{"id":2802,"date":"2013-04-05T14:42:44","date_gmt":"2013-04-05T12:42:44","guid":{"rendered":"http:\/\/snalsfrosinone.it\/?p=2802"},"modified":"2013-04-08T14:44:41","modified_gmt":"2013-04-08T12:44:41","slug":"prosecuzione-del-servizio-di-un-dipendente-per-mancato-raggiungimento-del-minimo-contributivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/?p=2802","title":{"rendered":"Prosecuzione del servizio di un dipendente per mancato raggiungimento del minimo contributivo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Il Dipartimento della Funzione Pubblica &#8211; Servizio studi e consulenza trattamento personale \u2013, con la <b>nota prot. 15888 del 4\/4 u.s.,<\/b> ha fornito il proprio parere sulla possibilit\u00e0 per l&#8217;amministrazione di proseguire il servizio con un dipendente ai fini del raggiungimento del minimo contributivo. Nello specifico, ha distinto due fattispecie principali:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>il dipendente non raggiunge il minimo contributivo se si considera esclusivamente il rapporto di lavoro in essere con l&#8217;amministrazione presso cui presta servizio, ma riesce ad arrivare ai 20 anni di anzianit\u00e0 contributiva per il diritto alla pensione di vecchiaia in quanto titolare di altri rapporti contributivi derivanti da attivit\u00e0 lavorative precedentemente svolte (come dipendente di altre amministrazioni pubbliche, come dipendente nel settore privato o come autonomo);<\/li>\n<li>la seconda fattispecie riguarda invece il caso in cui il dipendente ha complessivamente un ammontare di anzianit\u00e0 contributiva che risulta insufficiente al raggiungimento del minimo contributivo per il requisito della pensione di vecchiaia.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel primo caso, deve essere verificato l&#8217;ammontare complessivo dei contributi versati a favore del dipendente prossimo al collocamento a riposo, se del caso, consultando gli enti previdenziali di riferimento. Se la somma delle anzianit\u00e0 contributive maturate presso diverse gestioni raggiunge il minimo di 20 anni, ferma restando la deroga prevista dall&#8217;art. 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 503 del 1992, nonch\u00e9 la possibilit\u00e0 di effettuare la ricongiunzione ai sensi della I. n. 29 del 1979, il lavoratore pu\u00f2 ricorrere all&#8217;istituto della totalizzazione, di cui al d.lgs. n. 42 del 2006 o del cumulo contributivo, di cui alla I. n. 228 del 2012 (art. I, commi 238-248), totalizzando o cumulando i periodi contributivi per raggiungere il requisito minimo, al fine di conseguire la pensione di vecchiaia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, l&#8217;amministrazione deve collocarlo a riposo al compimento dell&#8217;et\u00e0 limite ordinamentale di permanenza in servizio se il dipendente matura prima del 31\/12\/2011 un qualsiasi diritto a pensione, oppure al raggiungi mento del nuovo requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, qualora sia soggetto al nuovo regime introdotto dall&#8217; art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito con l. n. 214 del 2011.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel secondo caso, se il dipendente \u00e8 titolare di un&#8217;anzianit\u00e0 contributiva complessivamente inferiore al minimo per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anche considerando la sommatoria dei periodi contributivi, allora il datore di lavoro deve verificare se prolungando il rapporto di lavoro oltre il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, sempre entro i 70 anni di et\u00e0, il dipendente raggiunga il requisito di anzianit\u00e0 minima contributiva. Si evidenzia in proposito che il limite dei 70 anni \u00e8 soggetto all&#8217;adeguamento alla speranza di vita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se ci\u00f2 non dovesse verificarsi, l&#8217;amministrazione dovr\u00e0 collocare a riposo il dipendente una volta che egli abbia raggiunto il limite ordinamentale dei 65 anni (senza incremento della speranza di vita).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Dipartimento della Funzione Pubblica &#8211; Servizio studi e consulenza trattamento personale \u2013, con la nota prot. 15888 del 4\/4 u.s., ha fornito il proprio parere sulla possibilit\u00e0 per l&#8217;amministrazione di proseguire il servizio con un dipendente ai fini del raggiungimento del minimo contributivo. 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