D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni nella L. 106/2011.:detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a carico

Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011 è stata pubblicata la legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, recante: “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia” (cd. “Decreto Sviluppo”), in vigore dal 14 maggio 2011.

L’art. 7, comma 2, lettera e) ha modificato l’art. 23, comma 2, lettera a), secondo periodo, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 disponendo che “Le detrazioni di cui all’articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. …. ”.

L’INPDAP, con la nota operativa n. 26 del 13/7 scorso a riguardo ha precisato che:

  • i contribuenti sono sollevati dall’obbligo di presentare ogni anno all’Istituto, quale sostituto d’imposta, la domanda contenente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia unitamente alle condizioni di spettanza ed ai dati relativi ai familiari per i quali richiedono l’attribuzione del beneficio fiscale;
  • l’adempimento deve essere effettuato, tempestivamente, soltanto al verificarsi di ogni variazione che rilevi ai fini del diritto a fruire delle predette detrazioni;
  • riconoscerà le detrazioni per carichi di famiglia sulla base dell’ultima dichiarazione/richiesta presentata dal contribuente che avrà tuttavia l’obbligo di comunicare tempestivamente, ogni variazione che possa incidere sulla corretta determinazione delle detrazioni spettanti per familiari a carico;
  • non sospenderà l’attribuzione del beneficio fiscale con la rata di agosto c.a. a coloro che non abbiano presentato la prescritta dichiarazione entro il termine del 31/5/2011, fermo restando che le sedi periferiche dovranno tempestivamente inserire a sistema ogni eventuale richiesta di revoca e/o variazione che sarà presentata dal contribuente pensionato;
  • resta invariato quanto già in essere per le detrazioni sul reddito (Art. 13 del TUIR) che saranno attribuite direttamente dall’Istituto in base ai dati reddituali in suo possesso.