Decreto semplificazioni – Emendamenti sulla scuola (art. 50 – autonomia responsabile e art. 50 bis – dirigenti scolastici)

Nel corso dei lavori parlamentari del 6 marzo le commissioni competenti hanno approvato due emendamenti relativi alla scuola:

–       emendamento 50.10 a firma dell’on. Ghizzoni ed altri che ripropone l’emendamento bocciato in sede di conversione del milleproroghe sull’autonomia responsabile con la previsione di ulteriori 10.000 posti per l’organico dell’autonomia destinati al supporto dell’autonomia scolastica, per il potenziamento dell’offerta didattica e per gli interventi perequativi. Successivamente alla sua approvazione, il governo ha ritirato l’appoggio all’emendamento che è ritornato all’esame della commissione X Attività produttive, commercio e turismo. La Segreteria Generale è impegnata in queste ore in una forte attività di sensibilizzazione sulle forze di governo e parlamentari perché l’emendamento venga approvato, in coerenza con la nostra posizione che, da sempre e per prima, rivendica l’istituzione dell’organico funzionale, e il  suo potenziamento, quale condizione per garantire un ottimale funzionamento della scuola ed assicurare nel contempo la stabilizzazione del personale precario.

–       emendamento 50.01 a firma dell’on. Pelino che introduce un articolo 50-bis che prevede una sanatoria per l’accesso al ruolo dei dirigenti scolastici per le seguenti categorie:

–          candidati risultati idonei in precedenti concorsi che non hanno partecipato alla formazione per mancanza di posti;

–          incaricati di presidenza del triennio 2008/2009 – 2010/2011.

Per i candidati per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione a concorsi a dirigente scolastico è previsto un temporaneo incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario.

ART. 50.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.

(Autonomia responsabile).

1. Al fine di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. È attivato, nel rispetto della vigente normativa contabile, un Fondo unico d’istituto che comprende il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e quello per il personale di ciascuno dei quattro Programmi relativi ai vari gradi di istruzione del Bilancio del MIUR. In tale Fondo, oltre alle risorse attualmente destinate al finanziamento delle competenze vigenti, confluiscono tutte le risorse destinate alle diverse tipologie di spesa: sicurezza, dispersione scolastica, offerta formativa ed interventi perequativi, interventi vari a favore dell’istruzione, stanziamento per il Piano programmatico degli interventi per la scuola, risorse contrattuali destinate alla valorizzazione del personale della scuola, al fine di rinforzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche mediante una programmazione autonoma delle finalità di spesa e di gestione.

3. In relazione al personale docente e ATA sono definiti:

a)      per ciascuna istituzione scolastica, un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alla sperimentazione e allo sviluppo di nuove metodologie per l’innovazione dell’attività didattica, al recupero, all’integrazione e al sostegno degli alunni con disabilità e alla programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;

b)      b) un organico di rete con particolare riferimento alle esigenze di integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali nonché alla prevenzione dell’abbandono e al contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica.

4. L’organico dell’autonomia di cui al comma 3 è costituito da tutti i posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno.

5. È abrogato il comma 81 dell’articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183;

6. L’organico dell’autonomia rimane determinato ai sensi dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, salvo quanto disposto al successivo comma 7. In sede di prima applicazione l’organico dell’autonomia è determinato in misura uguale a quello dell’anno scolastico 2011/2012 pari a 724 mila posti docenti e 233.100 posti Ata, fermo restando anche per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti Ata.

7. L’organico dell’autonomia comprende ulteriori diecimila posti, da attivare successivamente alla definizione di una apposita sequenza contrattuale che non rechi nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, destinati al supporto dell’autonomia scolastica, per la flessibilità e il potenziamento dell’offerta didattica e per gli interventi perequativi.

8. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomie, sono stabiliti i criteri per la determinazione degli organici di cui ai commi 4 e 6.

9. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, si provvede ai sensi dei commi 10 e 11.

10. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, adotta nuove modalità di gioco del Lotto, variando l’assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. L’attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

11. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito erariale complessivo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. Dall’applicazione della norma di cui al precedente comma non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

50. 10. (ulteriore nuova formulazione). Ghizzoni, Coscia, Pes, De Pasquale, Bachelet, Russo, Rossa, Siragusa, De Torre, Melandri, Levi, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli

Dopo l’articolo 50 inserire il seguente:

Art. 50-bis.

(Dirigenti scolastici).

1. I candidati risultati idonei a seguito dell’espletamento di un concorso a dirigente scolastico, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, poiché non rientranti nel contingente previsto, sono immessi in ruolo, previo esperimento di un corso di formazione della durata di quattro mesi e previo positivo superamento di un colloquio selettivo sulle tematiche oggetto del corso di formazione.
2. I docenti incaricati della presidenza nel triennio 2008/2009-2010/2011 sono ammessi ad un periodo di formazione previo superamento di un esame colloquio, ai fini dell’immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca disciplina con proprio decreto le modalità di svolgimento dell’esame colloquio e del periodo di formazione.

3. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema scolastico e dare provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione ai concorsi a dirigente scolastico alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L’incarico di direzione è remunerato in misura pari all’ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l’anno scolastico 2011/2012, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. I posti che conseguentemente si rendono disponibili sono accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate per ciascun anno scolastico.

50. 01. Pelino.