Amministrativi: progressioni economiche FUA 2009

Nella mattina del 7/10 svolta presso il MIUR una riunione tecnica per affrontare le situazioni segnalate, soprattutto dalla periferia, in merito alla valutazione dei titoli per le progressioni economiche relative alle graduatorie provvisorie pubblicate in data 28 e 30 settembre 2011, nell’ambito del FUA 2009.

In via preliminare, si deve evidenziare che l’Amministrazione ha proceduto alla valutazione dei titoli presentati e posseduti alla data della scadenza della domanda (29/10/2010).

Professionalità di servizio

Il servizio pre-ruolo non è stato assolutamente valutato.

Relativamente al servizio prestato, il MIUR ha proceduto a verificare, direttamente dallo stato matricolare di ciascuno, la tipologia del servizio prestato ed ha  quindi rettificato anche eventuali errori di attribuzione di punteggio eventualmente commessi dagli interessati.

Tutte le sentenze emesse dopo la data di scadenza della domanda, che riconoscono diverse anzianità, anche in via retroattiva, non saranno prese in considerazione.

Incarichi conferiti con atto formale dell’Amministrazione

Vengono valutati gli incarichi formali di rappresentanza dell’Amministrazione davanti al Giudice del lavoro, gli ulteriori incarichi conferiti, svolti oltre le attribuzioni delle proprie competenze e il  personale carico di lavoro.

 

Accesso ai ruoli dell’ex MPI o dell’ex MIUR per effetto di leggi speciali   punti 1

Le Leggi che il MIUR ha considerato valide per l’attribuzione del punteggio sono le seguenti:

–          Legge 482/68 = accesso per categorie protette.

–          Legge 68/99 = accesso per categorie protette.

–          Legge 56/87 = accesso tramite ufficio di collocamento.

–          Legge 113/85 = accesso per centralinisti non vedenti.

–          Legge 285/77 = accesso per giovani disoccupati, iscritti alle liste di collocamento, con contratto di formazione lavoro ecc. .

–          Legge 138/84 = attribuzione di posti disponibili nelle PA statali agli idonei a seguito degli esami ex DPR 663/79.

–          Legge 353/88 = graduatoria unificata nazionale degli idonei.

–          D.L. 357/89, art. 27 = accesso per idonei in concorsi del comparto scuola (Lombardia e Piemonte).

–          Legge 625/72 (D.L. 504/72) conferimento di posti disponibili agli idonei in  procedure concorsuali.

–          Legge 184/76 (art. 1, ultimo comma) = copertura dei posti disponibili con gli idonei di concorsi banditi dopo l’entrata in vigore del DPR 283/71.

Sono escluse tutte le altre norme che hanno previsto le mobilità da altri Ministeri e/o Enti.

Idoneità in graduatorie concorsuali relative ai precedenti passaggi all’interno delle aree/tra le aree o idoneità conseguita in concorsi pubblici nell’ex MPI o nell’ex MUR

Per idoneità si intende la collocazione nella graduatoria finale della procedura concorsuale che, alla data di scadenza della domanda, non ha dato effetto alla nomina ma che ha, quindi, prodotto il conseguimento  dell’idoneità.