Personale A.T.A. – Graduatorie di circolo e di istituto di II fascia

Il MIUR – Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per il personale scolastico, con la nota prot. n.  5787 del 12 luglio 2011, inviata ai Direttori Generali e ai Dirigenti delle sedi territoriali degli U.S.R., ha fornito indicazioni in merito ai DD.MM. 19.04.2001, n. 75 e 24.03.2004, n. 35 con i quali sono stati costituiti rispettivamente elenchi provinciali ad esaurimento per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere e per l’inserimento/aggiornamento della graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico nonché la costituzione di elenchi provinciali ad esaurimento per il profilo professionale di addetto alle aziende agrarie, per il conferimento di supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Coloro che a pieno titolo sono già inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e coloro che a pieno titolo sono già inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento, avendo diritto ad essere inseriti nella II fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto della medesima provincia, possono presentare , ai fini del conferimento di supplenze temporanee, la domanda di inserimento, per il medesimo profilo professionale, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto nella stessa provincia nella cui graduatoria provinciale per le supplenze sono già inseriti, esercitando nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici.

In assenza di tale opzione restano confermate le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte, a meno che il relativo codice non abbia perso validità per effetto del dimensionamento.

Tutti gli aspiranti della II fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e/o negli elenchi provinciali ad esaurimento dei restanti profili professionali. Nelle graduatorie di collaboratore scolastico, nell’ambito della predetta II fascia, precedono coloro che, essendo già precedentemente inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, abbiano anche effettuato 30 giorni di servizio nelle scuole statali.

La domanda per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia, unica per tutti i profili per cui l’aspirante ha titolo, deve essere compilata e trasmessa esclusivamente via web, tramite le istanze on line dal 23 agosto 2011 alle ore 14,00 del 19 settembre 2011.

Ciascun aspirante a supplenza temporanea può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche per l’insieme dei profili professionali cui ha titolo. Nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, l’aspirante può, rispetto al numero delle istituzioni scolastiche già prescelte sostituirle tutte o in parte.

Al fine di ottenere l’inclusione nelle predette graduatorie di circolo e istituto, anche i candidati già inclusi a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e coloro che a pieno titolo sono già inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento, e che non abbiano prodotto, all’epoca, alcuna domanda possono produrla esercitando le opzioni concernenti le istituzioni scolastiche.

La modalità di trasmissione tramite le istanze on line, estremamente semplificata, consente la visualizzazione e la conseguente selezione delle sedi scolastiche dall’aspirante evitando così qualsiasi possibilità di incorrere in errori di trascrizione dei codici delle scuole e prevede, anche, la possibilità di visualizzare le  eventuali sedi su cui l’aspirante era già presente nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di II fascia.

La presentazione dell’istanza con modalità Web si articola in due momenti principali, il primo propedeutico al secondo:

  • La “Registrazione” da parte dell’utente, che prevede il riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica statale a scelta dell’aspirante (funzione sempre disponibile);
  • L’“Inserimento” dell’istanza on line da parte dell’utente (funzione disponibile dal 23 agosto  2011).

La domanda presentata con la suddetta modalità non deve essere inviata in formato cartaceo all’ufficio scolastico provinciale competente in quanto l’ufficio è in grado di vedere i dati immediatamente dopo l’inoltro.

Nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line – Registrazione”, allestita sul sito www.istruzione.it, sono disponibili strumenti informativi e di supporto per le istanze in questione.

Provvediamo ad inserire in area riservata ed internet il testo ufficiale della nota suddetta.