Come è noto, le disposizioni in materia di assegno per il nucleo familiare di cui al decreto legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, prevedono, ai fini della determinazione dell’importo dello stesso, all’art. 2, comma 12, la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare pari alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
In base ai calcoli effettuati dall’Istat, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2009 e l’anno 2010, è risultata pari al 1,6 per cento.
Alla luce di quanto sopra, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare relativo al periodo 1° luglio 2011 – 30 giugno 2012, l’INPDAP con la nota operativa n. 24 del 23/6 u.s., ha provveduto a rivalutare con il predetto indice i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2010 – 30 giugno 2011.
Inoltre, nella nota medesima viene precisato che:
- i nuovi limiti di reddito da considerare per la prestazione in esame saranno applicati a decorrere dalla rata scadente nel prossimo mese di luglio, dopo aver dato corso alle variazioni individuali disposte sulla medesima rata direttamente dagli Uffici periferici;
- per l’applicazione dei nuovi limiti reddituali da considerare a decorrere dal 1° luglio 2011, si è provveduto ad aggiornare automaticamente le registrazioni in banca dati secondo i seguenti criteri:
- qualora il reddito accertato per l’anno 2010 sia risultato superiore a quello dichiarato dagli interessati per l’anno 2009, in banca dati è stato memorizzato l’importo più elevato dello scaglione di reddito della fascia di appartenenza nel quale è compreso il reddito accertato;
- qualora l’importo del reddito già acquisito per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sia risultato superiore al reddito dell’anno 2010, al fine di lasciare inalterato l’importo dell’assegno, in banca dati è stato convenzionalmente memorizzato, come reddito familiare relativo all’anno 2010, l’importo minimo dello scaglione di reddito riportato nella tabella relativa all’importo dell’assegno stesso.
- i pensionati interessati riceveranno il cedolino di pensione sul quale sarà apposta la seguente dicitura:
“L’importo dell’assegno per il nucleo familiare che le viene mensilmente corrisposto è relativo a n. ______ persone e riferito, per l’anno 2010, ad un reddito imponibile comunque inferiore a € ____________. Qualora la predetta situazione risulti variata, Lei è tenuto a regolarizzare la propria posizione presso questa sede provinciale”.