Controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti –

Come è noto, con il d.l. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111 del 2011, sono state introdotte delle innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti con particolare riguardo al controllo mediante visita richiesta dall’amministrazione, al regilne della reperibilità rispetto al controllo e alle assenze per effettuare visite specialistiche, esami diagnostici o trattamenti terapeutici.

Le nuove norme sono entrate in vigore il 6 luglio 2011, data di pubblicazione del decreto legge nella Gazzetta Ufficiale.

L’intervento normativo riguarda:

  1. i casi nei quali l’amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia;
  2. il regime della reperibilità ai tini del controllo;
  3. le modalità di giustificazione dell’assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici;
  4. rindividuazione dell’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 10 dell’1/8/2011, ha illustrato le novità introdotte con il suddetto intervento normativo.

Nel rinviare al testo completo di tale disposizione, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti della stessa.

 

Casi nei quali l’amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia.

La nuova norma rimette alla discrezionalità del dirigente responsabile la valutazione circa i casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia alle competenti strutture individuando la finalità generale del controllo e ponendo i presupposti di cui tener conto nella valutazione stessa.

La decisione di richiedere la visita deve tener conto della condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi all’effettuazione della visita. Nel valutare la condotta del dipendente, il dirigente deve considerare elementi di carattere oggettivo, prescindendo, naturalmente, da considerazioni o sensazioni di carattere personalistico.

L’amministrazione dovrà decidere a seguito di una ponderazione tra gli interessi rilevanti, disponendo per la visita a seconda delle circostanze che concretamente si presentano di volta in volta, tenendo presente anche il costo da sopportare per l’effettuazione della visita stessa.

Con la nuova norma è stata quindi introdotta una maggiore flessibilità nella deternlinazione dell’amministrazione, per tener conto della situazione contingente, fermo restando l’obbligo di disporre la visita sin dal primo giorno se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Regime della reperibilità ai fini del controllo.

Per l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e la disciplina del regime delle esenzioni dalla reperibilità, in data 18 dicembre 2009 è stato adottato il decreto ministeriale n. 206, recante “Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia”, che continua ad applicarsi.

La nuova norma riprende quanto già previsto dai CCNL di comparto, stabilendo un obbligo di comunicazione preventiva all’amministrazione nel caso in cui il dipendente debba assentarsi dal domicilio per i motivi indicati. La valutazione dei “giustificati molivi” che consentono l’allontanamento è rimessa all’amministrazione di servizio. secondo le circostanze concrete ricorrenti di volta in volta.

Considerato che il dirigente responsabile può sempre chiedere la documentazione a supporto dell”assenza dal domicilio, il dipendente deve essere in ogni caso in grado di fornire la documentazione stessa. In caso di visite mediche. prestazioni o accertmnenti specialistici il giustiticativo deve consistere nell’ “attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione“, ferma restando negli altri casi la facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo la disciplina del d.P.R. n. 445 del 2000.

Resta fermo che nel caso di assenza ingiustiticata alla visita fiscale, continua ad applicarsi l’art. 5 del d.l. n. 463 del 1983, comma 14 (come risultante dalla sentenza di illegittimità della Corte costituzionale n. 78 del 1988), che disciplina la comminazione di una specifica sanzione economica a carico del dipendente, pubblico e privato, ferma restando la possibilità di applicare sanzioni disciplinari in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.

Modalità di giustificazione dell’assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Se l’assenza per malattia avviene per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il relativo giustificativo può consistere anche in una attestazione di struttura privata. Pertanto, si devono ritenere superate le indicazioni fornite sul punto nel paragrafo 1.2. della circolare n. 8 del 2008, mentre rimane fermo quanto già detto in quella sede circa le modalità di imputazione dell”assenza e gli effetti sul trattamento economico della stessa. Sino a successivo adeguamento del sisterna di trasmissione telematica, le relative attestazioni possono essere prodotte in torma cartacea.

Individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.

La normativa in argomento si applica anche nei confronti dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale militare e delle Forze di polizia di Stato, del personale delle carriere diplomatica e prefettizia, del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, dei professori e ricercatori universitari, nonché dei dipendenti degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all’art. 1 del d.lgs.C.p.S. n. 691 del 1947, alla I. n. 281 del 1985 e alla l. n. 287 del 1990.