Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011 è stata pubblicata la legge 15 luglio 2011, n. 111 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98. La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (17 luglio 2011).
L’INPDAP con la nota operativa n. 27 del 21/7 u.s. ha illustrato le innovazioni introdotte in materia previdenziale dalla disposizione legislativa suddetta ed aventi effetto sulle prestazioni erogate dalla stessa.
Nel rinviare al testo completo della nota suddetta che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, si riportano di seguito gli aspetti salienti della stessa.
Interpretazione autentica in merito alle variazioni dell’indennità integrativa speciale al raggiungimento dell’età pensionabile (art. 18, commi 6-9).
Il legislatore ha fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 chiarendo che le percentuali di incremento della indennità integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nell’aliquota massima, calcolata sulla quota della indennità medesima effettivamente spettante in proporzione alla anzianità conseguita alla data di cessazione dal servizio.
Sono in ogni caso fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data del 6 luglio 2011, già definiti con sentenza passata in autorità di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell’Inpdap, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.
Contributo di perequazione (art. 18, comma 22-bis)
E’ introdotto, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, un contributo di perequazione da applicarsi a tutte le tipologie di trattamenti pensionistici i cui importi complessivi (ivi compresi, quindi, quelli derivanti dal cumulo di più pensioni corrisposte a diverso titolo e quelli a prestazione definita erogati da forme pensionistiche in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio).
La trattenuta da effettuarsi sui trattamenti sopra indicati è pari al 5% della parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro; in ogni caso il trattamento pensionistico complessivo a seguito della predetta riduzione non può essere inferiore a 90.000 euro.
L’INPDAP attuerà la sopracitata disposizione a partire dalla rata di agosto, comunicando agli interessati l’avvenuta trattenuta ed il relativo importo mediante invio di uno specifico cedolino con l’evidenziazione della voce relativa.
Per il computo del contributo di perequazione è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato e la trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell’anno di riferimento, all’atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.
In caso di titolarità di più pensioni erogate da enti diversi, la trattenuta è effettuata sulla base degli elementi risultanti dal casellario centrale dei pensionati gestito dall’INPS, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.
Modifica al sistema di rivalutazione automatica delle pensioni (art. 18, comma 3).
Per gli anni 2012 e 2013, è modificata la perequazione delle pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps per le quali essa è concessa solo per la fascia di importo inferiore a tre volte il predetto minimo Inps e nella misura del 70 per cento.
E’ previsto un correttivo in base al quale sulle pensioni anzidette, il cui ammontare sia inferiore al limite costituito dall’importo corrispondente a cinque volte il trattamento minimo Inps incrementato della quota di perequazione, l’aumento è attribuito fino a concorrenza di tale limite perequato.
Per il resto, nulla è innovato.
Adeguamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione (art. 18, comma 4).
L’adeguamento automatico dell’età pensionabile alla speranza di vita individuata dall’Istat, già programmato dal 1° gennaio 2015, viene anticipato al 1° gennaio 2013 ed il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita viene fornito dall’Istat a partire dall’anno 2011 e reso disponibile entro il 31 dicembre dello stesso anno. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici prescritti per i pensionamenti di vecchiaia ovvero i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i. (c.d. sistema delle quote) sono incrementati di 3 mesi.
Il seguente schema offre un’immediata visualizzazione di quanto sopra riportato.
ANNO |
REQUISITO ANAGRAFICO PENSIONE DI VECCHIAIA |
REQUISITI PENSIONE DI ANZIANITA’ (QUOTE) |
2013 |
65 anni e 3 mesi |
– 61 anni e 3 mesi di età + 36 anni di contribuzione- 62 anni e 3 mesi di età + 35 anni di contribuzione
(quota 97 e 3) |
Pensioni di reversibilità (art. 18, comma 5).
Le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni.
In tal caso la riduzione dell’aliquota di riversibilità è pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.
La riduzione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.
Resta in ogni caso confermato il regime di cumulabilità di cui all’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995 (tabella F), ove applicabile secondo le regole generali.
Accesso al trattamento pensionistico con il possesso del solo requisito della massima anzianità contributiva (art. 18, comma 22-ter, 22-quater, 22-quinquies).
Chi matura, nel 2012, il diritto a pensione con il solo requisito della massima anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica (40 anni di anzianità contributiva), potrà accedere al pensionamento decorsi 13 mesi dal raggiungimento del predetto requisito (12 mesi per la c.d. “finestra mobile”, già prevista dalla legge n. 122/2010, più un mese di ulteriore posticipo).
Chi matura il diritto nel 2013 potrà accedere al pensionamento decorsi 14 mesi dal raggiungimento del requisito della massima anzianità contributiva mentre chi matura il diritto a partire dal 2014 potrà accedere al pensionamento decorsi 15 mesi dal raggiungimento del citato requisito.
Detta disposizione non si applica nei confronti del personale del comparto scuola per il quale restano confermate le disposizioni di cui al comma 9, dell’articolo 59 della legge n. 449/1997.