Personale in quiescenza – Applicazione delle risultanze dell’operazione red 2010

Come è noto, al fine di accertare la sussistenza del diritto alle prestazioni pensionistiche collegate al reddito, la legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 ha stabilito che i dati reddituali utili ad effettuare le relative verifiche devono essere forniti, attraverso un collegamento telematico ed in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi, dall’amministrazione finanziaria ed ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili a determinare l’importo delle prestazioni previdenziali collegate al reddito dei beneficiari.

In attuazione della predetta disciplina l’Inpdap ha costituito una Banca dati reddituale utilizzando le informazioni esistenti presso:

– l’Agenzia delle Entrate per i redditi assoggettabili all’Irpef;

– il Casellario centrale dei pensionati gestito dall’Inps per i dati relativi alle prestazioni pensionistiche diverse da quelle erogate dall’Istituto.

Con la nota operativa n. 40 del 22/11 u.s., l’INPDAP ha precisato che per l’operazione Red 2010 ha elaborato i redditi c.d. influenti per le singole prestazioni collegate al reddito, utilizzando le informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, riferite alle dichiarazioni dei redditi 730/Cud/Unico 2010 (redditi 2009) integrate con i redditi presenti nel Casellario dei pensionati gestito dall’Inps, relativi agli anni 2009 e 2010. Tali redditi sono stati considerati in via presuntiva anche per il corrente anno in attesa che l’Agenzia delle Entrate elabori le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2011 ed il casellario dei pensionati metta a disposizione in via definitiva i redditi derivanti dalle pensioni relative al 2011.

Le risultanze delle verifiche reddituali saranno applicate sulla rata di dicembre p.v. con le modalità che seguono.

 

Assegno per il nucleo familiare (ANF)

Sono stati rideterminati gli importi dell’ANF, spettanti per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011, sulla base dei redditi sia da pensione che di diversa natura, relativi all’anno 2009, poiché a riguardo continua a trovare applicazione la normativa prevista dalla legge n. 153/1988 che prevede l’erogazione della prestazione sulla base del reddito conseguito nell’anno solare antecedente al primo luglio di ciascun anno.

Con la rata di dicembre 2011 si provvederà a revocare o rideterminare l’importo dell’assegno per il nucleo familiare mentre il debito complessivo accertato sarà recuperato, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di recupero degli indebiti, a decorrere dalla rata di febbraio 2012.

Pensioni ai superstiti soggette a limiti di cumulabilità (art.1, comma 41, legge n. 335/1995)

La verifica dl diritto a tale prestazione è stata effettuata sulla base dei redditi complessivi, diversi da pensione, relativi alle dichiarazioni 2010 (redditi 2009) integrati con i dati presenti presso il Casellario centrale dei pensionati relativi all’anno 2010, escluso l’importo delle

pensioni reversibili/indirette. Tali redditi sono stati considerati in via presuntiva anche fino al 30 novembre 2011.

Nel caso in cui risultino corrisposti importi pensionistici superiori rispetto a quelli spettanti in applicazione dei limiti di cumulabilità di cui alla Tabella F, con la rata di dicembre 2011 si provvederà a rideterminare l’importo degli stessi mentre il debito complessivo accertato, relativo al periodo 1° luglio 2010 – 30 novembre 2011, sarà recuperato, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di recupero degli indebiti, a decorrere dalla rata di febbraio 2012.

Somme aggiuntive 2010

La verifica reddituale di tale prestazione è stata effettuata sulla base dei redditi complessivi, diversi da pensione, relativi alle dichiarazioni 730/Cud/Unico 2010 (redditi 2009) integrati con i dati presenti presso il Casellario centrale dei pensionati relativi all’anno 2010.

Sulla base di tali elaborazioni, qualora la somma aggiuntiva erogata nel corso del 2010 risulti superiore a quella spettante sulla base delle dichiarazioni reddituali, con la rata di febbraio 2012, verrà recuperato l’importo percepito indebitamente.

Modalità di verifica

Qualora sia necessario recuperare prestazioni o quote delle medesime indebitamente erogate, la trattenuta operata sarà pari ad un quinto dell’importo complessivo della pensione, comprensivo anche dell’indennità integrativa speciale se corrisposta come emolumento a sé stante, al netto delle ritenute IRPEF e con un recupero in un massimo di 60 rate (art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544).

Nei casi in cui la rateizzazione massima non sia sufficiente ad estinguere totalmente il debito accertato, l’importo residuo sarà recuperato, sempre nei limiti di legge, sulla pensione diretta. Ove dovesse residuare ulteriore debito la sede INPDAP provinciale o territoriale dovrà convocare il pensionato per concordare le modalità di rifusione di quanto non recuperato con le trattenute sulle pensioni.

In sede di recupero del debito derivante dall’applicazione della Tabella F, le somme indebitamente corrisposte sono considerate al lordo dell’IRPEF a suo tempo trattenuta e versata dall’INPDAP in qualità di sostituto di imposta e concorreranno a ridurre l’imponibile (art. 10, lettera d)-bis del TUIR).

Il pensionato, entro 30 giorni dalla ricezione della nota riferita alla verifica effettuata sulla sua situazione reddituale, potrà recarsi presso la sede provinciale o territoriale INPDAP di riferimento per presentare eventuale documentazione che ritenga utile al chiarimento della propria posizione accertata dall’Istituto.

Le sedi provinciali e territoriali INPDAP dovranno assumere ogni utile iniziativa per fornire esaustive delucidazioni ai pensionati.

Eventuali anomalie relative alla composizione del reddito, a seguito di segnalazione del pensionato sia per i redditi da pensione che per quelli di diversa natura, debitamente documentate e riferite esclusivamente agli anni 2009 e 2010 dovranno essere immediatamente comunicate da parte delle sedi INPDAP al seguente indirizzo di posta elettronica: D.C. Ragioneria e Finanze – Area Tributi@inpdap.gov.it.

A conclusione degli accertamenti, ulteriormente richiesti dal pensionato sulla comunicazione legata alla verifica reddituale sulle prestazioni legate al reddito, la sede provinciale o territoriale INPDAP dovrà comunicare direttamente all’interessato, con i mezzi ritenuti più idonei, la situazione definitivamente accertata.

Effetti sulle prestazioni corrisposte nel 2011

Nel caso le variazioni richieste dal pensionato attengano anche all’anno 2011, le sedi provinciali o territoriali INPDAP potranno, sulla scorta della documentazione presentata, provvedere alla eventuale regolarizzazione della misura dei relativi trattamenti pensionistici per l’anno in corso.