Mobilità personale docente educativo ed A.T.A. a.s. 2012/13

Nella mattinata del 29/02/2012, si è proceduto, presso il MIUR, alla sottoscrizione definitiva del CCNI concernente la mobilità del personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2012/2013.

Vi ricordiamo che l’ipotesi di contratto era stata sottoscritta in data 15/12/2011 e, come previsto dall’art. 40 bis del D.L. 165/01, così come sostituito dall’art. 55 del D.Lvo n. 150/2009 (Decreto Brunetta), era stata inviata alla presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica e al MEF per la prevista verifica della compatibilità economico finanziaria, espressa con nota del 27/02/2012.

Nel rinviarvi ad una attenta lettura del testo del contratto sottoscritto in data odierna, (congiuntamente al verbale di stipula e alla certificazione pervenuta del 27/02 dalla presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica) vi precisiamo che il contratto è identico a quello sottoscritto in ipotesi il 15/12/2011, tranne ovviamente la data di sottoscrizione.

Vi precisiamo, altresì, che le modifiche apportate rispetto al testo del precedente CCNI, (CCNI 22/02/2011, relativo all’a.s. 2011/12) sono riportati in carattere grassetto per facilitarne la lettura. Ve ne segnaliamo alcune, omettendo quelle ovvie, quali ad esempio quelle relative agli aggiornamenti di data, da a.s. 2011/12 ad a.s. 2012/13.

All’art. 1 – (CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO) – al punto 4 è stata prevista la riapertura del confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, sia a seguito della definizione degli organici per l’a.s. 2012/13, sia in attuazione del nuovo dimensionamento della rete scolastica previsto dall’art. 19 del D.L. N. 98 del 6 luglio 2011 convertito in L. 15/7/2011 n. 111.

Sarà, inoltre, riaperto il confronto negoziale per definire la mobilità del personale docente inidoneo che fa richiesta di transitare nei ruoli di personale ATA ai sensi della citata legge 111/2011.

All’art. 2 – (MOBILITÀ TERRITORIALE A DOMANDA ED UFFICIO – DESTINATARI) – è stato precisato, al comma 2 che il blocco triennale dei trasferimenti interprovinciali, previsto dalla legge 124/99 si applica al personale docente ed educativo assunto fino all’1/9/2010 (anche con decorrenza giuridica); sempre al comma 2 è stato chiarito che, in applicazione dell’art. 9 comma 21 della legge 106/2011, il personale docente, assunto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della legge, nell’a.s. 2011/2012 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti interprovinciali per un quinquennio, computato dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.

E’ stato altresì chiarito, in maniera esplicita, anche su richiesta della nostra Delegazione, che il blocco quinquennale non si applica ai docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010/2011.

E’ stata , espressamente precisata la non applicazione di tale normativa al personale docente ed educativo beneficiario delle precedenze di cui all’art. 7 comma 1, punti I, III e V del contratto.

Al comma 4 è stata contemplata, su nostra esplicita richiesta, per il personale nominato a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, la riammissione nei termini entro 5 giorni dalla nomina.

All’art. 6 – (SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI MOBILITÀ) – è stato inserito il punto 1 c, in cui si chiarisce che non sono disponibili per le operazioni di mobilità, finché non saranno definiti i titoli di accesso, i posti relativi agli insegnamenti di nuova istituzione nei licei musicali e coreutici, fino alla definizione dei titoli di accesso agli stessi. L’elenco di tali discipline è stato inserito nella nota 2 all’art. 6.

All’art. 7 – (SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONI DALLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO) – vi segnaliamo le modifiche appresso riportate:

Ø       al punto II (personale trasferito d’ufficio negli ultimi 8 anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità), è stato sostituito il termine “settennio” con “ottennio”. È stato, altresì, precisato che la precedenza contemplata in tale punto non trova applicazione nei casi di modifica della provincia di titolarità (sia per mobilità professionale che per mobilità territoriale interprovinciale). Sono state fatte, inoltre, delle precisazioni ai fini della valutazione del punteggio della continuità del servizio, per il personale che non abbia ottenuto (pur avendolo richiesto in ogni anno dell’ottennio) il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità. Per tale personale al termine dell’ottennio, il punteggio della continuità sarà riferito, esclusivamente, al servizio maturato nella scuola o istituto di attuale titolarità.

Ø       Al punto III – (personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative), al punto 2), relativo al personale che ha bisogno di cure a carattere continuativo, è stato precisato “non necessariamente disabile”.

Ø       Al punto IV – (personale trasferito d’ufficio negli ultimi 8 anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità), è stato sostituito il termine “settennio” con “ottennio”.

Ø       Al punto V – (assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità, ovvero assistenza del figlio unico al genitore con disabilità), sono state apportate alcune modifiche sostituendo, ai fini della procedura dei trasferimenti con precedenza prevista dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge n. 104/92, la terminologia “assistenza continuativa”, aggiornandolo con la nuova normativa che prevede l’individuazione del “referente unico che presta assistenza….” Nel caso di figlio che assiste un genitore, in qualità di referente unico, la precedenza (prevista solo nella mobilità provinciale), viene riconosciuta soltanto se il richiedente documenta le sottoelencate condizioni:

–          impossibilità del coniuge di provvedere a tale assistenza per motivi oggettivi;

–          impossibilità da parte degli altri figli, (documentata con autodichiarazione) di non poter provvedere alla effettiva assistenza nel corso dell’a.s.; tale autodichiarazione degli altri figli, non è necessaria nel caso in cui il richiedente la precedenza quale referente unico sia l’unico convivente con il genitore;

–          di essere l’unico figlio che ha chiesto di fruire, per l’intero a.s. in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza o del congedo straordinario previsto dall’art. 42 comma 5 del D.lvo n. 151/01.

         In mancanza anche di una sola delle condizioni previste la precedenza, ai fini della mobilità provinciale, potrà essere usufruita solo nella mobilità annuale.

Al comma II – (esclusione dalla graduatoria di istituto dei perdenti posto), sono state apportate alcune modifiche, prevedendo espressamente, per il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti V) e VII), non inserito in graduatoria di istituto per i perdenti posto, l’obbligo di dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione dalla graduatoria; in tali casi il Dirigente Scolastico riformulerà la graduatoria di istituto e rideterminerà le nuove posizioni di soprannumero.

All’art. 9 – (DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI) – al punto a) (certificazioni mediche), è stata contemplata, solo per le patologie oncologiche, la possibilità di documentazione in via provvisoria nel caso in cui le commissioni mediche non si pronuncino entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dei richiedenti. Inoltre, sempre all’art. 9, sono state modificate alcune terminologie per renderle coerenti a quelle già utilizzate, nell’art. 7 punto V in relazione al “referente unico”.

All’art. 20 – (INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA) – è stato aggiunto un comma 2 – (costituzione di nuovi percorsi conseguenti al riordino della scuola secondaria di secondo grado), relativo ai casi in cui in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, dotati di un unico organico, si costituiscano organici distinti per effetto della trasformazione di precedenti corsi in nuovi percorsi di studio. L’Ufficio territoriale provvederà, a domanda, e in base alla preferenza espressa e alla graduatoria, all’assegnazione dei docenti del preesistente istituto sull’organico del nuovo percorso. I docenti titolari nell’istituto originario, risultati soprannumerari dopo l’effettuazione dell’operazione sopra riportata, hanno titolo ad usufruire del rientro con precedenza in uno dei percorsi di studio derivante dalla separazione degli organici.

È stato inoltre aggiunto un comma 4 – (Disposizioni comuni) – in cui si chiarisce che tutti i docenti che abbiano acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 20, possono produrre domanda di trasferimento nei termini previsti per i perdenti posto.

All’art. 21 – (INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA) – sono state effettuate alcune precisazioni al comma 9, in relazione agli insegnanti da considerare in soprannumero ai fini del trasferimento d’ufficio, precisando che i docenti individuati al primo punto sono quelli entrati a far parte dell’organico con decorrenza dal precedente 1° settembre con mobilità a domanda volontaria e che al secondo punto sono compresi i docenti entrati a far parte dell’organico anche dal precedente 1° settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

All’art. 23 – (INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO) – al comma 11 sono state apportate modifiche analoghe a quelle previste nell’art. 21 comma 9 per gli insegnanti della scuola primaria e dell’infanzia.

All’art. 37 bis – (MOBILITA’ INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA) – al comma 1 è stato precisato che gli insegnanti di religione cattolica partecipano alle operazioni di mobilità territoriali a domanda volontaria. Inoltre al comma 7, ai fini dell’individuazione della posizione di soprannumero degli insegnanti di religione cattolica è stato precisato che la graduatoria è “per ambiti territoriali diocesani e predisposta dall’ufficio scolastico competente”

All’art. 48 – (DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E INDIVIDUAZIONE DEL RESTANTE PERSONALE SOPRANNUMERARIO) – (individuazione del personale ATA perdente posto) – al comma 5, ai fini della individuazione dei soprannumerari sono state apportate per il personale ATA modifiche analoghe a quelle apportate agli art. 21 comma 9 e art. 23 comma 11 per l’individuazione dei perdenti posto del personale docente.

Presentazione delle domande

Per quanto attiene la presentazione delle domande, vi precisiamo che i termini iniziali e finali per la presentazione delle stesse, oltre ad alcune specifiche modalità, saranno fissate con specifica Ordinanza Ministeriale, già sottoposta in bozza quale informativa alle OO.SS. e che provvediamo ad inserire soltanto in area riservata per uso interno, in quanto non ancora ufficiale.

Vi comunichiamo che tale bozza di ordinanza è già stata inviata alla firma del Ministro che si prevede possa firmare in tempi brevissi, forse domani. Come potrete constatare è stata prevista dal MIUR un’unica data di scadenza delle domande che saranno effettuate entro il termine ultimo del 30/03 p.v..

Vi ricordiamo che la presentazione delle domande di mobilità per l’a.s. 2012/13, avverrà via web, tramite procedura POLIS, per i docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado. Il personale educativo e il personale ATA, presenteranno, invece, le domande in cartaceo.

Vi comunichiamo, inoltre, che nella prossima settimana è prevista una riapertura della contrattazione in relazione alla mobilità del personale docente inidoneo che abbia prodotto domanda per transitare nei ruoli del personale ATA.