Personale in quiescenza – Differimento di versamento di acconti di imposta di cui al DPCM 21 novembre 2011

Come è noto, il DPCM 21/11/2011 ha previsto un differimento, al saldo da effettuare nel 2012, di 17 punti percentuali da applicarsi all’atto del versamento dell’acconto, in scadenza al 30 novembre 2011, a carico dei soggetti persone fisiche tenuti a tale adempimento.

All’art. 1, comma 5, è altresì disposto che tale differimento produce effetti “esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”. Pertanto, vanno esclusi dalla rideterminazione dell’acconto all’82% i soggetti che hanno avuto trattenuta solo la prima rata di acconto 2011 da assistenza fiscale.

L’INPDAP, con la nota operativa n. 42 del 2/12 u.s., in qualità di sostituto d’imposta, a riguardo ha precisato che:

  • per i pensionati che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale 2011 (sia diretta sia tramite CAF) e che hanno avuto già la trattenuta del 1° e 2° (o unico acconto) provvederà a restituire con il rateo di pensione del mese di dicembre p.v. la differenza tra l’intero acconto già trattenuto al 99% e quanto previsto dal DPCM (82% dell’intero acconto 2011);
  • a titolo esemplificativo, se un pensionato ha già avuto trattenuto il 99% (990 euro) di quanto dovuto (1.000 euro), avrà restituita la differenza di 170 euro, calcolata tra il 99% di 1.000 euro (990 euro) già trattenuto e l’82% di 1.000 euro (820 euro) ricalcolato a seguito dell’applicazione di quanto disposto dal DPCM in argomento;
  • se, invece, lo stesso pensionato ha avuto trattenuto un importo inferiore al 99%, ma superiore all’82%, avrà restituito il maggior importo trattenuto: per cui, ad esempio, se la sua trattenuta sia stata pari a 900 euro, l’importo del rimborso sarà pari a 80 euro;
  • se l’importo trattenuto è stato inferiore all’82% dovuto, l’Istituto provvederà ad inviare la consueta comunicazione di debito residuo da modello 730, indicando, per la voce acconto Irpef, l’importo dovuto al netto del differimento del 17%: nell’esempio di cui sopra, nel caso in cui la trattenuta sia stata pari a euro 400, l’importo da versare a cura dell’interessato sarà pari a euro 420;
  • per i trattamenti pensionistici in carico presso la sede di Roma estero tale restituzione verrà effettuata sulla rata di gennaio 2012.