Mobilità personale docente di religione cattolica a.s. 2011/2012

In data 8 aprile 2011 il MIUR, con nota 3080, ha trasmesso la OM n. 29 dell’8/4/2011 relativa alla mobilità del personale docente di religione cattolica per l’as. 2011/2012.

La nota evidenzia che il primo anno da valutarsi per l’attribuzione del punteggio della continuità ai docenti di religione cattolica va computato a partire dall’a.s. 2009/2010; gli stessi potranno fruire del punteggio della continuità, per la prima volta, a partire dalle domande di mobilità relative all’a.s. 2013/2014.

La OM n. 29, in corso di registrazione, è attuativa, (relativamente al personale docente di religione cattolica) del CCNI della mobilità 22/2/2011.

Come è noto, il personale docente di religione cattolica immesso nei ruoli ai sensi della legge 186/2003, è titolare di organico regionale articolato per diocesi.

Gli stessi sono utilizzati sulla base di un Intesa tra il Direttore Generale dell’USR  e l’Ordinario diocesano competente; l’assegnazione di sede è confermata di anno in anno se permangono le condizioni e i requisiti previsti dalle norme vigenti.

Tale personale può, inoltre, richiedere l’assegnazione in altra sede, compresa nella stessa diocesi, con le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria, regolate da apposito CCNI.

Gli insegnanti di religione cattolica che con l’a.s. 2010/2011 abbiano maturato almeno 2 anni di anzianità giuridica di servizio di ruolo possono produrre domanda di mobilità territoriale per mutare diocesi di appartenenza, nell’ambito della regione di titolarità; gli insegnanti di religione cattolica che abbiano maturato almeno 3 anni di anzianità giuridica in ruolo con l’a.s. 2010/2011, possono produrre domanda di mobilità territoriale per cambiare regione di titolarità ed ottenere, in conseguenza, assegnazione al contingente di una nuova diocesi.

La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica può essere effettuata soltanto dopo aver superato il periodo di prova, per chiedere di cambiare il settore formativo per l’insegnamento della religione cattolica.

Le domande di mobilità del personale docente di religione cattolica vanno prodotte dal 13 aprile al 12 maggio 2011.

Il termine per la pubblicazione dei movimenti di tale personale, previsti dall’art. 37 bis del CCNI 22/2/2011, è fissato al 15/7/2011; eventuale revoca delle domande va prodotta entro il 30/6/2011.

Le domande di trasferimento e di passaggio vanno prodotte in cartaceo, utilizzando i modelli allegati alla OM; alle domande va allegata la documentazione richiesta; le domande vanno presentate al Dirigente dell’istituzione scolastica di servizio per l’inoltro all’USR della regione di titolarità.

I docenti devono formulare le domande, sia di trasferimento che di passaggio, avvalendosi dei seguenti allegati e delle relative istruzioni:

– scuole dell’infanzia e primarie                     Allegato TR1 (trasferimenti) e Allegato PR1 (passaggi);

– scuole secondarie di I e II grado                  Allegato TR2 (trasferimenti) e Allegato PR2 (passaggi).

Coloro che chiedono trasferimento e passaggio presenteranno distinte domande, una per il trasferimento e una il passaggio, chiarendo nella domanda di passaggio a quale si intende dare priorità; in mancanza di tale indicazione viene data precedenza al trasferimento.

Le domande vanno corredate della documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al CCNI 22-2-2011, con le specificazioni previste dall’articolo 4 della OM. Inoltre, alle domande di trasferimento, va allegato il certificato di idoneità ecclesiastica, rilasciato da parte dell’ordinario diocesano di destinazione; alle domande di passaggio va allegata sia l’idoneità per l’ordine e grado di scuola richiesto, rilasciato dell’ordinario diocesano competente, sia la documentazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale; la mancata dichiarazione di idoneità da parte dell’ordinario diocesano competente rende le domande non accoglibili.

I titoli relativi alle esigenze di famiglia vanno documentati ai sensi dell’art.9 del CCNI 22/2/2011.