Rapporto di lavoro a tempo parziale – Onerosità visite fiscali – riordino normativa in materia di congedi, aspettative e permessi

Il MEF, con la lettera circ. 118884 del 12/8/11, ha fornito alcune direttive in relazione alle innovazioni apportate dal D.L. 6/7/11 n. 98 convertito con modificazioni con L. 15/7/11 n. 111 e dal d.lgs. 18/7/11 n. 119.

Nel rinviare per l’esaustività dei contenuti al testo della stessa, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti.

In particolare su:

Part time

Con circolare n. 9 del 30 giugno 2011, sono state fornite direttive in ordine alle innovazioni introdotte, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni con L. n. 133/20008 e dall’art. 16 della L. n. 183/2010.

A riguardo viene precisato che nella materia in questione è in corso una revisione del processo informatizzato – già attivato in passato – per introdurre, da un lato, opportune innovazioni nella gestione di alcune tematiche già presenti nel processo e, dall’altro, alcune novità scaturenti da esigenze e criticità emerse nel periodo di utilizzo del processo stesso.

Terminata l’attività in questione, verranno emanate apposite e dettagliate direttive che accompagneranno l’avvio del nuovo processo.

Assenza per malattia

Sulle assenze per malattia il recente intervento normativo ha riformulato i principi precedentemente introdotti, finalizzati al contenimento dell’assenteismo.

La principale novità è costitiuta dalla discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione, di disporre o meno la visita di controllo domiciliare nei confronti dei dipendenti assenti per malattia.

La scelta discrezionale dell’Amministrazione di attivare il controllo domiciliare dovrà, tenere conto della condotta complessiva tenuta in servizio dal dipendente interessato, dell’onerosità delle visite stesse e della necessità di contrastare il fenomeno dell’assenteismo.

La discrezionalità sopra descritta viene meno in presenza di prognosi mediche decorrenti dal giorno precedente o da quello successivo ad un giorno non lavorativo.

Per quanto concerne le fasce orarie entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime di esenzione della reperibilità il comma 9 dell’art. 16 del D.L. n. 98/2011 ribadisce la delega al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione per la loro regolamentazione.

L’importante novità introdotta dalla normativa in questione è rappresentata dalla possibilità di collocare in malattia il dipendente che si assenta per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici anche in presenza di attestazioni rilasciate da Strutture o medici privati. Rimangono ferme le direttive impartite, con le precedenti lettere circolari, in ordine alla fruibilità dell’intera giornata lavorativa in relazione alla durata delle prestazioni stesse.

Modifiche apportate al D.Lgs. n. 151/2001

Nel richiamare l’attenzione anche sul contenuto del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, concernente “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi” (G.U. 27 luglio 2011, n. 173) viene precisato quanto segue.

  • Nell’art. 16 del D.L.gs. 26 marzo 2001, n. 151, in materia di flessibilità del congedo di maternità, è stato introdotto, dall’art. 2 del decreto legislativo appena emanato, il comma 1-bis, il quale prevede che, nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e della tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.
  • Il comma 1, dell’art. 33, del D.L.gs. 26 marzo 2001, n. 151, viene sostituito dall’art. 3 del D.L.gs. n. 119/2011, laddove si prevede che per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’art. 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Al comma 4, il primo periodo è soppresso.
  • L’art. 4 del D.L.gs. n. 119/2011 modifica i commi 2 e 5 dell’art. 42 del D.L.gs. 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave. Nel nuovo testo del comma 2 il diritto a fruire dei permessi di cui all’art. 33, comma3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle due ore di riposo giornaliero retribuito, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese. La precedenza in via esclusiva è riservata al coniuge convivente. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di quest’ultimo, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi; in caso di decesso o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. Il comma 5-bis, ora introdotto, stabilisce che il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa. Il congedo accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della L. n. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 2 e 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del D.L.gs. n. 151/2001.
  • L’art. 6 del D.L.gs. n. 119/2011 ha operato ulteriori modifiche all’art. 33 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave. In particolare al comma 3 del suddetto articolo 33 è stato aggiunto un limite di fruibilità dei permessi nei casi in cui il dipendente presti assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave: ciò è ora consentito “a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”. Inoltre, a norma del comma 3-bis, ora introdotto nell’art. 33, della L. n. 104/92, il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere un soggetto in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, dovrà attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. In relazione a ciò, gli Uffici effettueranno il dovuto controllo per assicurare il corretto utilizzo, da parte dei propri dipendenti, dei permessi in questione.
  • A seguito delle modifiche apportate all’art. 8, del D.L.gs. n. 119/11, all’art. 45 del D.L.gs. n. 151/01, i riposi giornalieri previsti dagli articoli 39,40 e 41 possono essere fruiti dai genitori adottivi o affidatari entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia. Inoltre, le disposizioni di cui all’articolo 42-bis, del D.L.gs. n. 151/01, rubricato “Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche” si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entri i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del minore.

Dottorato di ricerca

L’art. 5, del D.L.gs. n. 119/11, ha precisato che la ripetizione degli importi corrisposti durante l’aspettativa per opera qualora, dopo il conseguimento del titolo, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi.

Congedo per cure

L’art. 7, del D.L.gs. n. 119/11, prevede una specifica disciplina per il congedo per cure per gli invalidi, disponendo che i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire, ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Per la fruizione del beneficio dovrà essere presentata, da parte del dipendente, domanda corredata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta. L’obbligo di documentazione si estende all’effettiva sottoposizione alle cure, che va dimostrata in maniera idonea. Nel caso in cui il lavoratore si sottoponga a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa. Il periodo di assenza in questione, non rientrante nel periodo di comporto, dà diritto al dipendente di percepire il trattamento economico calcolato secondo il regime delle assenze per malattia.

–          Pagamento visite fiscali

Per quanto attiene alle richieste di pagamento avanzate dalle Aziende Sanitarie in relazione alle visite fiscali effettuate nei confronti dei dipendenti pubblici, il quadro normativo di riferimento ha subito un profondo mutamento, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 7 giugno 2010, n. 207, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 23, lettera c), del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, con L. 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui ha aggiunto all’art. 71 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con L. 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter.

In linea con il nuovo quadro ordinamentale, l’art. 2, comma 38, del D.L. 29/12/10, n. 225, convertito, con modificazioni, con L. 26/02/11, n. 10, ha individuato, in sede di riparto delle risorse del SSN, l’importo di 70 milioni di euro per l’anno 2010, da attribuire alla regioni da parte del Ministero della Salute, per la copertura degli oneri delle visite fiscali, in base a criteri specifici ancora da definire.

Per gli esercizi 2011 e 2012, l’art. 17, comma 5, lett. a), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale del 7 giugno 2010, n. 207, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all’art. 26, comma 2, della L. 31/12/2009, n. 196, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri.

A decorrere dall’esercizio 2013, la successiva lett. b) ha disposto che con legge di bilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico – legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera a).

Pertanto, alla luce del recente intervento normativo, fermo restando il quadro giuridico contabile dei controlli sulle assenze del personale pubblico, delineato dall’art. 55-septies del D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165 e dalla richiamata sentenza della Corte Costituzionale, il MEF diramerà, non appena acquisite, le soluzioni di carattere operativo – riguardanti il profilo finanziario della materia.