentali per gli anni 2013, 2014 e 2015 al fine di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. In particolare:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>il comma 24, lettera a) del citato articolo 4, introduce l&#8217;istituto del congedo obbligatorio di un giorno per il padre lavoratore dipendente, da fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonch\u00e9 un congedo facoltativo di due giorni da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in congedo di maternit\u00e0;<\/li>\n<li>l&#8217;articolo 4, comma 24, lettera b), della medesima legge attribuisce alla madre lavoratrice, al termine del congedo di maternit\u00e0 e in alternativa al congedo parentale, la possibilit\u00e0 di avvalersi di voucher per l&#8217;acquisto di servizi di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l&#8217;infanzia o dei servizi privati accreditati.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, nell&#8217;ambito delle risorse disponibili, con il <b>decreto 22\/12\/2012<\/b>, pubblicato nella G.U. n.37 del 13-2-2013, ha regolamentato il suddetto disposto normativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Riportiamo, di seguito, gli aspetti salienti di tale provvedimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b><i>Ambito di applicazione del congedo del padre<\/i><\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo di cui all&#8217;articolo 4, c. 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro il quinto mese di vita del figlio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il congedo obbligatorio di un giorno \u00e8 fruibile dal padre anche durante il congedo di maternit\u00e0 della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo ai sensi del secondo periodo dell&#8217;articolo 4, comma 24, lettera a) sopracitato, di uno o due giorni, anche continuativi, \u00e8 condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternit\u00e0, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il congedo facoltativo \u00e8 fruibile dal padre anche contemporaneamente all&#8217;astensione della madre.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli istituti in argomento si applicano anche al padre adottivo o affidatario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il giorno di congedo obbligatorio \u00e8 riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternit\u00e0 ai sensi dell&#8217;articolo 28 del D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La disciplina dei congedi obbligatori e facoltativi di cui sopra, si applica alle nascite avvenute a partire dal 1\u00b0 gennaio 2013.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b><i>Trattamento economico, normativo e previdenziale del congedo obbligatorio e facoltativo del padre<\/i><\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo di cui sopra, a un&#8217;indennit\u00e0 giornaliera a carico dell&#8217;INPS, pari al 100% della retribuzione, corrisposta secondo le modalit\u00e0 stabilite nell&#8217;articolo 22, comma 2, del D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con riferimento al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternit\u00e0 dagli articoli 29 e 30 del suddetto decreto legislativo n. 151\/2001.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>Modalit\u00e0 di fruizione<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In relazione al congedo di cui sopra, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile in relazione all&#8217;evento nascita, sulla base della data presunta del parto. La forma scritta della comunicazione pu\u00f2 essere sostituita dall&#8217;utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore di lavoro comunica all&#8217;INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall&#8217;Istituto medesimo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternit\u00e0 a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. La predetta documentazione dovr\u00e0 essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Detti congedi non possono essere frazionati ad ore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b><i>Contributo per l&#8217;acquisto dei servizi per l\u2019infanzia<\/i><\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternit\u00e0 e negli 11 mesi successivi, ha la facolt\u00e0 di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l&#8217;infanzia o dei servizi privati accreditati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La richiesta pu\u00f2 essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia gi\u00e0 usufruito in parte del congedo parentale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b><i>Misura del beneficio e modalit\u00e0 di erogazione<\/i><\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il beneficio di cui sopra consiste in un contributo, pari a un importo di 300 euro mensili, per un massimo di 6 mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il contributo per il servizio di baby sitting verr\u00e0 erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all&#8217;art. 72 del D.L.vo 10\/9\/2003, n. 276, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l&#8217;infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consister\u00e0 in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo di 300,00 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l&#8217;effettiva fruizione del servizio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b><i>Modalit\u00e0 di ammissione<\/i><\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per accedere all&#8217;uno o all&#8217;altro dei benefici, la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici e secondo le modalit\u00e0 tecnico operative stabilite in tempo utile dall&#8217;INPS, indicando, al momento della domanda stessa, a quale delle due opzioni previste intende accedere e di quante mensilit\u00e0 intenda usufruire, con conseguente riduzione di altrettante mensilit\u00e0 di congedo parentale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 le domande dovranno essere presentate nel corso dello spazio temporale, unico a livello nazionale, i cui termini iniziale e finale saranno fissati dall&#8217;INPS, che provveder\u00e0 a darne adeguata, preventiva comunicazione attraverso i diversi canali informativi disponibili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Possono partecipare ai bandi, oltre alle lavoratrici i cui figli siano gi\u00e0 nati, anche quelle per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando medesimo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il beneficio di cui sopra \u00e8 riconosciuto per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, sulla base di una graduatoria nazionale che terr\u00e0 conto dell&#8217;indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) con ordine di priorit\u00e0 per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parit\u00e0 di ISEE, secondo l&#8217;ordine di presentazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le graduatorie sono pubblicate dall&#8217;INPS entro 15 giorni dalla scadenza del bando.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Entro i successivi 15 giorni le lavoratrici utilmente collocate in graduatoria, le quali abbiano optato per il contributo al servizio di baby sitting, potranno recarsi presso le sedi dell&#8217;INPS per ricevere i voucher richiesti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b><i>Esclusioni e limitazioni<\/i><\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non sono ammesse al beneficio del contributo per l\u2019acquisto dei servizi per l\u2019infanzia le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facolt\u00e0 ivi dedotta:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l&#8217;infanzia o dei servizi privati convenzionati;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunit\u00e0 istituito con l&#8217;art. 19, c. 3, del D.L. n. 223\/2006, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le lavoratrici part-time usufruiscono dei benefici di cui sopra in misura riproporzionata in ragione della ridotta entit\u00e0 della prestazione lavorativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono fruire dei benefici fino a un massimo di tre mesi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso in cui il diritto all&#8217;esenzione totale venga riconosciuto successivamente all&#8217;ammissione al contributo, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b><i>Riduzione del congedo parentale<\/i><\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La fruizione dei benefici in parola comporta, per ogni quota mensile richiesta, una corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale, di cui all&#8217;art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Al fine della rideterminazione del congedo stesso, l&#8217;INPS comunicher\u00e0 al datore di lavoro l&#8217;ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come \u00e8 noto, la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante &#8220;Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita&#8220;, all&#8217;art. 4, commi 24 e segg., definisce misure sperimentali per gli anni 2013, 2014 e 2015 al fine di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[68,73],"class_list":["post-2709","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-previdenza-e-sicurezza","tag-comunicati-2","tag-previdenza"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2709","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2709"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2709\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2711,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2709\/revisions\/2711"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2709"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2709"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2709"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}