L’art. 19 del D.L. 98/11 prevede ai commi 4 e 5 innovazioni riguardo alla organizzazione scolastica, prevedendo, a decorrere dall’a.s. 2011/2012, la generalizzazione sul territorio nazionale della verticalizzazione delle scuole del 1° ciclo (infanzia, primaria e scuola media di I grado), con il loro accorpamento in istituti comprensivi con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
La stessa norma prevede che “alle istituzioni scolastiche costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche” non potranno più essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato.
Il MIUR, con la nota 7 luglio 2011, prot. 5648, a firma del dott. Chiappetta, dà indicazioni ai Direttori generali degli UU.SS.RR. perché nell’emanazione dei provvedimenti, relativi ai conferimenti e mutamenti di incarico per il prossimo a.s., tengano conto di quanto disposto nei commi 4 e 5 dell’art. 19, dando priorità, nell’individuazione delle sedi disponibili per le predette operazioni, “alle istituzioni scolastiche secondarie di II grado e agli istituti comprensivi”.
Tale indicazione discende dalla constatazione che i piani di dimensionamento sono di competenza regionale e necessitano di tempi tecnici per la loro approvazione.
Nella stessa nota è chiarito che le istituzioni con meno di 500 alunni e quelle con meno di 300, in riferimento alle previsioni della legge, non possono essere destinatarie di incarichi di dirigenza scolastica, ma devono essere assegnate in reggenza.
Garantita la continuità direttiva nelle scuole fino a 500 o 300 alunni – Nota di chiarimento MIUR
Pubblichiamo la nota prot. 5686, pervenuta successivamente alla nota prot. 5648, in cui si chiarisce che, per motivi di continuità, i dirigenti in servizio nelle scuole sino a 500 o 300 alunni, secondo le indicazioni della legge finanziaria, manterranno la sede sino a scadenza del contratto.
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II
Prot. n. AOODGPER.5686
Roma, 8 luglio 2011
Ai DIRETTORI GENERALI
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Oggetto: Operazioni di conferimento e mutamento di incarico – Dirigenti scolastici – A.S. 2011/2012.
Facendo seguito alla nota prot. n. AOODGPER.5648 del 7 luglio u.s. pari oggetto, si precisa che i dirigenti scolastici in servizio presso le istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche con specificità linguistiche, per ragioni di continuità direttiva, permangono in servizio sulle predette istituzioni scolastiche fino alla scadenza dell’incarico dirigenziale e annesso contratto.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta