Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita

Circolare INPS

Come è già noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 12 bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato pubblicato il Decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Pertanto, fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2013 in virtù del decreto ministeriale del 6 dicembre 2011, in attuazione di quanto disposto dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici ivi richiamati sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni – per coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”- sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

L’INPS, con la circolare n. 63 del 20 marzo 2015, ha reso noto i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi alla speranza di vita previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2014. Resta salva l’applicazione dell’adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.