Chiarimenti sulla decertificazione

Come è noto, al fine di dare concreta attuazione al processo di decertificazione l’art. 15, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 ha novellato il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma 2, all’art. 40. Tale norma, per evitare che le Pubbliche amministrazioni continuino a chiedere al privato il deposito di certificati rilasciati da altre Pubbliche amministrazioni e per garantire il ricorso, a pieno regime, allo strumento delle autocertificazioni o dell’acquisizione d’ufficio dei certificati, ha previsto che sul certificato stesso sia apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

In ordine alla corretta applicazione della novella introdotta dall’art. 15 suddetto, l. n. 183 del 2011, il dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 5/12 del 23/5 u.s., ha fornito i chiarimenti che seguono.

 

Certificati rilasciati per l’estero

La regola del divieto di depositare ad un’Amministrazione un certificato rilasciato da altra Pubblica Amministrazione si applica solo tra Amministrazioni dello Stato italiano.

Pertanto, ove il privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all’estero o ad un’Amministrazione di un Paese diverso dall’Italia la dicitura prevista dall’art. 40, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 non deve essere apposta.

Per evitare che tale certificato venga poi di fatto prodotto ad una Pubblica amministrazione italiana – e sia quindi nullo – deve essere apposta la dicitura «Ai sensi dell’art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000,  n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero».

 

Certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie

La novella introdotta dall’art. 40, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 – secondo cui le Amministrazioni sono tenute ad apporre sui certificati, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» – si applica solo nei rapporti tra Pubbliche amministrazioni (e, nei limiti di cui all’art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000, ai gestori di pubblici servizi) tra le quali non sono certamente annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale.