Contrasto all’uso del contante riguardo al pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito. Messaggio INPS

Come è noto, all’art. 12, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, prevede, tra l’altro, che i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni o comunque ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all’ articolo 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Con successivo intervento normativo, art.3, comma 3, D.L. 2 marzo 2012 n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44, è stata differita al 1° luglio 2012 l’entrata in vigore del divieto in capo alle pubbliche amministrazioni di pagamento di emolumenti in contanti o con assegno circolare per importi superiori a 1.000 euro.

L’INPS, con il messaggio n. 10995 del 2/7/2012, a riguardo ha fornito le precisazioni seguenti:

  • la fase di avvio delle nuove modalità di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2012, avverrà cose segue:
  • se il beneficiario della prestazione è già titolare di conto corrente postale o di libretto postale nominativo ordinario o INPS Card, potrà richiedere, direttamente allo sportello, il contestuale versamento dell’intero importo spettante sul rapporto di conto in essere;
  • se il beneficiario della prestazione non è titolare di alcun rapporto di conto corrente o di libretto postale nominativo ordinario o INPS CARD, l’addetto allo sportello postale proporrà l’apertura di un libretto postale nominativo ordinario e l’accreditamento sul medesimo della somma spettante;
  • se il beneficiario accetta la proposta e sottoscrive la modulistica per la richiesta di accredito e l’apertura del libretto, l’Ufficio postale procederà contestualmente al pagamento in suo favore;
  • se invece il beneficiario non aderisce alla proposta offerta, l’addetto allo sportello postale informerà l’interessato che non potrà ottenere immediatamente il pagamento e che dovrà recarsi presso la Sede INPS territorialmente competente per comunicare le coordinate IBAN del rapporto di conto prescelto sul quale le somme riaccreditate devono essere riemesse in pagamento;
  • per tutte le prestazioni temporanee, ad eccezione del TFR, qualora dalla lavorazione emergano pagamenti superiori a 1.000 euro, la Sede Inps deve necessariamente scegliere il canale Banca d’Italia/Poste per evitare la mancata finalizzazione dei pagamenti a seguito di filtro bloccante introdotto dai centri applicativi delle banche;
  • nel periodo di avvio dell’operazione (luglio-settembre 2012), laddove possano essere rilevate significative concentrazioni di pagamenti presso alcuni CAP di Uffici postali da gestire con le modalità concordate, in considerazione dei tempi prospettati da Poste italiane per l’apertura del libretto postale ed erogazione del trattamento al singolo beneficiario, in presenza di evidenti cause di forza maggiore collegate a dette circostanze, al fine di evitare il gravissimo disagio di rinvii di riscossioni per i beneficiari disoccupati o sospesi, l’Ufficio postale provvederà ad assicurare, comunque, il pagamento allo sportello con le consuete modalità, rinviando ad un secondo momento il completamento della formalizzazione delle operazioni di domiciliazione.
  • per agevolare l’attività delle Poste, l’Inps si è impegnato, per tutti i pagamenti PSR per i quali i beneficiari non hanno comunicato una domiciliazione, ad inviare, a livello centrale, giornalmente a Poste italiane, insieme con il flusso di pagamento veicolato mediante Banca d’Italia, un report con la distribuzione territoriale di tutti gli importi superiori a 1.000 euro, divisa per Codice di avviamento postale, consentendo una migliore pianificazione organizzativa necessaria per far fronte agli eventuali picchi di lavoro.
  • nelle ipotesi di pagamenti del TFR Fondo di garanzia e crediti diversi, la banca di riferimento comunicherà al beneficiario lo sportello bancario presso cui sarà accreditato l’importo; qualora gli importi siano superiori a 1.000 euro, per la riscossione del TFR sarà necessario, come per le altre prestazioni, aprire un conto corrente o libretto nominativo. Entro il 60° giorno di calendario dalla data di invio dell’avviso al beneficiario da parte della banca ovvero a richiesta della sede Inps, la banca dovrà riaccreditare con valuta compensata le somme non riscosse;
  • restano ferme le consuete modalità di trasmissione delle quietanze da parte delle Banche convenzionate al fine del tempestivo esercizio dell’azione di surroga.