Sentenza TAR Lazio n. 2446/2013 – art. 24 D.L. n. 201 del 2011, convertito in L. n. 214 del 2011

Il Dipartimento della Funzione Pubblica – Servizio Studi e Consulenza Trattamento Personale – con la nota prot. 41876 del 16/9 u.s. ha fornito un parere in merito alla linea da seguire dopo la pronuncia della sentenza TAR Lazio n. 2446 del 2013, con la quale è stata annullata la propria circolare n. 2 dell’8/03/2012, nella parte in cui indirizza le pubbliche amministrazioni a collocare a riposo al compimento del limite ordinamentale i propri dipendenti che hanno raggiunto un qualsiasi diritto a pensione prima del 31/12/2011 e che sono quindi soggetti al regime pensionistico precedente la riforma introdotta dall’art. 24, del d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011.

In proposito, ha evidenziato che in data 31/08/2013 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 201 , il d.l. n. 101 del 2013, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, il quale all’art. 2, commi 4 e 5, contiene l’interpretazione autentica dell’art. 24, commi 3 e 4:

“4. L ‘art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 201 l n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente l’entrata in vigore del predetto articolo 24.

5. L ‘articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d ‘ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione, ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto alla pensione.”.

Stante quanto sopra esposto, è confermata l’interpretazione già a suo tempo espressa nella circolare n. 2 dell’8 marzo 2012, adottata d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l’INPS, a firma del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione.