{"id":966,"date":"2011-07-07T16:35:34","date_gmt":"2011-07-07T14:35:34","guid":{"rendered":"http:\/\/snalsfrosinone.it\/?p=966"},"modified":"2011-07-09T16:38:49","modified_gmt":"2011-07-09T14:38:49","slug":"manovra-finanziaria-il-d-l-in-gazzetta-ufficiale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.snalsfrosinone.it\/?p=966","title":{"rendered":"Manovra finanziaria: il D.L. in Gazzetta Ufficiale"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Nella G.U. n. 155 del 6-7-2011, \u00e8 stato pubblicato il decreto-legge   6 luglio 2011, n. 98 \u201cDisposizioni urgenti per la   stabilizzazione finanziaria\u201d, la cui entrata in vigore decorre dalla medesima   data. Sempre ieri, il D.L. \u00e8 stato presentato e annunciato al Senato della   Repubblica, nella seduta n. 580, prendendo il n. 2814. E\u2019 stato assegnato   alla 5\u00aa Commissione permanente (Bilancio) in sede referente oggi 7 luglio   2011.Trascriviamo, di seguito, l\u2019art. 19 riguardante la scuola:<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">Art. 19<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Razionalizzazione   della spesa relativa all&#8217;organizzazione scolastica<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong> <\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Al fine dell&#8217;attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto   di cui all&#8217;articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del   decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla   legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari straordinari dell&#8217;INVALSI e   dell&#8217;ANSAS avviano urgentemente un programma straordinario di reclutamento,   da concludersi entro il 31 agosto 2012. L&#8217;INVALSI e l&#8217;ANSAS provvedono a   realizzare il proprio programma di reclutamento nel limite della dotazione   organica dell&#8217;ente, nonche&#8217; entro il limite dell&#8217;80% delle proprie entrate   correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni   presso l&#8217;ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in cui il personale in   posizione di comando presso l&#8217;ANSAS rientra in servizio attivo nelle   istituzioni scolastiche. Dalla medesima data e&#8217; soppresso l&#8217;ANSAS ed e&#8217;   ripristinato l&#8217;Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca   educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica,   finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono   conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell&#8217;articolo 1 della legge 27   dicembre 2006, n. 296, ferma restando la soppressione degli ex IRRE.   L&#8217;Istituto si articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le   regioni.<\/li>\n<li>Successivamente   alla conclusione del programma straordinario di reclutamento, all&#8217;INVALSI e   all&#8217;INDIRE si applicano i limiti assunzionali di cui all&#8217;articolo 9, comma 9,   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla   legge 30 luglio 2010, n. 122.<\/li>\n<li>Con decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217;   e della ricerca, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze,   sono individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie   conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti dal presente   articolo, iscritte nello stato di previsione del predetto Ministero dell&#8217;istruzione,   dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca a legislazione vigente, da destinare ad un   apposito fondo da istituire nel medesimo stato di previsione finalizzato al   finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Le predette risorse   confluiscono a decorrere dal 2013 sul &#8220;Fondo ordinario per gli enti e le   istituzioni di ricerca &#8221; per essere destinate al funzionamento   dell&#8217;INDIRE e dell&#8217;INVALSI con le modalita&#8217; di cui al decreto legislativo n.   204 del 1998.<\/li>\n<li>Per garantire un processo di continuita&#8217; didattica   nell&#8217;ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall&#8217;anno   scolastico 2011-2012 la scuola dell&#8217;infanzia, la scuola primaria e la scuola   secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la   conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite   separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli   istituti compresivi per acquisire l&#8217;autonomia devono essere costituiti con   almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole   isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da   specificita&#8217; linguistiche.<\/li>\n<li>Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un   numero di alunni inferiore a 500 unita&#8217;, ridotto fino a 300 per le   istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree   geografiche caratterizzate da specificita&#8217; linguistiche, non possono essere   assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse   sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre   istituzioni scolastiche autonome.<\/li>\n<li>Il comma 4 dell&#8217;articolo 459 del testo unico delle   disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle   scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,   n. 297, come modificato dall&#8217;articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre   2003, n. 350, e&#8217; abrogato.<\/li>\n<li>A decorrere dall&#8217;anno scolastico 2012\/2013 le dotazioni   organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono   superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso   personale determinata nell&#8217;anno scolastico 2011\/2012 in applicazione   dell&#8217;articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con   modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso,   in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono   derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall&#8217;anno 2012, ai sensi   del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell&#8217;articolo 64 citato.<\/li>\n<li>Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al   comma 7 dell&#8217;articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 provvede   annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento degli   obiettivi di cui al comma 7, allo scopo di adottare gli eventuali interventi   correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi stabiliti.<\/li>\n<li>Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di   cui ai commi 7 e 8, si applica la procedura prevista dall&#8217;articolo 1, comma   621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.<\/li>\n<li>L&#8217;articolo   22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n.448, si interpreta nel senso che   il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito   ogni volta che il Ministro dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca,   di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, provvedono alla   modifica dei parametri sulla base dei quali e&#8217; determinata la consistenza   complessiva degli organici del personale docente ed ATA.<\/li>\n<li>L&#8217;organico   dei posti di sostegno e&#8217; determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e   414 dell&#8217;articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che   e&#8217; possibile istituire posti in deroga, allorche&#8217; si renda necessario per   assicurare la piena tutela dell&#8217;integrazione scolastica. L&#8217;organico di   sostegno e&#8217; assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo   scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in   ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola   provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i   singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei   docenti di classe. A tale fine, nell&#8217;ambito delle risorse assegnate per la   formazione del personale docente, viene data priorita&#8217; agli interventi di   formazione di tutto il personale docente sulle modalita&#8217; di integrazione   degli alunni disabili. . Le commissioni mediche di cui all&#8217;articolo 4 della   legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi   funzionale costitutiva del diritto all&#8217;assegnazione del docente di sostegno   all&#8217;alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante   dell&#8217;INPS, che partecipa a titolo gratuito.<\/li>\n<li>Il   personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le   aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per   motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da   presentarsi all&#8217;Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di   dichiarazione di inidoneita&#8217;, assume, con determina del Direttore generale   dell&#8217;Ufficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente   amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale   attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30   giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione   del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto vacante   e disponibile, con priorita&#8217; nella provincia di appartenenza e tenendo conto   delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con   successivo decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della   ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno   personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi   titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e   tecnico sono comunque effettuate nell&#8217;ambito del piano di assunzioni previsto   dalla normativa vigente in materia.<\/li>\n<li>Il   personale di cui al comma 12 che non presenti l&#8217;istanza ivi prevista o la cui   istanza non sia stata accolta per carenza di posti disponibili, e&#8217; soggetto a   mobilita&#8217; intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del   personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie,   degli enti pubblici non economici e delle universita&#8217; con il mantenimento   dell&#8217;anzianita&#8217; maturata, nonche&#8217; dell&#8217;eventuale maggior trattamento   stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i   successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.<\/li>\n<li>La   mobilita&#8217; di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con le facolta&#8217;   assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del   personale interessato ed avviene all&#8217;interno della regione della scuola in   cui attualmente il personale e&#8217; assegnato, ovvero in altra regione,   nell&#8217;ambito dei posti disponibili.<\/li>\n<li>Con   decreto di natura non regolamentare del Ministro dell&#8217;istruzione,   dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica   amministrazione e l&#8217;innovazione, nonche&#8217; il Ministro dell&#8217;economia e delle   finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della   legge di conversione del presente decreto, sono individuate le pubbliche   amministrazioni destinatarie del personale di cui al comma 13, le procedure   da utilizzare per l&#8217;attuazione della mobilita&#8217; intercompartimentale, nonche&#8217;   le qualifiche e i profili professionali da attribuire al medesimo personale.<\/li>\n<li>Al fine   di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di   istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17   ottobre 2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al sistema   di istruzione secondaria superiore introdotte ai sensi dell&#8217;articolo 64,   comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con   modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e&#8217; adottato senza nuovi o   maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data   entrata in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell&#8217;articolo 17,   comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove   necessario, le disposizioni legislative vigenti, su proposta del Ministro   dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, di concerto con il   Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la   Conferenza unificata, ai sensi dell&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28   agosto 1997, n. 281.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nella G.U. n. 155 del 6-7-2011, \u00e8 stato pubblicato il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 \u201cDisposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria\u201d, la cui entrata in vigore decorre dalla medesima data. 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