Erogazione dei mutui ipotecari edilizi agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

Come è noto, il vigente regolamento per l’erogazione dei mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali approvato con determinazione presidenziale n. 362 del 23 settembre 2011, prevede, all’art. 2, comma 4, che “Con le eventuali disponibilità residue a fine anno, in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del successivo art. 3, è possibile erogare il finanziamento agli iscritti sulla base del requisito dell’unica abitazione in proprietà del nucleo familiare in comuni distanti meno di 250 km da quello ave è previsto l’acquisto“.

Il citato comma 2 dell’art. 3 stabilisce in via generale che il mutuo può essere concesso qualora né l’iscritto, né un componente del nucleo familiare, siano proprietari di abitazione “in tutto il territorio nazionale“.

La gestione ex Inpdap con la nota prot. 1064 del 15/2 u.s., a riguardo chiarisce che la deroga di cui all’art. 2, comma 4, va intesa nel senso che con le eventuali disponibilità residue a fino anno – anziché sulla base del requisito dell’unica abitazione (quella oggetto del finanziamento) in proprietà del nucleo familiare su tutto il territorio nazionale – è possibile concedere il mutuo sulla base dell’unica abitazione (quella oggetto del finanziamento) in proprietà del nucleo familiare in comuni distanti meno di 250 km dal comune in cui è previsto l’acquisto, cioè che detta abitazione (oggetto del finanziamento) sia l’unica in proprietà del nucleo familiare in un raggio di 250 km dal Comune in cui è sita l’abitazione oggetto del finanziamento.