Controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 3 del 21/11 u.s., prot. n. 56340, ha fornito chiarimenti, sul regime delle assenze per malattia dei pubblici dipendenti alla luce delle innovazioni introdotte dall’art. 16, commi 9 e 10, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111 del 15/7/2011.

Nello specifico, è stato precisato che:

  • per verificare lo stato di malattia, l’obbligo di inviare il medico fiscale scatta se questa è iniziata sia in una giornata precedente o successiva ad una giornata festiva o alla domenica e sia dopo una giornata di ferie o permesso concessa;
  • per l’assenza dovuta all’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (fermo restando che il dipendente potrà fruire di permessi o ferie anche in relazione alla durata della visita della prestazione o dell’esame), al fine dell’imputazione dell’assenza a malattia, è sufficiente che il dipendente produca l’attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto.