Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 13 agosto 2011, n. 138. La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (17 settembre 2011).
La legge di conversione (art. 2, comma 1) ha reintrodotto dal 1 agosto 2011 al 31 dicembre 2014 il contributo di perequazione previsto dall’art. 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
A riguardo, l’INPDAP con la nota operativa n. 30 del 19/9 u.s., ha precisato che:
- la trattenuta da effettuarsi sui trattamenti pensionistici i cui importi complessivi superino i 90.000 euro lordi annui è pari al 5% della parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro; in ogni caso il trattamento pensionistico complessivo a seguito della predetta riduzione non può essere inferiore a 90.000 euro;
- il prelievo, non effettuato sulla rata di settembre in conseguenza della temporanea abrogazione del contributo disposta dall’art. 2, commi 1 e 2 del D.L. 138/2011, sarà riattivato a partire dalla rata di ottobre, sulla quale sarà effettuato anche il conguaglio relativo al mese di settembre 2011, comunicando agli interessati l’avvenuta trattenuta ed il relativo importo mediante invio di uno specifico cedolino con l’evidenziazione della voce relativa;
- per il computo del contributo di perequazione è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato e la trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell’anno di riferimento, all’atto della corresponsione di ciascun rateo mensile;
- in caso di titolarità di più pensioni erogate da enti diversi, la trattenuta è effettuata sulla base degli elementi risultanti dal casellario centrale dei pensionati gestito dall’INPS, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati;
- l’importo del contributo diminuisce l’imponibile da assoggettare all’IRPEF.