Docenti inidonei: nessun accordo al MIUR

Nei numerosi incontri, tenutisi al MIUR per definire l’inquadramento e il trattamento economico dei docenti inidonei, che abbiano chiesto il passaggio nei ruoli ATA, e per la riapertura del CCNI per definire la mobilità di tale personale, ai fini dell’assegnazione della sede definitiva, è apparso subito insanabile il contrasto tra le richieste dello SNALS-Confsal e delle altre OO.SS. per l’inquadramento economico e la posizione dell’Amministrazione, a nostro avviso estremamente restrittiva.

Le OO.SS. hanno deciso, unanimemente, di non voler nemmeno sottoscrivere il verbale dell’incontro del 20/3/2012, nel quale l’Amministrazione “fotografava” la posizione dell’Amministrazione e delle OO.SS. . Le stesse sostenevano, con forza, la necessità di mantenimento, nel passaggio ai ruoli ATA, del trattamento economico e della progressione di carriera previsti per il personale docente a t.i., nel passaggio a domanda nei ruoli ATA. In via subordinata, le OO.SS. hanno richiesto che l’inquadramento nei ruoli ATA consenta, comunque, il mantenimento del maggior trattamento economico in godimento, per effetto di assegno ad personam, con la chiara precisazione che lo stesso non fosse riassorbibile e che fosse comunque rivalutabile.

La richiesta delle OO.SS. era motivata dalle argomentazioni, concordate e appresso riportate:

  • il contratto (art. 45 c. 1 del D.lgs 165/01) è sovrano, anche rispetto alla legge, in materia di “trattamento economico fondamentale ed accessorio”. Pertanto, è legittimo disciplinare la materia anche in difformità rispetto a quanto previsto dal legislatore (art. 19, c. 12, L. 111/2011);
  • Il personale in argomento con il passaggio nei ruoli e profili ATA, ancorché a domanda volontaria, subisce un oggettivo demansionamento. Tale trattamento non è previsto da alcuna legge, tanto meno dal D.lgs 165/01 come modificato dal D.lgs 150/09;
  • il subire un danno permanente, anche dal punto di vista economico e salariale, non solo è inaccettabile ma anche incostituzionale;
  • il prevedere il mantenimento del maggior trattamento economico con un assegno personale “riassorbibile” rispetto ai futuri aumenti contrattuali:
  • lede l’autonomia delle parti nel prossimo CCNL;
  • ingenera situazioni anomale, in quanto l’eventuale futuro conseguimento di miglioramento di status giuridico ed economico, (ad es. le posizioni economiche) potrebbe non tradursi in incrementi retributivi, proprio a causa dell’assegno personale riassorbibile;
  • elimina, per una parte consistente del personale, fino alla pensione, ogni rivalutazione del salario sia di legge che contrattuale;
  • l’attribuzione dell’assegno personale non riassorbibile e rivalutabile, non determina, nell’immediato, alcun costo aggiuntivo. I maggiori oneri, per effetto degli eventuali futuri incrementi contrattuali, troveranno, infatti, adeguata copertura nei costi contrattuali stessi.

 

L’Amministrazione ha ritenuto che le richieste congiunte delle OO.SS. siano in assoluto contrasto ai criteri di inquadramento previsti dalla norma e determinano, inevitabilmente aggravi economici rispetto a quanto previsto dalla L. 111/2011.

L’Amministrazione ha ribadito altresì, che, a tale personale, all’atto dell’inquadramento, va attribuito il trattamento economico spettante alla posizione iniziale in base alle vigenti tabelle contrattuali; tale trattamento, ha aggiunto l’Amministrazione, va integrato con assegno ad personam, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Stante l’insanabile disparità di vedute tra il MIUR e le OO.SS. in materia di inquadramento, si è interrotta la trattativa sull’inquadramento economico, per la quale, fin dall’inizio, sembrava, purtroppo, inevitabile la rottura finale.

L’Amministrazione procederà ad emanare una circolare per assegnare, prevedibilmente in termini brevissimi, la sede provvisoria nei ruoli ATA al personale inidoneo, non accogliendo la forte richiesta prodotta dallo SNALS-Confsal e dalle altre OO.SS., nei vari incontri, di non procedere, ad a.s. ormai avanzato, ad una assegnazione di sede provvisoria. Ciò, in quanto, tale assegnazione comporterà inevitabili disagi ai docenti inidonei, il licenziamento dei supplenti nominati sui posti accantonati per l’assegnazione della sede al personale inidoneo, nonchè una inevitabile discontinuità nella organizzazione del lavoro delle Istituzioni Scolastiche.

Lo SNALS-Confsal ribadisce la propria contrarietà, anche su tale ultima emananda circolare, ritenendo che, ancora oggi, sia sufficiente il solo conferimento giuridico di nomina a tale personale, in modo da consentire la possibilità di partecipare alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2012/13, ai fini dell’assegnazione della sede definitiva, a quanti confermeranno la volontà di transitare nei ruoli ATA, sottoscrivendo il relativo contratto individuale di lavoro.

Lo SNALS-Confsal si riserva di studiare ed intraprendere ogni successiva azione a tutela dei docenti inidonei.