Congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore; Voucher alla madre lavoratrice

Il Dipartimento della Funzione Pubblica – Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale – con il parere prot. 8629 del 20/2 u.s., ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 4, comma 24, della L. n. 92 del 2012 ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dell’avvenuta adozione del decreto attuativo, previsto dal comma 25 dello stesso articolo, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 dicembre 2012, avente ad oggetto la definizione dei criteri per l’accesso e modalità di utilizzo degli istituti per i lavoratori del settore privato (v. notizia pubblicata il 20/2 u.s.).

A riguardo, il D.F.P. ha precisato che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del D.lgs. n. 165/2001, atteso che, come disposto dall’art. 1, commi 7 e 8, della citata L. n. 92 del 2012, tale applicazione è subordinata all’approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel D.Lgs. n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto.