Cessione dell’indennità di buonuscita e dell’indennità premio di servizio

Come è noto, l’art. 2, comma 49, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011. n. 10, ha aggiunto all’art. 1, comma 1, del DPR 5 gennaio 1950 n. 180, relativo all’insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi salari. pensioni ed altri emolumenti, la seguente disposizione: “fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità buonuscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti” .

La norma suddetta, confermando che l’incedibilità dell’indennità di buonuscita. dell’indennità premio di servizio e dell’indennità di anzianità opera fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, ha reso cedibili, in tutto o in parte, detti trattamenti nel periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e previdenziale e la loro effettiva e completa erogazione agli aventi diritto.

L’INPDAP con la circolare n. 12 del 28/6 u.s. ha fornito precisazioni a riguardo.

Nel rinviare al testo completo di tale disposizione, che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, si riportano di seguito gli aspetti salienti della stessa.

Può essere oggetto di cessione a terzi l’importo netto del TFS maturato dall’iscritto detratti eventuali debiti nei confronti dell’Istituto che siano conosciuti prima della notifica della cessione. La norma in questione è applicabile ai contratti di cessione stipulati a far data dal 27 febbraio 2011 (data di entrata in vigore della legge n. 10/2011).

I contratti di cessione stipulati prima del collocamento a riposo sono nulli e, pertanto, improduttivi di qualsiasi effetto.

Nel caso in cui l’iscritto stipuli un contratto di cessione prima di percepire il pagamento del TFS (o della prima rata), al fine di consentire l’individuazione dell’importo cedibile è necessario che l’interessato richieda alla Sede INPDAP territorialmente competente la quantificazione del TFS spettante che ha la funzione di certificare il credito cedibile.

La richiesta può essere presentata mediante apposito modulo disponibile nella sezione modulistica del sito internet dell’INPDAP e deve in ogni caso recare oltre ai dati anagrafici, la data di risoluzione del rapporto di lavoro, la denominazione ed il codice fiscale dell’ente datore di lavoro, la data e la firma dell’interessato.

Nel caso in cui l’interessato intenda stipulare una cessione del TFS dopo aver ricevuto il pagamento della prima o della seconda rata dovrà comunque chiedere all’ INPDAP la certificazione del residuo credito cedibile.

La certificazione ha lo validità di 15 giorni lavorativi, decorsi i quali, ai fini della cessione, l’interessato dovrà richiedere all’INPDAP il rilascio di una nuova certificazione attestante l’importo del TFS cedibile.

Possono essere cessionari dei TFS le banche e gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del D.lgs. 385/1993.

La cessione del TFS ha l’effetto di trasferire, totalmente o parzialmente, il diritto di credito dell’iscritto ad un soggetto diverso da questo.

Qualora dovesse essere rilevato, successivamente alla cessione, che sono state indebitamente erogate somme maggiori rispetto a quelle dovute a titolo di TFS, la procedura di recupero dovrà essere attivata nei confronti del cedente (l’iscritto o il beneficiario) e non del cessionario.

Successivamente alla cessione del Tfs, al momento del materiale pagamento, le sedi Inpdap dovranno procedere come segue:

  • per le eventuali quote del Tfs spettanti direttamente all’interessato – in quanto non ne è stata certificata a suo tempo lo cedibilità essendo risultato il beneficiario inadempiente all’assolvimento di pagamento di importo pari o superiore a diecimila euro – dovrà essere nuovamente effettuata la relativa verifica, secondo il procedimento ordinario e con gli effetti previsti nel decreto ministeriale n. 40/2008. Nel caso di persistenza dell’inadempimento l’intero importo risulterà pignorabile, non valendo più le limitazioni legali di cui al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, già scontate all’atto della cessione;
  • per la parte di TFS ceduta la verifica dovrà essere effettuata nei confronti del cessionario, senza salvaguardia delle limitazioni legali di cui al citato D.P.R. n. 180/1950, che valgono esclusivamente nei confronti del beneficiario cedente.