Linee guida per il secondo biennio e ultimo anno degli istituti tecnici e professionali – Area di indirizzo e definizione delle opzioni

Quest’anno scolastico appena concluso ha dato il via definitivo al passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, così come previsto dagli articoli 8 dei DPCM n. 87 in materia di riordino degli istituti professionali e n. 88  in materia di riordino degli istituti tecnici, entrambi del 15 marzo 2010. Tra le incombenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con le parti sociali, la determinazione delle Linee guida  per il secondo biennio e il quinto anno, così come previsto dal D. lgs. 226 del 17 ottobre 2005 e successive modifiche di cui all’art. 13 della Legge 40/2007, e nella fattispecie  all’1-quinques, che recita “Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d’intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale. “.

Per tale finalità, lo scorso 28 febbraio, è stato convocato un incontro con le Confederazioni e le Federazioni Sindacali più rappresentative, indetto dal Direttore generale dott. Raimondo Murano, per discutere le proposte di opzioni all’interno dell’area di indirizzo dell’istruzione tecnica e professionale, nonché per un confronto nell’ambito della bozza di regolamento degli Istituti Tecnici Superiori  di cui al D.P.C.M del 25 gennaio 2008.

 

Area di indirizzo e definizione delle opzioni

Secondo quanto previsto dai rispettivi Decreti di riordino gli Istituti Tecnici e gli Istituti Professionali, con il prossimo anno scolastico 2011/12  entra in vigore il secondo biennio al cui interno le ore destinate all’area di istruzione generale passano da 660 ore annue nel primo biennio a 495 ore annue nel secondo biennio e nel quinto e ultimo anno d’istruzione del secondo ciclo. Vi è invece un aumento delle ore destinate agli insegnamenti obbligatori di indirizzo che da 396 ore annue nel primo biennio passano a 561 ore annue nel secondo biennio e nel quinto e ultimo anno d’istruzione del secondo ciclo.  Il monte ore disponibile nel secondo biennio è di complessive 1122 ore che sommate alle 561 ore disponibili del quinto anno rappresentano per l’offerta formativa dell’istituto di riferimento complessive 1683 ore. All’interno del monte ore complessive destinate a quest’area di indirizzo, le scuole in piena autonomia didattica ed economica, in alternativa al quadro orario già prestabilito e nei limiti delle dotazioni organiche assegnate e senza determinare esuberi di personale, possono:

–                utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricula (nella fattispecie 56 ore annue), nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e da esse assicurati e finanziati nei livelli essenziali, quali ad esempio la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza e in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi (lettera d, comma 1, art. 16, D. lgs 226/05);

–                utilizzare gli spazi minimi di flessibilità, intesi come possibilità di articolazione in opzioni delle aree di indirizzo ciò al fine di rispondere alle esigenze del territorio, anche ricorrendo all’adattamento del profilo professionale dell’istituto ai percorsi di durata triennale o quadriennali finalizzati all’acquisizione di una qualifica tra quelle previste dalle lettere a) e b), del comma 1, art. 7 del D. lgs. 226/05.

In considerazione che il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento è, almeno per la formazione professionale, vincolato alle norme regionali vigenti alle decisioni assunte dalla Conferenza unificata Stato, Regioni e Province Autonome, la Direzione generale ha invitato le parti sociali ad esprimersi in merito alla lista delle opzioni elaborate dal Ministero medesimo, per le quali è stato chiesto un parere oltre che un contributo al miglioramento dei testi, prima di dare il via alle procedure di formalizzazione. Da parte di SNALS e CONFSAL vi è l’impegno di fornire le opportune osservazioni appena in possesso della  documentazione di riferimento, sarà nostra cura portarla tempestivamente a vostra conoscenza..

Per quanto riguarda la posizione della Confsal, in quanto soggetto preposto ad una valutazione complessiva dell’offerta formativa in relazione ai reali fabbisogni del sistema produttivo, nulla osta, anzi è auspicabile, che gli spazi di flessibilità possano dare un’alternativa di alta professionalità al sistema produttivo, in un’ottica di ottimizzazione e sinergia operativa tra scuola e territorio.

In tal senso e per il momento, la  posizione confederale è di tutela del lavoro per tutti, ovvero alla priorità occupazionale dei giovani, che deve esserci in uscita dal sistema d’istruzione e formazione, saranno i lavoratori della scuola e del sistema economico, insieme a ottimizzare la programmazione anche utilizzando le quote di flessibilità del secondo biennio (fino al 30% per gli istituti tecnici e fino al 35 % per quelli professionali) e dell’ultimo anno (fino al 35% per gli istituti tecnici e fino a 40% per quelli professionali). Si tratta di valorizzare le risorse umane e professionali della scuola, previo consenso del singolo lavoratore, con un loro migliore utilizzo  come, ad esempio, all’interno dei Comitati Tecnici Scientifici, dei Dipartimenti e negli uffici tecnici previsti negli istituti professionali per il settore dell’industria e dell’artigianato (comma 3, art. 4, D.P.C.M. n. 87/2010). Si richiama all’attenzione che l’art. 19 del D. lgs. 226/2005, prevede che “  1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all’insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.”

Nella piena consapevolezza che il cambiamento in atto offre uno scenario da un lato evoluto e dall’altro assai complesso da mettere a regime, Confsal reclama in qualità di   l’organizzazione confederale e quale garanzia prioritaria: il mantenimento del posto di lavoro, in un quadro di stabilità produttiva del servizio finale offerto dalle istituzioni tecniche e professionali chiamate in causa. L’obiettivo finale è, dunque,  l’inserimento nella società civile di soggetti che siano in  essa interagenti e che siano capaci di rispondere alle esigenze del sistema economico, anch’esso determinante ai fini del consolidamento del mantenimento dei posti di lavoro nel servizio pubblico.

La posizione definitiva di Confsal in merito all’utilizzazione degli spazi di flessibilità e delle corrispondenti opzioni sarà assunta in fase di condivisione concertativa delle linee guida in produzione anche in un’ottica di valutazione del loro impatto con l’imminente uscita del testo definitivo di schema di riforma dell’apprendistato.