Amministrativi: Diffusa dal dipartimento per la programmazione una dettagliata nota circa il vigente assetto dei procedimenti disciplinari

Il 21 luglio scorso, il Dipartimento per le Risorse Umane del MIUR, ha diffuso la dettagliata nota prot. 12051, con numerosi allegati, concernente gli aspetti disciplinari del D. L.vo 27 ottobre 2009, n. 150, in particolare circa le “Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme in materia disciplinare”.

La rilevanza della materia, soprattutto per i risvolti direttamente interessanti il personale amministrativo, induce, ad offrire una sintesi generale della nota e dei numerosi allegati, mentre ci riserviamo, in un secondo momento, un esame più approfondito.

La nota predetta così sintetizza le novità apportate dal D.Lgs. n. 150/2009.

  1. Valorizzazione del dirigente rispetto all’esercizio dell’azione disciplinare e sua diretta responsabilizzazione in caso di omissioni o mancato esercizio dell’azione.
  2. Potenziamento delle azioni di contrasto ai “fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo nel pubblico impiego”.
  3. Semplificazione e accelerazione delle istruttorie dei procedimenti disciplinari.
  4. Diversa disciplina del rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare.
  5. Istituzione a livello centrale e periferico di uno specifico Ufficio, denominato Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.).
  6. Diversificazione delle procedure a seconda della qualifica dirigenziale o non dirigenziale del responsabile dell’Ufficio.

Preme sottolineare la declinazione delle nuove sanzioni disciplinari, di cui agli articoli 55, bis,  quater e sexies.

 

Previsione del licenziamento senza preavviso, in caso di:

  1. accertata “falsa attestazione della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa”;
  2. produzione di documentazione falsa per assunzione in servizio o progressione di carriera;
  3. recidiva di condotte aggressive, moleste o ingiurioso sul posto di lavoro;
  4. condanna penale definitiva con interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Previsione del licenziamento con  preavviso in caso di:

  1. assenza priva di valida giustificazione per tre giorni, anche non consecutivi in un biennio, o sette nel decennio o mancata ripresa del servizio in caso di assenza ingiustificata;
  2. ingiustificato rifiuto del trasferimento per motivi di servizio;
  3. insufficiente rendimento per un biennio.

Sospensione dal servizio con sospensione dello stipendio da tre giorni a tre mesi:

violazione da parte del dipendente di obblighi da cui derivi per l’Amministrazione una condanna al risarcimento del danno.

Sospensione dal servizio con sospensione dello stipendio  fino ad un massimo di 15  giorni:

rifiuto ingiustificato a testimoniare o collaborare con l’autorità  procedente in caso di procedimento disciplinare.

Sospensione dal servizio con sospensione dello stipendio  fino ad un massimo di 3  mesi:

mancato esercizio dell’azione disciplinare dovuti ad omissione o ritardo di adempimenti d’ufficio.

Collocamento in disponibilità:

in caso in cui il dipendente cagioni grave danno all’Amministrazione per inefficienza o incompetenza; durante il periodo di tale collocamento, il dipendente non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.

Al di là delle valutazioni di politica sindacale, non possiamo non sottolineare che la migliore via per  ottenere ed ottimizzare l’efficienza e l’efficacia del lavoro dei dipendenti, non ci sembra quella di minacciare punizioni, ma, al contrario, porre in condizione i lavoratori di operare in ambienti e contesti in linea con le normative europee e dimostrare con i fatti un adeguato apprezzamento per quanti – e sono la stragrande maggioranza – hanno sempre dato il massimo non per timore delle sanzioni ma per senso di dovere e spirito di civile collaborazione.