Nella mattinata di oggi si è tenuto al MIUR un incontro con il seguente o.d.g.: “personale docente inidoneo art. 19 L. 111/2011 – Definizione criteri per mobilità e inquadramento giuridico ed economico”.
L’Amministrazione ha chiesto alle OO.SS. di esprimersi, per conoscere il pensiero delle stesse.
In premessa la delegazione SNALS-CONFSAL, nel ricordare, con forza, che il personale docente inidoneo ha subito, a causa dei risparmi posti a motivazione dell’art. 19 della legge 111/2011, delle gravi ingiustizie, ha sostenuto la tesi che, nell’attuale contrattazione, occorre garantire a tale personale, che abbia chiesto di transitare nei ruoli ATA, le più ampie tutele, sia per la mobilità, con la quale verrà assegnata a partire dall’a.s. 2012/2013 la sede definitiva, sia per l’inquadramento giuridico ed economico, ed in conseguenza ha chiesto che:
- per quanto attiene la mobilità sia predisposto, avvalendosi della riapertura di contrattazione contemplata nell’art. 1 comma 4 del CCNI 29/2/2012, un CCNI molto sintetico, che si riferisca al CCNI per tutte le parti compatibili, e preveda, per il personale docente inidoneo che ha chiesto di transitare nei ruoli ATA, una valutazione secondo i parametri indicati nell’allegato E “tabella di valutazione dei titoli e dei servizi” annessi a tale contratto;
- il servizio prestato in qualità di docente sia equiparato a quello indicato in tabella per il servizio prestato nel “profilo professionale di appartenenza”;
- sia prevista ogni possibile tutela in modo da non aggravare ulteriormente le penalizzazioni già subite a seguito della legge 111/2011.
Per l’inquadramento giuridico ed economico lo SNALS-CONFSAL ha richiesto, contrariamente alla proposta verbale dell’Amministrazione, che intende prevedere un inquadramento ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 165/2001, di consentire il mantenimento pieno dello stipendio e della progressione economica di docente.
Lo SNALS-CONFSAL continuerà a battersi con forza e convinzione per tutelare al meglio i docenti inidonei.