Fruizione del congedo obbligatorio di maternità in caso di parto prematuro

Si informa che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 116 del 4/4/2011, depositata in Cancelleria il 7/4/2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, lettera c) , del Decreto Legislativo 26/3/2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15, della legge 8/3/2000, n. 53), nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare.