Decreto doppia annualità di pensione in caso di decesso delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere

Come è noto, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998 n. 407, in caso di decesso della vittima del terrorismo e delle stragi di tale matrice, della vittima della criminalità organizzata, della vittima del dovere e del sindaco vittima di atti criminali nell’ambito dell’espletamento della relativa funzione, cui sia stata riconosciuta per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dei predetti eventi delittuosi un’invalidità non inferiore al 25% della capacità lavorativa, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta sono attribuite due annualità di pensione, comprensive della tredicesima mensilità.

L’art. 10, comma 7, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella L. n. 106/2011 ha integrato il predetto articolo 2, comma 3, della L. 407/98, aggiungendo la disposizione: “Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta”. Pertanto, a decorrere dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del sopracitato decreto legge), lo competenza al pagamento del predetto beneficio è stato attribuito anche all’INPDAP che, a riguardo, con la circolare n. 18 del 5/12 u.s. ha precisato che:

  • la competenza è assunta anche per le prestazioni (doppia annualità) da erogarsi a coloro che ne abbiano diritto ai sensi dell’art. 5, comma 4, della L. 206/2004 e dell’art. 2, comma 105, della L. 244/2007 (vittime del territorio e delle stragi di tale matrice);
  • per i benefici da erogarsi in conseguenza di decessi intervenuti a decorrere dal 14 maggio 2011 gli aventi diritto dovranno presentare apposita domanda (scarica bile dal sito internet), corredata della documentazione ivi specificata, alla sede Inpdap che eroga la pensione di reversibilità che dovrà provvedere direttamente, verificate le condizioni di spettanza, al relativo pagamento;
  • il beneficio da corrispondersi agli aventi diritto è pari a due annualità, comprensive della tredicesima, dell’importo della rata mensile di pensione di reversibilità o indiretta spettante ai medesimi, al lordo di eventuale tassazione Irpef, calcolato all’atto del decesso del dante causa;
  • per quanto riguarda il regime fiscale l’Agenzia delle Entrate, con la nota prot. n. 954 – 128289/2011 del 13 ottobre 2011, ha chiarito che gli importi erogati nei confronti dei superstiti di vittime del terrorismo sono esenti dalla tassazione Irpef (art. 8 della legge n. 206/2004);
  • per i superstiti di vittime della criminalità organizzata, del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni il beneficio in questione è assoggettato ad Irpef in quanto il legislatore, nell’estendere il beneficio ai familiari delle vittime della criminalità organizzata e a quelli del dovere, non ne ha previsto il regime esentativo riconosciuto invece per i familiari delle vittime del terrorismo;
  • l’lnpdap, ha la competenza all’erogazione della c.d. doppia annualità agli aventi diritto anche per i decessi intervenuti prima del 14 maggio 2011 a condizione che tali posizioni risultino ancora pendenti presso le Amministrazioni indicate dal combinato disposto dell’art. 15 e dell’art. 2, comma l, lettere a), b) e c) e comma 2 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 e per le quali non sia già stato disposto il pagamento del citato beneficio;
  • nel caso di benefici da corrispondersi in relazione a decessi intervenuti prima del 14 maggio 2011 il calcolo della doppia annualità deve essere effettuato, secondo il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. n. 0004342 del 25 novembre 2011, come segue:
    • per i superstiti delle vittime del terrorismo che già beneficiavano della doppia annualità prima della legge n. 206/2004 ma che hanno visto ribadita e riformulata tale prestazione con tale ultima legge, va preso come parametro, in caso di decesso della vittima prima del 26 agosto 2004, l’importo della pensione a tale ultima data (data di entrata in vigore della legge 206/2004); per i decessi intervenuti dopo il 26 agosto 2004 occorre fare riferimento all’importo lordo della pensione di reversibilità spettante alla data di decesso del dante causa;
    • per i superstiti vittime del dovere, della criminalità organizzata e per sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni, iscritti all’INPDAP, va preso come parametro l’importo della pensione in corso di erogazione alla data di entrata in vigore del comma 105 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (l° gennaio 2008), qualora il decesso della vittima sia avvenuto prima di tale data; per gli eventi verificatisi dopo tale data, occorre fare riferimento all’importo determinato all’atto del decesso del dante causa (art. 2, comma 105, della L. 244/2007).