{"id":964,"date":"2011-07-07T16:32:53","date_gmt":"2011-07-07T14:32:53","guid":{"rendered":"http:\/\/snalsfrosinone.it\/?p=964"},"modified":"2011-07-09T16:35:02","modified_gmt":"2011-07-09T14:35:02","slug":"trasformazione-del-rapporto-di-lavoro-da-tempo-pieno-a-tempo-parziale-nelle-amministrazioni-pubbliche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/?p=964","title":{"rendered":"Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle Amministrazioni Pubbliche"},"content":{"rendered":"<div style=\"text-align: justify;\">\n<p>Il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 9\/2011, che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, ha fornito chiarimenti in merito al part\/time nelle Amministrazioni pubbliche di cui all\u2019art. 1, comma 2, del D.lvo n. 151\/2001, alla luce delle innovazioni intervenute con la legge n. 183\/2010, c.d. collegato lavoro.<!--more--><\/p>\n<p>Si riportano di seguito gli aspetti salienti di tale disposizione.<\/p>\n<p><strong>Le innovazioni introdotte con l\u2019art. 73 del D.L. 112\/2008 e l\u2019art. 16 della L. 183\/2010<\/strong><\/p>\n<p>In sintesi, le novit\u00e0 apportate con il D.L. n. 112 del 2008 riguardano i seguenti aspetti:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00e8 stato eliminato ogni automatismo nella trasformazione del rapporto, che attualmente \u00e8 subordinato alla valutazione discrezionale dell&#8217;amministrazione interessata;<\/li>\n<li>\u00e8 stata soppressa la possibilit\u00e0 per l&#8217;amministrazione di differire la trasformazione del rapporto sino al termine dei sei mesi nel caso di grave pregiudizio alla funzionalit\u00e0 dell&#8217;amministrazione stessa;<\/li>\n<li>\u00e8 stata contestualmente introdotta la possibilit\u00e0 di rigettare l&#8217;istanza di trasformazione del rapporto presentata dal dipendente nel caso di sussistenza di un pregiudizio alla funzionalit\u00e0 dell&#8217;amministrazione;<\/li>\n<li>\u00e8 stata innovata la destinazione dei risparmi derivanti dalle trasformazioni, prevedendo che una quota sino al 70% degli stessi possa essere destinata interamente all&#8217;incentivazione della mobilit\u00e0, secondo le modalit\u00e0 ed i criteri stabiliti in contrattazione collettiva, per le amministrazioni che dimostrino di aver proceduto ad attivare piani di mobilit\u00e0 e di riallocazione di personale da una sede all&#8217;altra.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L&#8217;art. 16 della L. 183\/2010 (c.d. collegato lavoro) ha introdotto in via transitoria un potere speciale in capo all&#8217;amministrazione, prevedendo la facolt\u00e0 di assoggettare a nuova valutazione le situazioni di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale gi\u00e0 realizzatesi alla data di entrata in vigore del D.L. 112\/2008. In base a tale norma, questa speciale facolt\u00e0 poteva essere esercitata entro un determinato lasso di tempo e, cio\u00e8, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (24 novembre 2010), scaduti il 23 maggio 2011.<\/p>\n<p><strong>La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e le valutazioni discrezionali dell&#8217;amministrazione.<\/strong><\/p>\n<p>In base alla norma vigente, a fronte dell\u2019istanza dell\u2019interessato, l&#8217;amministrazione non ha un obbligo di accoglimento, n\u00e8 la trasformazione avviene in maniera automatica. Infatti, la disposizione prevede che la trasformazione &#8220;pu\u00f2&#8221; essere concessa entro 60 giorni dalla domanda.<\/p>\n<p>La valutazione dell\u2019istanza, una volta verificatane l\u2019accoglibilit\u00e0 dal punto di vista soggettivo e la presenza delle altre condizioni di ammissibilit\u00e0, si basa su tre elementi:<\/p>\n<ol>\n<li>la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica;<\/li>\n<li>l&#8217;oggetto dell&#8217;attivit\u00e0, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto; in particolare, lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 non deve comportare una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica attivit\u00e0 di servizio svolta dal dipendente e la trasformazione non e comunque concessa quando l&#8217;attivit\u00e0 lavorativa di lavoro subordinato debba intercorre con altra amministrazione (a meno che non si tratti di dipendente di ente locale per lo svolgimento di prestazione in favore di altro ente locale);<\/li>\n<li> l&#8217;impatto organizzativo della trasformazione, che pu\u00f2 essere negata quando dall&#8217;accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalit\u00e0 dell&#8217;amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente. La verifica della capienza del contingente ha carattere oggettivo e va compiuta in concreto con riferimento al momento in cui la trasformazione dovrebbe aver luogo in base alla domanda del dipendente. Nel caso in cui il numero delle domande risulti eccedente rispetto ai posti di contingente, la valutazione sull&#8217;accoglimento va operata tenendo conto congiuntamente dell&#8217;interesse al funzionamento dell&#8217;amministrazione e della particolare situazione del dipendente, il quale, ricorrendo determinate circostanze, pu\u00f2 essere titolare di un interesse protetto, di un titolo di precedenza o di un vero e proprio diritto alla trasformazione del rapporto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Hanno precedenza nella trasformazione:<\/p>\n<ol>\n<li>i lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche;<\/li>\n<li>i lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilit\u00e0 lavorativa, che abbia connotazione di gravit\u00e0 ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 3, della L. 104\/92, con riconoscimento di un&#8217;invalidit\u00e0 pari al 100% e necessit\u00e0 di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;<\/li>\n<li>i lavoratori con figli conviventi di et\u00e0 non superiore a tredici anni;<\/li>\n<li>i lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Altra situazione meritevole di tutela \u00e8 poi quella dei famigliari di studenti che presentano la sindrome DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento).<\/p>\n<p>Nel caso di titolarit\u00e0 del diritto alla trasformazione (lavoratori affetti da patologie oncologiche con ridotta capacita lavorativa), una volta ricevuta l&#8217;istanza dell&#8217;interessato, l&#8217;amministrazione non pu\u00f2 negare la trasformazione del rapporto, pertanto, la determinazione di trasformazione deve essere presa entro 60 giorni dalla domanda. Nel caso di titolarit\u00e0 di un diritto di precedenza, la domanda dell&#8217;interessato deve essere valutata con priorit\u00e0 rispetto a quella degli altri dipendenti concorrenti.<\/p>\n<p>In considerazione delle limitazioni alla trasformazione del rapporto di lavoro derivanti dal contingente percentuale e al fine di assicurare al part-time la funzione, oltre che di flessibilit\u00e0, di strumento di conciliazione tra vita lavorativa e vita famigliare, nell&#8217;ambito dei contratti individuali \u00e8 da inserire una clausola con cui si stabilisce che le parti si impegnano, trascorso un certo periodo di tempo (da individuare di volta in volta a seconda delle circostanze) ad incontrarsi, per rivalutare la situazione, in considerazione delle esigenze di funzionamento dell&#8217;amministrazione, delle esigenze personali del lavoratore in part-time e di quelle degli altri lavoratori, che nel frattempo possono essere mutate. Questo per consentire al maggior numero possibile di dipendenti la possibilit\u00e0 di richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro in presenza di obiettive esigenze legate ai primi anni di vita dei figli ovvero per la cura di genitori e\/o altri famigliari, cosi come previsto anche nell&#8217;Intesa tra Governo e Parti Sociali sottoscritta il 7 marzo 2011.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda le situazioni di possibile conflitto di interesse, la relativa valutazione va svolta al momento della trasformazione e, successivamente, durante tutto il corso del rapporto, in quanto la norma prevede che &#8220;<em>il dipendente \u00e8 tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all&#8217;amministrazione nella quale presta servizio, l&#8217;eventuale successivo inizio o la variazione dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa.<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p><strong>La fase di &#8220;prima attuazione&#8221; disciplinata dall&#8217;art. 16 della L. 183\/2010.<\/strong><\/p>\n<p>La disposizione ha attribuito un potere speciale all&#8217;amministrazione durante la fase di prima attuazione operata con l\u2019art. 73 del D.L. n. 112\/2008. Il presupposto per I&#8217;esercizio del potere \u00e8 rappresentato dalla valutazione della situazione sottostante la trasformazione del rapporto, essendosi aperta una fase, limitata nel tempo, durante la quale l&#8217;amministrazione ha potuto utilizzare i criteri introdotti con la nuova norma anche per incidere su situazioni gi\u00e0 esaurite, ossia su rapporti di lavoro che erano gi\u00e0 stati trasformati automaticamente a seguito dell&#8217;istanza del dipendente per effetto del regime precedente le nuove disposizioni. In base alla norma, la valutazione potrebbe riguardare non solo l\u2019opportunit\u00e0 di mantenere il rapporto a tempo parziale, ma anche le modalit\u00e0 della collocazione temporale della prestazione, che potrebbe risultare pi\u00f9 conveniente modificare per non pregiudicare il funzionamento dell&#8217;amministrazione.<\/p>\n<p>Un limite certo rispetto alla &#8220;rivalutazione&#8221; \u00e8 dato dalla ricorrenza di quei casi in cui il dipendente \u00e8 titolare di un diritto alla trasformazione; meritano poi particolare attenzione le ipotesi che ricadono nell&#8217;ambito del titolo di precedenza e, pi\u00f9 in generale, i casi in cui il part-time sia stato fruito da parte di dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e famigliare o di dipendenti impegnati in attivit\u00e0 di volontariato.<\/p>\n<p>Affinch\u00e9 l&#8217;amministrazione possa compiere una valutazione ponderata, \u00e8 da attivare innanzi tutto, un contraddittorio con il dipendente interessato, dal quale emerga l&#8217;interesse dello stesso.<\/p>\n<p>Nell&#8217;operare la revoca, pur non ricorrendo le situazioni particolari oggetto di specifica tutela, l&#8217;interesse del dipendente al mantenimento del rapporto part-time va tenuto in considerazione anche verificando la fattibilit\u00e0 di soluzioni alternative alla revoca dello stesso, ad esempio, valutando la possibilit\u00e0 di spostamento dei dipendenti tra servizi in modo da soddisfare il fabbisogno dell&#8217;amministrazione e le esigenze degli interessati.<\/p>\n<p>Infine, il rispetto dei principi di buona fede e correttezza richiede che, allorquando sia stata effettuata una valutazione di revisione del rapporto, venga comunque accordato in favore del dipendente un congruo periodo di tempo prima della trasformazione, in modo che questi possa intraprendere le iniziative pi\u00f9 idonee per l&#8217;organizzazione della vita personale e famigliare.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 9\/2011, che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, ha fornito chiarimenti in merito al part\/time nelle Amministrazioni pubbliche di cui all\u2019art. 1, comma 2, del D.lvo n. 151\/2001, alla luce delle innovazioni intervenute con la legge n. 183\/2010, c.d. collegato lavoro.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-964","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-ultime-notizie"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/964","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=964"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/964\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":965,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/964\/revisions\/965"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=964"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=964"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=964"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}