Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia

Come è noto, l’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che il certificato medico attestante l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all’INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per la trasmissione tematica dei certificati medici nel settore privato. Una volta ricevuto il certificato, l’INPS lo invia immediatamente, sempre per via telematica, all’amministrazione di appartenenza del lavoratore. La citata norma specifica che l’inosservanza degli obblighi di trasmissione tematica da parte dei medici costituisce il lecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione.

Inoltre, l’art. 25 della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro), entrato in vigore il 24 novembre 2010, ha uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati in caso di assenza per malattia per i dipendenti pubblici e per quelli privati, ivi compresi gli aspetti sanzionatori.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 4/2011 del 18/3 u.s., in tale contesto normativo, ha fornito ulteriori indicazioni operative per l’attuazione delle nuove disposizioni, al fine di:

  • evidenziare i notevoli vantaggi per i lavoratori, sia del settore pubblico che del settore privato, che non dovranno più provvedere ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro e all’INPS, entro i 2 giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia;
  • dare informazione ai lavoratori dipendenti (del settore pubblico e privato) circa gli oneri e i vantaggi deIla nuova procedura;
  • descrivere gli adempimenti a carico dei datori di lavoro (del settore pubblico e privato) per la corretta ricezione delle attestazioni di malattia trasmesse per via telematica.

Nel rinviare per i dettagli al testo completo della suddetta disposizione, che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti della stessa.

Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia

In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all’lNPS. Le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono immediatamente inoltrate per via telematica dal predetto Istituto al datore di lavoro pubblico o privato interessato.

Oneri e vantaggi per il lavoratore

E’ cura del lavoratore fornire nel corso deIla visita al medico curante la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale, comunicando eventualmente l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro.

Il lavoratore richiede inoltre al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica. In aggiunta, può chiedere copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia, ovvero, in alternativa, chiedere al medico di inviare copia degli stessi documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica.

L’invio telematico del certificato effettuato dal medico soddisfa l’obbligo del lavoratore di recapitare l’attestazione di malattia, ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R, al proprio datore di lavoro entro 2 giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia. Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico – fiscali.

L’INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. In  particolare, il lavoratore può prendere visione, ed eventualmente stampare, un proprio attestato di malattia accedendo al sito web dell’INPS (www.inps.it) tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato fornitogli dal medico. Inoltre, registrandosi preventivamente al sito dell’INPS, il lavoratore può prendere visione di tutti i propri certificati e relativi attestati di malattia, ovvero chiederne l’invio automatico alla propria casella di posta elettronica certificata.

Nel caso in cui il medico non proceda all’invio on line del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l’attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta l’attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, iI certificato di malattia all’INPS secondo le modalità tradizionali.

Trasmissione dell’attestato di malattia dall’INPS al datore di lavoro

L’lNPS mette immediatamente a disposizione dei datori di lavoro pubblici e privati le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, secondo le seguenti modalità:

  1. mediante accesso diretto al sistema INPS tramite apposite credenziali;
  2. mediante invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro.