L’INPS – gestione ex INPDAP – con il messaggio n. 8855 del 23/5 u.s. ha fornito le precisazioni che seguono in merito al trattamento di quiescenza del personale della scuola che cesserà dal servizio l’1/9 p.v..
I dati necessari per la liquidazione ed il pagamento del trattamento pensionistico, ivi compreso il personale A.T.A. e gli insegnanti tecnico – pratici (I.T.P.) provenienti dagli Enti locali per effetto dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, perverranno anche quest’anno, alle sedi periferiche della gestione ex Inpdap con la consueta trasmissione dei relativi flussi informatici.
Le domande di pensione, devono essere presentate da parte degli interessati entro il 30 giugno avvalendosi o dell’assistenza gratuita delle organizzazioni di Patronato che dovranno trasmetterle all’Istituto utilizzando il canale telematico ad essi dedicato, oppure compilando e trasmettendo direttamente la domanda di pensione on-line previa autenticazione che sarà possibile effettuare accedendo all’apposita sezione del sito www.inpdap.it.
Gli Uffici scolastici provinciali (ex C.S.A.) hanno già trasmesso con un primo flusso le informazioni relative ad alcune posizioni. I dati relativi alle ulteriori posizioni dovranno essere trasmessi con l’apposito flusso informatico alle sedi della gestione ex INPDAP secondo le scadenze di seguito riportate ed indipendentemente dalla tipologia della scuola:
- 24 maggio;
- 07 giugno;
- 21 giugno;
- 05 luglio;
Gli Uffici scolastici provinciali dovranno inviare alle rispettive sedi territoriali della gestione ex Inpdap, in concomitanza con la trasmissione informatica dei dati, i prospetti cartacei relativi alle pratiche inserite nel flusso.
A partire da quest’anno il flusso conterrà anche i dati del personale che ha trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del DM n. 331/1997; per questi soggetti la lavorazione nel sistema sarà possibile solo dopo aver ricevuto il cartaceo con l’indicazione della percentuale di Part-time da applicare. Tale percentuale dovrà essere indicata in fase di acquisizione della domanda.
Nell’ipotesi in cui un soggetto ricompreso tra il personale A.T.A. o tra gli insegnanti tecnico-pratici (I.T.P), provenienti dagli Enti locali, chieda la liquidazione del trattamento pensionistico più favorevole tra quello determinato con le regole della Cassa Stato (CTPS) e quello determinato con le regole della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL); qualora risulti più favorevole il calcolo con le regole della CPDEL, la liquidazione della pensione dovrà necessariamente avvenire tramite l’applicativo pensioni specifico.
La competenza alla lavorazione della pratica è attribuita alla sede provinciale dove è ubicata l’ultima sede di lavoro del pensionando. Pertanto, al fine di consentire l’individuazione dell’ultima scuola di appartenenza, il MIUR ha invitato gli istituti scolastici a trasmettere correttamente i dati richiesti e, in particolare, il CAP e il COP della scuola in modo da rispettare, nella generalità dei casi, il criterio di ripartizione individuato dall’Istituto.
Nei casi residuali ed eccezionali in cui il MIUR non possa fornire il dato relativo all’ultima scuola di riferimento, provvederà ad indicare l’USP (Ex CSA – Provveditorato provinciale) di riferimento.