Personale A.T.A. – Concorsi per soli titoli per i profili professionali dell’area A e B

Con la nota ministeriale prot. 1293 del 22/2 u.s., vengono fornite le istruzioni e le indicazioni operative per gli aspiranti all’insegnamento nelle graduatorie permanenti dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA per l’a.s. 2011/2012.

 Nota n. 1293 del 22 febbraio 2012
Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94. – Istruzioni e indicazioni operative

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

N – Servizio Civile

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l’ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico.

Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria.

In relazione alle disposizioni sopra enunciate i periodi di servizio civile prestati fino alla data del 31 dicembre 2005 sono ritenuti validi nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio.

Discende da quanto sopra che il servizio civile prestato successivamente all’eliminazione dell’obbligo del servizio di leva non può essere considerato come servizio prestato presso una pubblica amministrazione.

L’attivita’ , infatti, svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro…….(art. 9 del D.lvo 77/2002) e , pertanto, tale servizio non è oggetto di valutazione nelle procedure di reclutamento di personale ATA , con riferimento a tutti i profili professionali ivi previsti.

O – Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato ; Azienda di stato Servizi  Telefonici –

I servizi prestati presso Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato ; Azienda di stato Servizi Telefonici sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati rispettivamente fino al 31.12.1993 ( Poste e telecomunicazioni) , 13.06.1985 (Ferrovie dello Stato) , 13.12.1992 ( Azienda di Stato Servizi Telefonici ) .

P – Conservatori ed accademie

Fino all’anno accademico 2002/03, il servizio effettivo prestato in qualità di ”collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato, è stato considerato valido ai fini dell’ammissione ai suddetti concorsi per soli titoli e come tale valutato.

Si conferma invece che, a decorrere dall’anno accademico 2003/2004, il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.

Q – Riserve

Il punto 4 dell’allegato E alla O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 è integralmente sostituito come segue :

“ 4 -Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata , congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti prescritti dal bando.

A decorrere dall’entrata in vigore del citato D.Lgs. 66/2010 è abrogato l’art. 18, comma 6 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 nonché l’art. 11, comma 1, lett c) del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236 e, pertanto, le categorie di volontari beneficiarie della riserva sono le seguenti:

– volontari in ferma breve 3 o piu’ anni;

– volontari in ferma prefissata 1 o 4 anni;

– ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata.”

Conclusioni

Nel rammentare che sia l’inserimento che l’aggiornamento delle citate graduatorie si basa sul principio dell’autodichiarazione, si fa presente che nei soli casi in cui l’aspirante abbia fornito notizie imprecise o contraddittorie, oppure dati di dubbia interpretazione, il responsabile del procedimento, dopo aver contattato l’interessato, svolgerà la necessaria attività di rettifica o di integrazione, al fine di rendere inequivocabile i contenuti dell’autodichiarazione.

A far data dalla pubblicazione della presente nota nel sito Internet del Ministero Istruzione è soppressa la nota 1603 del 24 febbraio 2011.

Tutti i riferimenti alla nota 1603 del 24 febbraio 2011 sono modificati con riferimento alla presente nota.

Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota tra tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando che la stessa viene diffusa anche attraverso le reti INTRANET ed INTERNET.

Si ringrazia per la collaborazione

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta