Semplificazione delle modalità procedurali di riconoscimento dei trattamenti pensionistici di privilegio

L’INPDAP con la nota operativa, n. 49 del 30/12/2011 ha fornito precisazioni:

Istituto Nazionale

di Previdenza

per i Dipendenti

dell’Amministrazione

Pubblica

Direzione Centrale Previdenza

Roma, 30 dicembre 2011

Nota operativa n. 49

 

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali

Ai Dirigenti Generali Centrali e Regionali Ai Direttori Regionali Agli Uffici autonomi di Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle

Consulenze Professionali

Alle Organizzazioni Sindacali

Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

 

Oggetto: Semplificazione delle modalità procedurali di riconoscimento dei trattamenti pensionistici di privilegio.

 

Con determinazione presidenziale n. 389 del 5 dicembre 2011, è stato modificato il regolamento del Comitato Tecnico per le Pensioni Privilegiate. In particolare è stato introdotto l’art. 6-bis, di seguito riportato.

“Nei casi in cui la patologia per la quale viene richiesta la pensione di privilegio sia la medesima che ha già dato luogo a riconoscimento della causa di servizio ai fini dell’attribuzione dell’equo indennizzo o altra prestazione correlata, il parere espresso dal Comitato di verifica di cui all’articolo 10 del DPR 29 ottobre 2001, n. 461 costituisce accertamento definitivo. In tale ipotesi, le Sedi dell’Istituto possono accogliere, senza ulteriori accertamenti, la domanda di pensione di privilegio a condizione che la competente Commissione medica, così come individuata dall’articolo 3 del Decreto ministeriale 12 febbraio 2004¹, abbia riconosciuto il richiedente, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, inabile assolutamente e permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni e abbia, altresì, individuato l’ascrivibilità della patologia alla tabella A) allegata al DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e s.m.i.”.

 

Alla luce della modifica apportata, le Sedi sono tenute ad accogliere, senza ulteriori accertamenti, la domanda di pensione di privilegio a condizione che la competente Commissione medica, così come individuata dall’articolo 3 del Decreto ministeriale 12 febbraio 2004², abbia riconosciuto il richiedente, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, inabile assolutamente e permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni e abbia, altresì, individuato l’ascrivibilità della patologia alla tabella A) allegata al DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e s.m.i.”. Con l’occasione si rappresenta che l’art. 6 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 201/2011 ha abrogato a decorrere dal 6 dicembre u.s. “gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, (…..omissis….), dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata”. Tale disposizione legislativa ha previsto che il riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione di privilegio continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 (6 dicembre 2011) solo nei confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché del personale adibito al soccorso pubblico. Sono tuttavia fatti salvi i procedimenti in corso alla data del 6 dicembre 2011, i procedimenti per i quali alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché i procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima dell’entrata in vigore del decreto legge in esame. Ulteriori disposizioni verranno fornite con la circolare esplicativa della riforma pensionistica di prossima emanazione.

 

Il Direttore Generale

Dott. Massimo Pianese

F.to Massimo Pianese

1. Azienda sanitaria locale per gli enti pubblici non economici ovvero Commissione di verifica per tutte le altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

2 Azienda sanitaria locale per gli enti pubblici non economici ovvero Commissione di verifica per tutte le altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.